le imprese in fallimento/concordato fallimentare, alle quali non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa ai sensi dell’art. 104 l.f. (o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), che dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un’attività d’impresa, con la conseguenza che non sarà più possibile correlarla ad un codice Ateco, dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.
Premesso quanto sopra:
- le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2021, per le quali non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa, non possono essere utilizzate dalle organizzazioni imprenditoriali per l’inserimento negli elenchi;
- le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31/12/2021 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.
Quanto sopra non varrebbe per le altre procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti etc.) in cui l’attività d’impresa è comunque esercitata, pur nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni fallimentari (Nota MISE 0199824 del 15/10/2015).
Le associazioni possono utilizzare le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese che risultano regolarmente iscritte a norma di statuto e che operano nel settore per il quale l’organizzazione intende concorrere individuato attraverso il codice Ateco dichiarato alla camera di commercio.
Fermo restando la definizione di numero delle imprese indicata nell’art.1, co. 1, lett. f) del decreto n. 156/2011 come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative", le organizzazioni devono dichiarare per le imprese associate il settore di attività per il quale intendono concorrere, il quale verrà verificato dalla camera di commercio sul registro delle imprese.
Le organizzazioni non possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel REA il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere (Nota MISE 199824 del 15/10/2015, Nota MISE 39351 del 07/03/2014).
Si ritiene che in relazione al principio di libertà associativa, anche nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte. Potranno quindi essere prese in considerazione tutte le imprese validamente e disgiuntamente dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni apparentate.
Non possono essere considerati apparentamenti validi invece, quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.6).
Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 580/93 fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il principio della libertà associativa è ribadito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese.
Tale disposizione consente quindi a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa regolarmente iscritta ad entrambe purché abbia pagato distintamente ad esse la propria quota associativa almeno una volta nell’ultimo biennio. Possono quindi includerla negli elenchi delle imprese iscritte, prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del consiglio (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.5).
Nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un’associazione appartenente in quanto tale alla stessa organizzazione (quando cioè le due organizzazioni siano l’una una ripartizione territoriale o settoriale dell’altra) non potrà essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.5).
No. Il codice Ateco dell’impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall’associazione di categoria all’interno del modello B, allegato al decreto ministeriale n. 156 del 2011 e serve alla camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell’impresa all’interno del settore economico per il quale si intende concorrere all’assegnazione dei seggi
Sì. La sanzione riguarda fatti per cui sono sanzionate le persone in carica alla data di scadenza dell'obbligo di comunicazione o deposito. Lo stato di fallimento o la cancellazione dell'impresa non hanno rilevanza.
La società incorporante, nella compilazione del modello F24 utilizzato in occasione del pagamento del diritto annuale eventualmente ancora dovuto da parte di una società che alla data di scadenza del pagamento risulta già cessata al Registro Imprese a seguito di incorporazione in altra società è necessario indicare il codice fiscale della società incorporata. In questo modo l'importo versato potrà essere correttamente abbinato alla relativa posizione presso il Registro delle Imprese.
La società incorporante, nella compilazione del modello F24 utilizzato in occasione del pagamento del diritto annuale eventualmente ancora dovuto da parte di una società che alla data di scadenza del pagamento risulta già cessata al Registro Imprese a seguito di incorporazione in altra società è necessario indicare il codice fiscale della società incorporata. In questo modo l'importo versato potrà essere correttamente abbinato alla relativa posizione presso il Registro delle Imprese.
Si considerano finanziabili le spese di acquisto solo se i prodotti siano destinati alle attrezzature utilizzate per la sanificazione (va specificato nella relazione sintetica).
Altrimenti la spesa per beni diversi non è assimilabile a nessuna delle tipologie di spese ammissibili previste dall'articolo 6 del bando.
I codici (Codice ente: TAH - Codice tributo: 456T - Descrizione: Imposta di bollo - Importo: 16 euro) sono descritti nel modello di domanda reperibile al link:
I codici (Codice ente: TAH - Codice tributo: 456T - Descrizione: Imposta di bollo - Importo: 16 euro) sono descritti nel modello di domanda reperibile al link:
Qualora in base ai controlli effettuati nello svolgimento dell’attività istruttoria le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice Ateco al settore per il quale l’organizzazione intende partecipare, non corretta estrapolazione delle imprese artigiane e cooperative etc.) dovranno comunicare all’organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell’art. 5 del D.M 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.” (Nota MISE 39157 del 07/03/2014)
Le associazioni per le quali sono state riscontrate le irregolarità, devono rettificare unicamente i dati con esclusivo riferimento alla dichiarazione e all’elenco delle imprese associate per il settore in ordine al quale la camera di commercio ha accertato le irregolarità.
L'impresa è tenuta ad avere la sede legale o un’unità locale/operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia la sola unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara, il contributo richiesto deve essere riferito agli investimenti effettuati nell’unità operativa di zona (da precisare nella relazione sintetica allegata alla domanda).
No, l’IVA non è un costo, ma un’imposta, non è pertanto possibile considerarla tra le spese ammissibili.
No, l’IVA non è un costo, ma un’imposta, non è pertanto possibile considerarla tra le spese ammissibili.
No, la maggiorazione dello 0,40%, va calcolata sul diritto arrotondato all'unità di euro, arrotondata a sua volta al centesimo di euro e sommata al diritto da versare.
Il contributo concesso verrà erogato al netto della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
E’ ammesso l’utilizzo di contanti nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, con l’avvertenza che tutte le fatture devono essere debitamente quietanzate, e le forme di quietanza ammesse sono le seguenti:
La documentazione richiesta ai sensi degli artt. 2, 3, 4 del DM 156/2011 può essere presentata tramite posta elettronica certificata?
Risposta: No. La trasmissione a mezzo PEC non è prevista dalla normativa vigente, anzi è espressamente disposto l’invio o la consegna di di un apposito supporto digitale. Pertanto la documentazione di cui agli articoli 2, 3, 4 unitamente agli allegati B) e D), dovrà, pervenire alla camera di commercio entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del bando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano.