ETICHETTATURA CALZATURE

Il D.M. 11/04/1996, modificato dal DM 30/01/2001, disciplina l'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.

A QUALI PRODOTTI SI APPLICA LA NORMATIVA

L'espressione "CALZATURE" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.

Un elenco esemplificativo di calzature è contenuto all'allegato II del Decreto 11 aprile 1996, e cioè:

  1. scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
  2. stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
  3. sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e suole in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
  4. calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
  5. scarpe da ballo;
  6. calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
  7. calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
  8. calzature «usa e getta» con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
  9. calzature ortopediche.

 

Sono escluse dell’ambito di applicazione del Decreto 11 aprile 1996:

  • le calzature d'occasione usate;
  • calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
  • le calzature di protezione disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che reca il recepimento della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, abrogata dal Regolamento (UE) 2016/425 Del parlamento e del consiglio europeo del 9 marzo 2016;
  • le calzature disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, recante attuazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi abrogata dal Regolamento Reach 1907/2006.

 

Le calzature si compongono di tre parti:

Tomaia: è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna;
Rivestimento della tomaia e suola interna: è composta dalla fodera e dal sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura;
Suola esterna:  è la superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.

I materiali usati nella produzione delle calzature sono: il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza), il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa), le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute), altre materie (para o gomma).

L'ETICHETTA

  • deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa
  • deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
  • deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80 % del volume della suola esterna ( se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
  • deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
  • deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) ed accessibile al consumatore;
  • non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata;
  • può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità);
  • il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua della Comunità Europea).

  

RESPONSABILITA’

Il fabbricante oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea, deve apporre l'etichetta ed è personalmente responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se  il fabbricante o il suo rappresentante non hanno sede nella Comunità, il responsabile è il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario.

Il commerciante al dettaglio deve sempre verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature poste in vendita.

 

VIGILANZA

E’ attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO 11 APRILE 1996
Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
D.M. 30 GENNAIO 2001
Modifica al decreto dell'11 aprile 1996, recante il "Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore"
DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 2017, N. 190 
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
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