SICUREZZA GIOCATTOLI

 

SI INTENDE PER GIOCATTOLO QUALSIASI PRODOTTO PROGETTATO O  DESTINATO, IN MODO ESCLUSIVO O MENO, AD ESSERE UTILIZZATO A FINI DI GIOCO DA BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 14 ANNI, (ART. 1 COMMA 1, D. LGS. 11 APRILE 2011, N. 54 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/48/CE SULLA SICUREZZA GIOCATTOLI).

 
I GIOCATTOLI DEVONO RIPORTARE LE SEGUENTI INDICAZIONI:     
  • la marcatura CE;
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione;
  • nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato;
  • se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato;
  • istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 i  seguenti prodotti, elencati nell’Allegato I.
  1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
  2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore.
  3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
  4. Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
  5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
  6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
  7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
  8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
  9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.
  10. Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
  11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
  12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
  13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
  14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
  15. Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
  16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
  17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
  18. Trasformatori per giocattoli.
  19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
 
Il D. Lgs. 11 aprile 2011, n.54, non si applica (Art. 1 comma 2):
  • alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
  • alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
  • ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
  • alle macchine a vapore giocattolo;
  • alle fionde e alle catapulte. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 11/4/2011, n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102 – 113.
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006, Allegato XVII punti 51 e 52 - Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi - ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
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