Nell’ipotesi di domande ammesse con riserva, l’ordine cronologico, ai fini della liquidazione, verrà rideterminato dal momento dell’invio delle integrazioni richieste, e del conseguente perfezionamento della domanda.
La partecipazione al bando non è preclusa. Si precisa tuttavia che gli investimenti/acquisti devono comunque essere effettuati per essere utilizzati nell’ambito della circoscrizione territoriale della CCIAA Chieti Pescara (nel caso specifico, dovranno essere riferiti alla sede legale e non alla unità operativa), evidenziando il tutto nella relazione sintetica allegata alla domanda.
“Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell’impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.
Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari.” (nota all. A, D.M n. 156/2011).
Il socio prestatore d’opera partecipa alla cooperativa conferendo un’attività lavorativa suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La prestazione dell’attività, definita in senso ampio “lavorativa”, è il presupposto per l’inserimento all’interno della struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivati dal contratto di società e non di contratto di lavoro. Pertanto, i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d’opera potranno essere inseriti nella categoria “soci prestatori d’opera” (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 2).
Oltre alle fatture/preventivi, devono essere allegati alla domanda di contributo:
una relazione sintetica circa la finalità delle spese sostenute,
il Modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo (€ 16,00).
Ai sensi dell’art. 2 co. 2 lett. a del D.M. 156/2011, le organizzazioni di categoria devono presentare un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema dell’allegato A, contenente tra l’altro, “le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all’ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all’attività svolta nella circoscrizione…”. L’operatività dell’organizzazione deve essere dimostrata attraverso prove documentali dei servizi resi ai propri associati da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione territoriale (es. prove documentali di corsi, seminari, costituzione in giudizio etc.). L’organizzazione deve inoltre produrre tutta la documentazione utile a dimostrare l’ampiezza e la diffusione delle sue strutture operative anche, per esempio, attraverso contratti di locazione per dimostrare l’esistenza della sede e la disponibilità di locali dove svolgere la propria attività (Nota MISE 39351 del 07/03/2014).
Nel caso in cui un’organizzazione imprenditoriale partecipi all’assegnazione del seggio in più settori economici, tale organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse?
Risposta: l’organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse (plichi separati).
Anche in riferimento al settore Credito e Assicurazioni, al fine di inserire i dati di cui sopra, va dichiarato nello specifico se le imprese e il relativo n. occupati sono tutte del credito oppure assicurative o suddivise in entrambe le categorie. In tal caso è necessario indicare le relative cifre (D.M 155/2011 art. 2 co. 1).
L’organizzazione imprenditoriale che concorre all’assegnazione di uno o più seggi in un solo settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, identificate sulla base del codice ATECO 2007. Non si possono quindi segnalare le imprese operanti in altri settori.
Al fine di evitare duplicazioni:
a) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell’agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
b) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori (art. 4 comma 1 D.M 155/2011).
All’organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l’impresa con attività promiscua, purché quest’ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.
L’organizzazione potrà utilizzare per concorrere all’assegnazione del seggio dell’artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un’impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazione, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).
L’impresa che opera esclusivamente nei settori credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all’assegnazione dei rispettivi settori e non per i settori artigianato o cooperazione (Nota MISE 0067049 del 16/03/2012).
Le Sanzioni Registro Imprese e Rea vengono applicate in caso di:
Il bando si rivolge alle MPMI iscritte al Registro Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale. La sola iscrizione al REA prevista per le Associazioni non consente, pertanto, l'accesso ai contributi previsti dal bando.
Il bando si rivolge alle mpmi iscritte al Registro Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale. La sola iscrizione al REA prevista per le Associazioni non consente, pertanto, l'accesso ai contributi previsti dal bando.
No, il bando si rivolge esclusivamente alle mpmi iscritte al Registro Imprese ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando, pertanto la mancata iscrizione al R.I., o la sola iscrizione al REA non consentono la partecipazione al bando.
Il bando si rivolge esclusivamente alle MPMI come definite ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014, iscritte al Registro Imprese ed in possesso degli altri requisiti richiesti dal bando, pertanto la mancata iscrizione al R.I., o la sola iscrizione al REA non consentono la partecipazione al bando.
A partire dall'anno 2001 le società in stato di liquidazione/scioglimento o che hanno denunciato la cessazione dell'attività, ma non la cancellazione dal Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto annuale. Queste due categorie di impresa, con la vecchia normativa e quindi, fino all'anno 2000, erano invece esonerate dal pagamento.
I riferimenti normativi sono i seguenti:
in merito ai soggetti obbligati l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 359 del 11/05/2001 prevede: "Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93 è tenuta al pagamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio";
in merito alla cessazione dall'obbligo l'art. 4, comma 3, del citato decreto prevede: "Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggetti al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale".
A tal proposito occorrerà fare riferimento alla definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. n. 156/2011, che indica: per il settore Industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati; per il settore Commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese; per il settore Agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all’art. 2083 del Codice civile.
Sì, purché la spesa venga documentata con regolare fattura.
Sì, ma solo a condizione che dette eventuali variazioni siano preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio Chieti Pescara. Le eventuali variazioni relative all’intervento o alle spese indicate nei preventivi dovranno essere infatti segnalate tempestivamente, e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute scrivendo alla pec della Camera di commercio Chieti Pescara (cciaa@pec.chpe.camcom.it), motivandole adeguatamente. Non verranno accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione. Le modifiche alle spese non potranno in alcun modo aumentare l’entità dell’importo del contributo inizialmente concesso.
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 23 febbraio 2020.
Le società che decidono, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato versano (entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione) il diritto annuale relativo all'anno di costituzione. L'anno successivo alla costituzione, alla scadenza del termine di pagamento del diritto annuale, la società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha, quindi, alcuna base imponibile su cui determinare l'importo del diritto da versare. Pertanto, entro il termine di pagamento del diritto, coincidente con il termine di pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, la società è tenuta a versare un importo pari a quello versato al momento dell'iscrizione. L'anno successivo provvederà a versare l'eventuale conguaglio relativo al diritto annuale dell'anno precedente insieme al diritto annuale dell'anno in corso.
Ad esempio: una società si iscrive al Registro Imprese a settembre 2010 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2011.