Le startup innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
REQUISITI RICHIESTI
REQUISITI ALTERNATIVI (almeno uno):
Le startup innovative possono godere di una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, facilitazioni burocratiche, equity crowdfunding, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc..
Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le startup siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese va presentata telematicamente tramite la Comunicazione Unica.
Alla domanda occorre allegare il modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa.
Tutte le informazioni, la modulistica e la documentazione relativa alle start-up innovative sono disponibili:
L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, prevede l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili. Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini: Entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando: • Il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente); • Una sanzione del 6% sul diritto non versato nei termini. • Gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Codici tributo per il ravvedimento:
E’ possibile utilizzare il sito web dedicato che consente di calcolare in pochi minuti l’importo da versare (importo del diritto dovuto + sanzioni e interessi ridotti al minimo).
Calcolare il dovuto è semplice; basta utilizzare il rapido sistema di calcolo guidato disponibile sul portale web nazionale del diritto annuale, che permette anche di effettuare il pagamento e dove si possono trovare anche tutte le informazioni sul diritto annuale e sulla normativa vigente. Non servono password di accesso ma è sufficiente il codice fiscale.
L’entità del contributo è stabilità nella misura del 70%, al netto dell’IVA, delle spese ammissibili indicate nell’articolo 6, e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.
Con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e regolarità della domanda presentata, secondo i criteri descritti nell’Art. 10 del Bando.
La Camera di Commercio eroga al beneficiario il contributo a fondo perduto entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito camerale della graduatoria finale dei contributi ammessi.
La domanda presentata da un’impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale verrà ammessa con riserva. L’impresa successivamente dovrà, pena la decadenza della domanda, regolarizzare la sua posizione entro 5 gg lavorativi dalla richiesta, che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo p.e.c. all’indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo.
Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l’Ufficio Diritto Annuale (diritto.annuale@chpe.camcom.it).
Nel modello F24 sezione IMU ed altri Tributi locali va indicato CH nella riga del codice ente.
L’ammontare del contributo va inserito nel MODELLO BASE generato dallo sportello telematico nel quale è previsto il campo “Contributo richiesto”.
L’ammontare del contributo va inserito nel MODELLO BASE generato dallo sportello telematico dove è previsto il campo “Contributo richiesto”.
Il diritto annuale corrispondente all'anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario. Nel caso di decesso del titolare di impresa individuale, l’ultimo anno, in cui si è obbligati al versamento del diritto annuale, corrisponde all’anno del decesso. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi (Circ. Min. Att. Prod. Del 24/07/2001 n. 3520/C)”; gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” (art. 65 DPR 600/1973); tuttavia, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”;
Il diritto annuale corrispondente all'anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario. Nel caso di decesso del titolare di impresa individuale, l’ultimo anno, in cui si è obbligati al versamento del diritto annuale, corrisponde all’anno del decesso. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi (Circ. Min. Att. Prod. Del 24/07/2001 n. 3520/C)”; gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” (art. 65 DPR 600/1973); tuttavia, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”;
I codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non possono essere messi nella sezione "importi a credito compensati" del modello F24. Pertanto se si sono versati importi non dovuti di diritto, sanzioni e interessi, si potrà portare in compensazione con altri tributi e/o contributi solo la quota relativa al diritto annuale (codice 3850), inserendola nella sezione "importi a credito compensati" del mod. F24. Viceversa se si deve effettuare un ravvedimento, e quindi versare contestualmente diritto annuale, sanzione e interessi, si può utilizzare un credito di un altro tributo e/o contributo (o eventualmente di diritto annuale versato in eccedenza su un'altra annualità, purchè non siano trascorsi più di 2 anni dal versamento effettuato in esubero) per perfezionare il ravvedimento, quindi per versare gli importi di diritto (cod. 3850), interessi (cod. 3851) e sanzioni (cod. 3852), compilando la sezione "importi a debito versati".
Sì, ma esclusivamente in relazione a documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di regolarizzazione da parte dell’ufficio.
Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata decaduta.
Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale o che lo hanno pagato in modo incompleto, possono:
- regolarizzare il versamento entro 30 giorni dalla scadenza applicando al diritto annuale la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- versare oltre i 30 giorni, purché entro un anno dalla scadenza, avvalendosi del ravvedimento.
Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale al momento dell'iscrizione, ovvero entro 30 giorni dalla stessa, possono avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO , purché entro un anno dalla scadenza.
Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale al momento dell'iscrizione, ovvero entro 30 giorni
dalla stessa, possono avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO , purché entro un anno dalla scadenza.
Sì, ai fini dell’accesso al contributo le spese sostenute devono essere non inferiori a euro 500,00 (iva esclusa)
La partecipazione ad ogni Bando è ammessa anche se la medesima impresa abbia partecipato ad altri bandi camerali, a condizione che le domande a valere sui differenti bandi si riferiscano a spese diverse, non essendo ammesso il finanziamento plurimo delle spese riguardanti le stesse misure.
La partecipazione ad ogni Bando è ammessa anche se la medesima impresa abbia partecipato ad altri bandi camerali, a condizione che le domande a valere sui differenti bandi si riferiscano a spese diverse, non essendo ammesso il finanziamento plurimo delle spese riguardanti le stesse misure.