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Sovraindebitamento e crisi d'impresa

Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento e liquidazione del Patrimonio

L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio Chieti Pescara e per la liquidazione del patrimonio (OCC) è iscritto al n.53 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Referente dell'Organismo è la Dott.ssa Maria Loreta Pgliaricci, Dirigente dell'Area Regolazione e Tutela del Mercato.

 E’ un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.

 Cosa si intende per sovraindebitamento? 
Il D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, lo qualifica come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

 Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento ? 
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.

 Chi è il debitore incapiente?

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per  una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento. 

 Chi può accedervi?

  • consumatore
  • imprenditore agricolo;
  • c.d. start up innovativa
  • imprenditore minore ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
  • imprenditore cessato;
  • socio illimitatamente responsabile;
  • professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  • società professionali ex L. 183/2011;
  • associazioni professionali o studi professionali associati;
  • società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
  • enti privati non commerciali.

 Chi non può accedervi? 

  • L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  • Chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
  • Chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
  • Chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.

Cosa fa l'OCC? 
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale, può alternativamente: 

  •  se non consumatore
  1. formulare una proposta di concordato minore ai creditori, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; 
  2. se non è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
  • se consumatore, formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi; in questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori; 
  • per tutti i debitori, chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

 Qual è l’obiettivo? 
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

 Come avviare la procedura

Per avviare una delle procedure previste occorre:

  • presentare istanza (utilizzando l’apposito modulo) con marca da bollo da € 16,00, tramite una delle seguenti modalità:
    presso la sede della Segreteria dell'OCC (Piazza G.B. Vico 3 – 66100 Chieti) previo appuntamento negli orari di apertura al pubblico - lunedì e mercoledì, ore 10.00-12.00;
  • per posta, all’indirizzo della Segreteria;
  • all’indirizzo PEC cciaa@pec.chpe.camcom.it (con scansione della domanda e di tutti gli allegati) 
  • copia di un documento d’identità

Costi della procedura 
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.

 Normativa

 

attenzioneIn ottemperanza al DL. 162/2019, dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono avvenire tramite sistema PagoPa (scopri come funziona PagoPa): non sarà più possibile effettuare pagamenti tramite bonifici e versamenti conto correnti postali; i pagamenti che attualmente avvengono mediante bonifici e conti correnti postali verranno sostituiti da avviso di pagamento tramite la Piattaforma Mopa o si possono effettuare i pagamenti spontanei direttamente sul sito SIPA oppure dall’app IO.it.  Se si opta per l'avviso prima di ricevere il servizio l'utente dovrà comunicare i propri dati ( essenziali quelli anagrafici , codice fiscale e indirizzo e-mail o pec) al fine di ottenere dalla Camera un documento elettronico che può essere consegnato, fisicamente allo sportello inviato tramite posta elettronica, e pagato presso bancomat abilitati, servizi home banking, punti vendita Sisal e Lottomatica. L'avviso di pagamento contiene: - Dati anagrafici del soggetto, - Oggetto del pagamento; - Importo da pagare.

comunica qui i tuoi dati per ricevere l'avviso di pagamento con pago Pa

Tempi massimi di conclusioneDalla presentazione della proposta/piano al giudice all’omologazione non possono trascorrere più di sei mesi.

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Informazioni: Tel. 0871 5450419-420-463
 

e-mail   sovraindebitamento@chpe.camcom.it
PEC        cciaa@pec.chpe.camcom.it

L’utente può presentare l’istanza direttamente alla Segreteria dell’Organismo presso le sedi territoriali, tramite pec o via posta ordinaria. Imprese e professionisti sono tenuti all’invio mediante PEC.


Responsabile del procedimento: Dr. Renato De Iuliis renato.deiuliis@chpe.camcom.it

Tel. sede di Chieti P.zza Vco n.3 - 0871/5450419-420

Dirigente dell 'Area dirigenziale IV "Regolazione e Tutela del Mercato"
Vice Segretario Generale
Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci
 marialoreta.pagliaricci@chpe.camcom.it

Tel. sede di Chieti P.za Vico n.3 - 0871/5450463

Per saperne di più: ministero della giustizia

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Pubblicazione a norma dell'art. 6 DM  202/2014 del numero degli incarichi conferiti a ciascun Gestore della crisi:

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