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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) sono prodotti concepiti e fabbricati per proteggere la persona da rischi per la salute e la sicurezza.

In funzione dell’entità del rischio da cui proteggono sono suddivisi in tre categorie.

Le Camere di Commercio svolgono attività di vigilanza sulla conformità e sicurezza dei DPI di prima categoria.

Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

  • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; 
  • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per pulizia; 
  • rischi derivanti dal contatto o urti con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore ai 50°;
  • ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; 
  •  urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere permanente; 
  • azione lesiva dei raggi solari. 
 
Appartengono alla categoria dei dispositivi di protezione individuale di I^ categoria:
 
  • occhiali da sole (azione non correttiva);
  • protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, sia per uso privato che per uso professionale;
  • occhiali per il nuoto;
  • maschere da sci;
  • dispositivi di protezione della testa;
  • indumenti di protezione;
  • dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo
  • dispositivi di protezione per mani e braccia.
 

I DPI di seconda categoria sono, tutti quelli non rientranti nelle altre categorie.     

I DPI di terza categoria sono destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

ESCLUSIONISono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92:

  • i dispositivi progettati e fabbricati per forze armate o polizia;
  • i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione;
  • i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche, calore, acqua – umidità;
  • caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

 

CONFORMITÀ

I  Dispositivi di protezione individuale devono essere muniti della marcatura CE.
E’ consentita l’immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se destinati ad essere incorporati in altri DPI.
La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.
Può essere apposta sull’imballaggio qualora le caratteristiche del prodotto non ne consentano l’apposizione in modo chiaro.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, in attuazione della direttiva CEE n.89/686/CEE;
  • D. Lgs. 2 gennaio 1997 n. 10, in attuazione direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE.
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