I bilanci d'esercizio e l'elenco annuale soci devono essere depositati, entro 30 giorni
dall'approvazione, al Registro Imprese attraverso:
Il deposito del bilancio non deve essere trasmesso con la ComUnica ad eccezione del deposito del bilancio finale di liquidazione che rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Per la corretta predisposizione della pratica di deposito del bilancio e dell'elenco soci:
Manuale nazionale per il deposito dei bilanci al Registro Imprese - Campagna Bilanci 2022
Da sapere La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2022 è la versione "2018-11-04", pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e scaricabile dal portale di XBRL Italia.
A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle Imprese sono le seguenti:
Le precedenti versioni delle tassonomie sono state definitivamente dismesse e quindi non sono utilizzabili per il deposito dei bilanci.
Sono escluse dall'obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL:
Tali esclusioni permarranno fino alla disponibilità delle necessarie tassonomie legali, a partire da quella per gli IFRS, approvate da XBRL Italia e pubblicate, con il parere dell’OIC, sul sito dell’AgID, con conseguente avviso del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Non sono inoltre disponibili le tassonomie per le seguenti fattispecie, che non possono
depositare il bilancio in formato XBRL, considerato che il file XBRL sicuramente non rispetta le norme specifiche di legge:
Nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile, per la particolare
situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c., i prospetti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa in formato PDF/A dovranno essere allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL.
Si ricorda che non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2434-bis c.c., in analogia a quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino
Modalità di firmaL'istanza di deposito bilancio deve essere firmata digitalmente:
Resta fermo l'obbligo di apporre la dichiarazione di conformità ai documenti depositati presso la sede della società nel caso in cui chi firma digitalmente il documento depositato non sia il medesimo soggetto firmatario del documento originale.
L'elenco sociA seguito dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 n. 2 occorre distinguere tra società a responsabilità limitata e gli altri tipi di società di capitali.
Per le società per azioni, società in accomandita per azioni e società consortili per azioni è necessario provvedere anche al deposito per l'iscrizione dell'elenco soci di cui al comma 2 dell'art. 2435 c.c. L'elenco soci è riferito alla data di approvazione del bilancio. L'elenco soci deve essere altresì corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente.
Per le società a responsabilità limitata e le società consortili a r.l. la Legge n. 2/2009 ha introdotto una profonda modificazione degli artt. 2470 e seguenti del codice civile relativamente alla "eliminazione del libro dei soci". Ai sensi del nuovo art. 2478 bis c.c. non deve più essere depositato l'elenco soci al registro imprese unitamente al bilancio di esercizio. NON DEVONO PRESENTARE L'ELENCO SOCI: consorzi, cooperative, GEIE, società straniere
con sede secondaria in Italia, società quotate in borsa
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Descrizione | Importo Diritti | Importo Bolli |
---|---|---|
Deposito Bilancio | € 62,00 | € 65,00 |
Deposito Bilancio a rettifica | € 62,00 | € 65,00 |
Deposito a rettifica elenco soci | € 30,00 | € 65,00 |
Deposito Cooperative Sociali | € 32,00 | esenti |
Deposito Società SNC, SAS possedute da SPA, SAPA o SRL | € 62,00 | € 59,00 |
Reti "soggetto" | € 62,00 | € 65,00 |
Aziende speciali (di cui al DL 267/2000, art. 114, comma 5 bis) iscritte nel registro delle imprese | € 62,00 | € 65,00 |
Istituzioni (di cui al DL 267/2000, art. 114, comma 5 bis) iscritte nel REA | € 62,00 | € 16,00 |
Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI | € 62,00 | esenti |
Start up innovative e incubatori certificati, iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese | esenti | esenti |
PMI innovative, iscritte nell’apposita sezione speciale PMI innovativa | € 62,00 | esenti |