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Sanzioni amministrative

E' possibile depositare scritti difensivi, istanze di pagamento rateale delle ordinanze, istanze di dissequestro e ogni altra documentazione, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente, solo:

via PEC all’indirizzo: cciaa@pec.chpe.camcom.it

a mezzo raccomandata AR da inviare alla Largo G. B. Vico 3, Chieti.

Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione

Quando si riceve un verbale di contestazione, è possibile:
- pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale

oppure
- presentare scritti difensivi alla Camera di commercio – Ufficio Sanzioni, chiedendo eventualmente di essere ascoltati.

IMPORTANTE: IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO PREVISTO NEL VERBALE ENTRO 60 GIORNI ESTINGUE IL PROCEDIMENTO
Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido.

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano l'importo indicato come pagamento in misura ridotta nel verbale, dopo 60 giorni questo viene inoltrato con un rapporto alla Camera di commercio – Ufficio Sanzioni.

Quest’ultimo esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e, alla fine, emette un’ordinanza:

- di ingiunzione con l'indicazione della somma da pagare, che può oscillare dal minimo al massimo edittale
oppure

- di archiviazione.

Come presentare lo scritto difensivo e la richiesta di audizione

Se si vuole contestare il verbale di accertamento della violazione è possibile presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione.
Entrambi devono pervenire all’Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale con una delle seguenti modalità:

inviati a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo cciaa@pec.chpe.camcom.it, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente;

spediti via posta con raccomandata AR in Largo G. B. Vico 3, Chieti, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente.

L’Ufficio esamina gli argomenti esposti nello scritto difensivo o nel corso dell’audizione; all’esito, se ritiene fondato l’accertamento, determina l’importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione, altrimenti, se ritiene l’accertamento infondato, procede all’archiviazione degli atti.

Cosa fare quando si riceve un verbale di sequestro

Il verbale di contestazione può essere accompagnato da un verbale di sequestro della merce o delle attrezzature. I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato.
L’Ufficio Sanzioni riceve le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di propria competenza. L’opposizione può essere presentata, in carta semplice, in qualunque momento, con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi. Se l’opposizione è accolta, il settore dispone, con ordinanza, il dissequestro; quando l’opposizione è respinta, il sequestro cessa di avere efficacia se non viene disposta la confisca della merce o delle attrezzature entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Avverso l’ordinanza di confisca è possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale competente per territorio.

Cosa fare quando si riceve un'ordinanza ingiunzione di pagamento

L’ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica. Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato e libera entrambi.
E’ ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, competenti per territorio. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il Giudice disponga diversamente.

Pagamento rateale dell'ordinanza di ingiunzione

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con domanda in carta semplice, il pagamento rateale dell’ordinanza (da 3 a 30 rate come previsto dall'art. 26 della Legge 689/81, il cui importo non può essere inferiore ad € 15,00). L’Ufficio valuterà la richiesta che dovrà essere presentata all’Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente:

- inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: cciaa@pec.chpe.camcom.it;

- spedita via posta con raccomandata AR in Largo G. B. Vico 3, Chieti.

In ogni momento, il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

Procedura di riscossione delle somme dovute - iscrizione a ruolo 

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiunzione, la Camera di commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute iscrivendo a ruolo i soggetti debitori e trasmettendolo all'Agente della riscossione. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

Cosa fare quando si riceve una cartella di pagamento

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.

Rateazione della cartella di pagamento

Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Materie di competenza

L’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio esamina i verbali elevati da vari organi di controllo (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese, ecc.) per la violazione di norme nelle seguenti materie:

Registro Imprese

REA

Artigianato (iscrizione, modifica, cessazione oltre i termini di legge)

Impiantistica

Autoriparazioni

Informazioni al consumatore (D.lgs. 206/2005 - Codice del Consumo)

Sicurezza dei prodotti (giocattoli, materiale elettrico, tessili, calzature)

Autovetture nuove: risparmio carburante ed emissioni CO2

 

A chi rivolgersi:

Area IV Regolazione e Tutela del Mercato

Servizio ADR, Compliance, Tutela del Consumatore

Dirigente - Dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci – 0871.5450463

Dott.ssa Flavia Carlone - 0871-545465 - Sanzioni amministrative REA e Registro Imprese.

Dott.ssa Elisabetta Giampietro - 085-4536237 - Procedure ADR, compliance, tutela fede pubblica

Dott.ssa Mariateresa Gammone - 085-4536274 -  Procedure ADR, compliance, tutela fede pubblica

Si riceve su appuntamento

Sede Legale – Largo G. B. Vico 3 - Chieti

Sede secondaria – Via Conte di Ruvo 2 - Pescara

Email: sanzioni@chpe.camcom.it

 

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