Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento e liquidazione del Patrimonio
Con deliberazione n. 19 del 29 luglio 2021 il Consiglio Camerale ha approvato il Regolamento dell’Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e per la Liquidazione del Patrimonio
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Chieti Pescara e per la liquidazione del patrimonio (OCC) è iscritto nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, qualifica il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione attraverso una delle tre procedure possibili (proposta di accordo del debitore; piano del consumatore; liquidazione del patrimonio) di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Possono beneficiare di una delle 3 procedure (proposta di accordo del debitore; piano del consumatore; liquidazione del patrimonio) di composizione delle crisi da sovraindebitamento i Debitori che non possono ricorrere alle procedure concorsuali - in primis al concordato preventivo - (piccoli imprenditori, professionisti, consumatori ) e che si trovino in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni.
Il Debitore non deve però aver già fatto ricorso ad uno dei tre procedimenti negli ultimi cinque anni.
Informazioni generali
Le procedure sono a beneficio di tutti i Soggetti sovraindebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali – in primis il concordato preventivo - e che, conseguentemente, sino ad oggi, restavano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai Creditori.
Il Debitore, grazie ad un Gestore (un Commercialista o un Avvocato) designato dall’Organismo, può formulare una proposta di accordo con i Creditori o - se Consumatore - può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti.
Il procedimento si svolge sotto il controllo del Tribunale. L’omologazione dell’accordo o del piano produce effetti esdebitatori rispetto a tutti i crediti anteriori alla pubblicità della proposta di accordo o del piano; i beni oggetto della proposta o del piano costituiscono un patrimonio destinato e sono sottratti a esecuzioni per crediti posteriori alla pubblicità.
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore: mettendo a disposizione anche un piccolo patrimonio si può ottenere la liberazione di tutti i debiti pregressi, il c.d. “fresh start”, una “ripartenza”, una seconda “chance”.
Requisiti richiesti
Documenti da presentare
Per avviare una delle tre procedure (accordo del debitore; piano del consumatore; liquidazione del patrimonio) è necessario presentare apposita richiesta, utilizzando il modulo disponibile on line. ll modulo rappresenta una guida che contiene gli elementi essenziali della richiesta, ma saranno accettate anche domande redatte in altro formato che contengano tutte gli elementi e tutte le dichiarazioni indicate.
Nel corso della procedura deve essere prodotta tutta la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
La Segreteria del Servizio è disponibile a fornire l’assistenza necessaria.
Entro quale termineNon appena il Debitore inizia ad accorgersi di non riuscire più a far fronte alle obbligazioni assunte: quando i Creditori iniziano ad aggredire giudizialmente il patrimonio … è troppo tardi (il patrimonio verrà comunque perso e non si otterrà la liberazione dai debiti neppure con la perdita del patrimonio stesso)!
Costi
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.
AttenzioneIn ottemperanza al DL. 162/2019, dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono avvenire tramite sistema PagoPa (scopri come funziona PagoPa): non sarà più possibile effettuare pagamenti tramite bonifici e versamenti conto correnti postali; i pagamenti che attualmente avvengono mediante bonifici e conti correnti postali verranno sostituiti da avviso di pagamento tramite la Piattaforma Mopa o si possono effettuare i pagamenti spontanei direttamente sul sito SIPA oppure dall’app IO.it. Se si opta per l'avviso prima di ricevere il servizio l'utente dovrà comunicare i propri dati ( essenziali quelli anagrafici , codice fiscale e indirizzo e-mail o pec) al fine di ottenere dalla Camera un documento elettronico che può essere consegnato, fisicamente allo sportello inviato tramite posta elettronica, e pagato presso bancomat abilitati, servizi home banking, punti vendita Sisal e Lottomatica. L'avviso di pagamento contiene: - Dati anagrafici del soggetto, - Oggetto del pagamento; - Importo da pagare.
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Tempi massimi di conclusioneDalla presentazione della proposta/piano al giudice all’omologazione non possono trascorrere più di sei mesi.
Normativa di riferimentoLegge n.3 del 27 gennaio 2012
D.M. 24 settembre 2014 n. 202
Regolamento di procedura (adottato con Deliberazione della Giunta camerale n.19/2021)
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Attenzione è stato pubblicato il BANDO VOUCHER per favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese delle province di Chieti e Pescara alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il bando ha l'obiettivo di finanziare le Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede legale e/o operativa nelle province di Chieti e Pescara per facilitare il ricorso alla composizione delle crisi da sovraindebitamento presso l’ Organismi di Composizione delle crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio Chieti Pescara, al fine di avviarne l’esdebitazione e contribuire così alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l’usura. Vai al bando cliccando "Maggiori informazioni" Maggiori informazioni: https://www.chpe.camcom.it/pagina690_bando-per-favorire-laccesso-delle-micro-piccole-e-medie-imprese-alle-procedure-di-composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamento.html
Sedi Territoriali
Sede Chieti: Tel. 0871 5450419-420-463
Sede Pescara: Tel. 085 4536262
e-mail sovraindebitamento@chpe.camcom.it
PEC cciaa@pec.chpe.camcom.it
L’utente può presentare l’istanza direttamente alla Segreteria dell’Organismo presso le sedi territoriali, tramite pec o via posta ordinaria. Imprese e professionisti sono tenuti all’invio mediante PEC.
Responsabile del procedimento: Dr. Renato De Iuliis renato.deiuliis@chpe.camcom.it
Tel. sede di Chieti 0871/5450419-420
Dirigente dell 'Area dirigenziale IV "Regolazione e Tutela del Mercato"
Vice Segretario Generale
Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci marialoreta.pagliaricci@chpe.camcom.it
Tel. sede di Chieti 0871/5450463
Per saperne di più: ministero della giustizia
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Pubblicazione a norma dell'art. 6 DM 202/2014 del numero degli incarichi conferiti a ciascun Gestore della crisi: