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Disciplinare dei controlli

DISCIPLINARE PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE 2023-2028 (Scarica il disciplinare in formato pdf)

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento:

a. "regolamento" indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;

b. "Responsabile del procedimento" indica il Segretario Generale incaricato con determinazione presidenziale n. 3 del 24 giugno 2022.

Articolo 2 – Tipologia dei controlli

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese alla Camera di Commercio Chieti Pescara dai soggetti partecipanti alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di Commercio, e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.

2. I controlli effettuati dal Segretario Generale in qualità di Responsabile del procedimento sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

3. I controlli effettuati dal Segretario Generale possono essere svolti in forma puntuale o a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo a seconda che vengano effettuati durante l’iter procedimentale o successivamente all’adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

6. Dei predetti controlli e delle modalità seguite viene redatto idoneo verbale, sottoscritto dal Segretario Generale e da almeno due componenti della struttura di supporto.

Articolo 3 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con particolare riferimento alle note prot. n. 183847 del 4/10/2011 e n.39517 del 07/03/2014, ovvero: a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell’autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell’esito della procedura di costituzione del consiglio camerale; b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all’effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.

2. In base ai criteri a) e b) di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.

3. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l’unico posto assegnato rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, le buste sigillate contenenti gli allegati D al regolamento non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell’autorità giudiziaria.

Articolo 4 – Controlli puntuali

1. È fatto obbligo di effettuare il controllo puntuale relativamente a:

a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel DM 156/2011;

b) la provenienza e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

c) l’adesione dell’organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l’operatività nella circoscrizione di Chieti e Pescara da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell’avviso dell’avvio delle procedure per la costituzione del nuovo consiglio camerale;

d) l’operatività dell’organizzazione sindacale o dell’associazione dei consumatori nella circoscrizione di Chieti e Pescara da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente;

e) l’iscrizione o annotazione al Registro Imprese delle imprese dichiarate nell’allegato B al regolamento;

f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l’organizzazione concorre;

g) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;

h) l’effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;

i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;

j) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;

k) l’effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;

l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori.

m) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;

n) qualora l’organizzazione concorra per più settori l’inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l’organizzazione concorre.

2. Ove si riscontrino imprese non iscritte o, comunque, non individuabili nel registro delle imprese, o qualora si riscontrassero irregolarità nelle dichiarazioni di cui al precedente punto 1), il Responsabile del procedimento amministrativo comunicherà all’organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine di 10 giorni previsto dal comma 1 dell’art. 5 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 , la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini di legge, le posizioni di cui trattasi non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività, in osservanza a quanto indicato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.0056939 del 05/03/2012. In ogni caso l’Associazione imprenditoriale concorrente dovrà ripresentare, nelle modalità previste dal regolamento, l’Allegato A, nell’ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.

3. È facoltà del Responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

4. I controlli possono essere effettuati anche con l’ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.

Articolo 5 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano le imprese indicate nell’allegato B al regolamento e hanno per oggetto:

a) l’iscrizione dell’impresa all’organizzazione imprenditoriale;

b) il pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2020-2021, in coerenza con l’importo stabilito dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell’organizzazione imprenditoriale, non meramente simbolica come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.39517 del 07/03/2014.

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 50 imprese e con un minimo di 10 imprese per organizzazione imprenditoriale con riferimento a ciascun settore per il quale la stessa organizzazione concorre. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando la funzione CASUALE di Microsoft Excel.

3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo nelle modalità di cui al precedente punto 2), il Responsabile del procedimento chiederà formalmente, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), all’organizzazione interessata la trasmissione o l’esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione delle posizioni non documentate. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio Chieti Pescara. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

a) Iscrizione all’associazione: documentazione idonea a dimostrare che l’impresa sia iscritta all’associazione;

b) Importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell’associazione che attestino l’importo della quota associativa dovuto per gli anni 2020 e 2021;

c) Regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l’impresa associata ha effettivamente versato l’intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell’importo versato e dell’anno di imputazione. Il Responsabile del procedimento potrà in ogni caso richiedere che l’associazione concorrente produca la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa associata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa stessa, che attesti l’effettiva sussistenza del rapporto associativo e l’avvenuto versamento di almeno un’intera quota associativa relativa agli anni 2020 e/o 2021.

4. Qualora a seguito del controllo a campione risulti che il numero delle posizioni escluse a seguito di dichiarazioni difettose e/o per la mancata produzione di idonea documentazione ai sensi del precedente punto 3) sia superiore al 50%, si procederà all’ampliamento del campione nella misura ritenuta più congrua.

Articolo 6 – Verifica occupati dichiarati nell’allegato A da associazioni imprenditoriali

1. In merito agli occupati dichiarati dalle associazioni concorrenti nell’allegato A del regolamento si procederà a verificare la congruità del valore dichiarato con l’ultimo dato trasmesso dall’Inps ad Infocamere con periodicità trimestrale e reso disponibile nel sistema informativo delle Camere di Commercio a fini statistici.

2. Ove il totale degli occupati dichiarato dall’associazione concorrente dovesse risultare significativamente superiore al totale risultante nel sistema informativo camerale, verrà inviata una richiesta di chiarimento all’associazione volta a verificare il totale del numero degli occupati dichiarato e la fonte da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione.

Articolo 7 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano gli iscritti indicati nell’allegato D al regolamento e hanno per oggetto rispettivamente l’iscrizione al sindacato o all’associazione dei consumatori.

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 50 iscritti e con un minimo di 10 iscritti per organizzazione sindacale o associazione dei consumatori. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali o associazione dei consumatori, utilizzando la funzione CASUALE di Microsoft Excel.

3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento chiederà formalmente, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), all’organizzazione interessata la trasmissione o l’esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione delle posizioni non documentate. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio Chieti Pescara. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

a) Per i lavoratori: dovrà essere prodotta documentazione attestante che l’iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio Chieti Pescara, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso (pertanto al 31/12/2021);

b) Per i consumatori: dovrà essere prodotta documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all’associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio Chieti Pescara, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso (pertanto al 31/12/2021), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

5. Qualora a seguito del controllo a campione risulti che il numero delle posizioni escluse a seguito di dichiarazioni difettose e/o per la mancata produzione di idonea documentazione ai sensi del precedente punto 4) sia superiore al 50%, si procederà all’ampliamento del campione nella misura ritenuta più congrua.

Articolo 8 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;

b) nell’evidente incoerenza dell’informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l’inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);

c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;

d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 9 – False dichiarazioni

1. Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni) o errori non sanabili, è tenuto ad effettuare idonea segnalazione all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000.

2. Nella comunicazione al Presidente della Giunta regionale, il Responsabile del procedimento darà conto dei provvedimenti di irricevibilità e di esclusione eventualmente adottati.

Articolo 10 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata, si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

2. Si richiamano altresì espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all’esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame

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