Sul indirizzo mail indicato durante la procedura di rilascio della CNS sono arrivate diverse mail, una di queste mail ha come oggetto “Richiesta CNS” e consente di impostare la passphrase che servirà successivamente ad aprire la scratchcard (un PDF) contenete il pin, il puk e il codice di emergenza della propria CNS. La passphrase deve contenete almeno una lettera e un numero, no caratteri speciali. es. “Pescara22”. Questa mail rimane valida per 72 ore.
Dopo aver impostato la passphrase, nel giro di 10-15 minuti, arriva una seconda mail con l'oggetto “Richiesta nuova CNS” all'interno della quale attraverso "Vai al PDF" è possibile scaricare la scratchcard con il codice PIN. Per aprire il PDF bisogna inserire la passphrase appena impostata. Salva il PDF facendo lo screenshot o stampandolo! Il pin rimane sempre lo stesso a meno che non venga cambiato da qualcuno tramite il programma di firma.
Il verbale deve essere pagato una sola volta, o dalla società o dal legale rappresentante.
La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.
In caso di più soggetti responsabili va pagato un verbale per ciascuno con le relative spese di procedimento, oltrechè le spese di procedimento per la società, oppure deve essere pagato il verbale recapitato alla società cumulativo di tutte le sanzioni dei singoli soggetti responsabili già comprensivo di tutte le spese di procedimento.
Il diritto annuale corrispondente all'anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario. Nel caso di decesso del titolare di impresa individuale, l’ultimo anno, in cui si è obbligati al versamento del diritto annuale, corrisponde all’anno del decesso. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi (Circ. Min. Att. Prod. Del 24/07/2001 n. 3520/C)”; gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” (art. 65 DPR 600/1973); tuttavia, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”;
Il diritto annuale corrispondente all'anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario. Nel caso di decesso del titolare di impresa individuale, l’ultimo anno, in cui si è obbligati al versamento del diritto annuale, corrisponde all’anno del decesso. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi (Circ. Min. Att. Prod. Del 24/07/2001 n. 3520/C)”; gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” (art. 65 DPR 600/1973); tuttavia, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”;
I codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non possono essere messi nella sezione "importi a credito compensati" del modello F24. Pertanto se si sono versati importi non dovuti di diritto, sanzioni e interessi, si potrà portare in compensazione con altri tributi e/o contributi solo la quota relativa al diritto annuale (codice 3850), inserendola nella sezione "importi a credito compensati" del mod. F24. Viceversa se si deve effettuare un ravvedimento, e quindi versare contestualmente diritto annuale, sanzione e interessi, si può utilizzare un credito di un altro tributo e/o contributo (o eventualmente di diritto annuale versato in eccedenza su un'altra annualità, purchè non siano trascorsi più di 2 anni dal versamento effettuato in esubero) per perfezionare il ravvedimento, quindi per versare gli importi di diritto (cod. 3850), interessi (cod. 3851) e sanzioni (cod. 3852), compilando la sezione "importi a debito versati".
Sì, ma esclusivamente in relazione a documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di regolarizzazione da parte dell’ufficio.
Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata decaduta.
Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale o che lo hanno pagato in modo incompleto, possono:
- regolarizzare il versamento entro 30 giorni dalla scadenza applicando al diritto annuale la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- versare oltre i 30 giorni, purché entro un anno dalla scadenza, avvalendosi del ravvedimento.
Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale al momento dell'iscrizione, ovvero entro 30 giorni dalla stessa, possono avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO , purché entro un anno dalla scadenza.
Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale al momento dell'iscrizione, ovvero entro 30 giorni
dalla stessa, possono avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO , purché entro un anno dalla scadenza.
Sì, ai fini dell’accesso al contributo le spese sostenute devono essere non inferiori a euro 500,00 (iva esclusa)
La partecipazione ad ogni Bando è ammessa anche se la medesima impresa abbia partecipato ad altri bandi camerali, a condizione che le domande a valere sui differenti bandi si riferiscano a spese diverse, non essendo ammesso il finanziamento plurimo delle spese riguardanti le stesse misure.
La partecipazione ad ogni Bando è ammessa anche se la medesima impresa abbia partecipato ad altri bandi camerali, a condizione che le domande a valere sui differenti bandi si riferiscano a spese diverse, non essendo ammesso il finanziamento plurimo delle spese riguardanti le stesse misure.
Purtroppo no in quanto, a pena di esclusione dal contributo, al Modello 1 devono essere allegati:
Sì, il bando è aperto a tutte le mpmi iscritte al Registro Imprese ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Naturalmente le domande presentate su bandi diversi devono essere riferite a spese diverse.
Sì, il bando è aperto a tutte le MPMI iscritte al Registro Imprese ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Naturalmente le domande presentate su bandi diversi devono essere riferite a spese diverse.
La piattaforma rileva in automatico se è presente un’anomalia riguardante il pagamento del diritto annuale da parte del richiedente. In tal caso, nel corso dell’istruttoria riceverete, all’indirizzo pec indicato sulla domanda, una richiesta di integrazione da produrre nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi. Si consiglia di anticipare i tempi contattando l’Ufficio Diritto Annuale della CCIAA Chieti Pescara all’indirizzo email diritto.annuale@chpe.camcom.it
Poiché le spese sostenute devono essere tutte quietanzate, potrà intanto presentare la domanda allegando ciò che possiede al momento (preventivi, fatture anche non quietanzate), integrando esclusivamente attraverso la piattaforma Telemaco tutta la documentazione mancante (le fatture con le rispettive quietanze), entro il termine perentorio di 30 gg. dalla pubblicazione sul sito camerale degli elenchi delle domande ammesse con riserva.
Sì, ai sensi dell’articolo 9 del bando, andranno allegati i preventivi dei beni/servizi da acquistare. In tal caso, la domanda potrà essere accolta con riserva, subordinatamente alla presentazione delle rispettive fatture quietanzate, che dovrà avvenire attraverso la piattaforma Telemaco, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi delle domande ammesse con riserva sul sito camerale.
Si precisa che tale procedura non comporterà alcuno slittamento della posizione in graduatoria, essendo il relativo contributo “prenotato” per tutta la durata dei 30 giorni concessi per sciogliere la riserva.
L’art. 2 co. 2 punto b) del decreto 156/2011 fa riferimento al “numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto (dell’associazione), alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso” (31/12/2016).
Occorre però tener presente che l'art. 1, comma 1, lett. f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative".
Se per cessazione si intende che l’impresa non è più registrata (ovvero iscritta/annotata) al Registro Imprese al 31/12/2016, la stessa non va inserita nell’elenco.
Nel caso di imprese che svolgano attività promiscua, è fatto divieto alle organizzazioni e alle associazioni di categoria di utilizzare la stessa impresa in due settori diversi?
Risposta: l’organizzazione imprenditoriale può includere nell’elenco imprese che svolgono più attività, purché le stesse operino anche nel settore relativo al seggio per cui concorrono. Tali imprese possono essere incluse, in alternativa, in elenchi utili per l’ottenimento di seggi di altri settori nei quali ovviamente opera l’impresa. Al fine di evitare la duplicazione delle imprese non è possibile quindi, utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all’assegnazione di seggi in diversi settori da parte di una stessa associazione come da art.2, comma 5, ultimo periodo, del DM 156/2011 (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.4 e D.M 156/2011 art. 2 co. 5).
Non è vietato, invece, che due diverse associazioni cui la stessa impresa con attività promiscua aderisce, la includano ciascuna in un elenco diverso di un settore in cui comunque l’impresa operi.