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Reti d'impresa

Contratto di reteIl contratto di rete viene definito come il contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Con le modifiche introdotte con la Legge 134/2012 si possono individuare due tipologie di contratti di rete:

  1. contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi;
  2. contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi.

Contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale e organo comuneSe viene costituita una rete senza costituzione del fondo patrimoniale comune e dell'organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Soggetto obbligato alla presentazione: Ogni legale rappresentante e ogni titolare delle imprese partecipanti al contratto, ognuno per l'iscrizione del contratto di rete sulla posizione della propria impresa.

LEGITTIMATO: Il notaio.
TERMINI: Nessuno.
MODULISTICA: Applicativo Starweb o applicativo compatibile. Dal menu' di Starweb scegliere "Comunicazione Rete di Imprese", selezionare "Iscrizione contratto", indicare obbligatoriamente se trattasi di impresa di riferimento o di impresa partecipante.
Codice atto A27.
Al termine della compilazione la distinta delle societa' e' composta dal modulo S2
riquadro 30/Reti di Imprese, mentre quella delle imprese individuali e' composta dal modulo I2, riquadro 32/Reti di Imprese.

Documentazione da allegareIl contratto di rete può’ essere redatto per ATTO PUBBLICO o per SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA.
In alternativa, il contratto può essere redatto in conformità al MODELLO STANDARD TIPIZZATO.
Dall' 8 gennaio 2015, in seguito all’approvazione delle specifiche tecniche (avvenuta con DM del 7/1/2015), il contratto di rete può essere sottoscritto con firma digitale dei titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti.

E’ disponibile un apposito servizio on-line  (sezione Strumenti -> rete contratto) che permette la predisposizione guidata di questo tipo di contratto nonché la sottoscrizione digitale e la sua successiva allegazione ad una pratica di Comunicazione Unica per l'invio al Registro Imprese, mediante il collegamento diretto con l'applicativo Starweb.

E' disponibile la Guida al contratto di rete in formato pdf che contiene tutti i passaggi operativi per la corretta predisposizione e l'invio del contratto con modello standard tipizzato mediante il nuovo servizio.

Prima di trasmettere il contratto al Registro delle Imprese è necessario provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Il soggetto che si è impegnato alla registrazione del contratto deve presentare ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate:

  • il file XML firmato digitalmente (eventualmente marcato temporalmente) e la corrispondente "Rappresentazione a stampa" su un supporto informatico non modificabile
  • la stampa della corrispondente "Rappresentazione a stampa" dell'atto,
  • il Modello 69 RICHIESTA DI REGISTRAZIONE Agenzia delle Entrate compilato,
  • la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro e di bollo, con data di emissione non successiva alla data di stipula.

Nella ricevuta di registrazione saranno riportati gli estremi di registrazione che, assieme agli estremi del contratto in formato elaborabile, costituiranno gli estremi identificativi del contratto di rete ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese.

Dopo la registrazione del contratto, l'impresa deve fare una comunicazione unica di iscrizione del contratto di rete al registro imprese alla Camera di Commercio ove ha sede l'impresa.
Gli estremi identificativi del contratto di rete da indicare sono:

  • il numero di registrazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate,
  • il numero di repertorio che si assume coincidere con gli estremi del contratto in formato elaborabile (valorizzati con la sigla provincia e il numero di iscrizione al REA della sede dell'impresa di riferimento).

La forma dell'atto da indicare è SCRITTA (si tratta infatti di una scrittura privata).
Alla pratica di comunicazione unica è obbligatorio allegare:

  • il file XML firmato (ed eventualmente marcato temporalmente) con codice documento B07 "ATTO XML"
  • copia ottica del testo cartaceo (identico all'originale informatico) su cui l'Agenzia delle Entrate appone il timbro con gli estremi di registrazione fiscale.

Firmata la distinta di comunicazione unica e selezionati gli importi relativi ai diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per l'iscrizione al Registro delle imprese si procede all'invio.

In caso di prima iscrizione del contratto di rete al registro imprese tutte le imprese partecipanti devono effettuare una comunicazione unica alla Camera di Commercio ove hanno sede mentre i successivi atti o eventi modificativi del contratto di rete dovranno essere comunicati per l'iscrizione nel registro imprese solo dall'impresa di riferimento. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.

Le procedure relative alle modifiche del contratto di rete, valgono anche per la cancellazione del contratto stesso.
La data dell'atto da indicare nella compilazione on-line corrisponde:

  • alla data della marca temporale digitale se il file XML firmato dagli obbligati è marcato temporalmente
  • alla data di registrazione dell'atto se il file XML firmato dagli obbligati non è marcato temporalmente

Contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale e organo comune

Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
Con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE: 
Ogni soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto.
LEGITTIMATO: Il notaio.
TERMINI: Nessuno.
MODULISTICA:

  • Modulo S1;
  • Moduli intercalari P relativi ai soggetti prescelti per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto.
  • Modulo S compilato, con riferimento a ogni partecipante
  • Codice atto A01, A06 e A27.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Atto Pubblico o Scrittura Privata Autenticata;
CONTRATTI DI RETE MISTI
Contrariamente a quanto previsto dalla norma istitutiva dei contratti di rete ( D.L 5/2009), che prevede che possano partecipare alla rete solo le imprese, l'art. 12 della L. 81/2017 in vigore dal 14/06/2017, consente ai professionisti di partecipare ad una rete d'imprese, in forma di rete mista, allo scopo di prendere parte ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati. 
Secondo la citata normativa un professionista può quindi far parte di una rete mista, con o senza soggettività giuridica
Trattandosi di rete mista, è fondamentale che tra i partecipanti alla stessa, oltre al professionista, sia presente almeno una impresa ( un contratto di rete tra soli professionisti non sarebbe iscrivibile).
L'eventuale contratto di rete di questo tipo senza personalità giuridica va iscritto solo sulle posizioni iscritte al Registro Imprese e ha efficacia dall'ultima di queste iscrizioni, l'impresa di riferimento della rete deve essere ovviamente scelta tra le imprese iscritte al RI e non può essere un professionista.

FONTI NORMATIVE

 

  • Decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e modificato con legge 99/2009
  • Decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010
  • Decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012
  • Decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012
  • Circolare n. 3668/C del 27/02/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico
  • Circolare n. 3676/C del 08/01/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico
  • Decreto Ministeriale 10 aprile 2014 n. 122
  • Legge n. 81/2017, art. 12;
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