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Meccatronica: prorogato al 04 gennaio 2024 il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica

Meccatronica
07 mar 2023

Con il Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022, convertito in Legge n.14 il 24/2/23) è stato prorogato al 4 gennaio 2024 il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica.
Si ricorda che la Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 distinguendo l’attività di autoriparazione in sole tre sezioni: Meccatronica - Carrozzeria – Gommista.

Le precedenti attività relative alle sezioni Meccanica/motoristica ed Elettrauto sono state accorpate nell’unica sezione denominata Meccatronica.
A seguito di tali modifiche normative le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di meccanica - motoristica che all'attività di elettrauto sono state abilitate d'ufficio alla nuova attività di meccatronica.
Le imprese invece che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2024.
Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno estendere l’abilitazione alla categoria mancante (meccanica - motoristica o elettrauto) tramite la frequenza con esito positivo degli appositi corsi di formazione regionali della durata di 40 ore limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta oppure con l’eventuale rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l'accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.
Si precisa che:

  • tali percorsi ridotti sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 05/01/2013, per consentire di acquisire le competenze non possedute nonché abilitare l'impresa;
  • a tali imprese non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni;
  • il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa;
  • per le imprese già operanti alla data del 5 gennaio 2013, abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, il preposto alla gestione tecnica con abilitazione limitata alla sola meccanica-motoristica o elettrauto che ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 può proseguire l’attività senza la necessità di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Al fine di regolarizzare, l’impresa, in persona del titolare, se impresa individuale, o del legale rappresentante, se trattasi di società, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al responsabile tecnico, per le attività rientranti nella Legge 5 febbraio 1992 n.122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di Comunicazione unica diretta contestualmente al Registro imprese e al SUAP territorialmente competenti, di inizio attività per la nuova sezione meccatronica (quindi una SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività).
La pratica deve contenere i dati della persona fisica in possesso dei requisiti richiesti (responsabile tecnico) sia nella SCIA sia nella modulistica destinata al Registro imprese.
Effetti della mancata regolarizzazione
Il decorso del termine del 4 gennaio 2024, senza l’adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione della propria attività. In assenza della comunicazione della
cessazione dell'attività da parte dell'impresa, sarà avviato il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.

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