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Registro dei Titolari Effettivi

È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell’economia e delle finanze, dal titolo “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.”.

Per l'avvio del c.d. Registro dei titolari effettivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (9 giugno), il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare ulteriori decreti relativi a:

  1. l'adozione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa da presentare agli uffici del Registro delle imprese;
  2. l'individuazione dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal citato D.M. n. 55/2022, inerenti l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l’accesso alle stesse;
  3. l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva;
  4. l'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva.

Titolare effettivo: definizione

Secondo la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo, in via generale, è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività ovvero, la persona fisica che risulta essere la beneficiaria finale, nell’interesse della quale il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Il D.lgs n. 231/2007 individua i titolari effettivi dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali e cooperative, persone giuridiche private, trust e istituti affini).

1.Titolare effettivo di società di capitali e cooperative

E’ la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni: 

  • la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale
  • la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

 In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:

  • il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci
  • l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’individuazione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

2.Titolare effettivo di persone giuridiche private

È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

  • fondatore, se in vita
  • beneficiario
  • titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

3.Titolare effettivo di Trust e istituti giuridici affini

È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

  • costituente
  • fiduciario
  • guardiano
  • beneficiario
  • soggetto che controlla il Trust o l’istituto giuridico affine o i beni conferiti nel Trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Titolare effettivo: scadenze e modalità

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere presentate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del MiSE che attesterà l’operatività del Registro dei titolari effettivi.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data del provvedimento del MiSE attestante l'operatività del Registro dei titolari effettivi dovranno provvedere alla relativa comunicazione entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. I trust e gli istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvederanno alla suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla loro costituzione.

L’istanza deve essere inviata in formato telematico tramite la Comunicazione Unica all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

I dati dichiarati sulla titolarità effettiva verranno conservati in due differenti sezioni del Registro Imprese:

  • la sezione autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private
  • la sezione speciale, con i dati dei Trust e degli istituti giuridici affini.

Modifiche e conferme

Le variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate entro trenta giorni dal compimento dell'atto che le ha originate.

Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:

  • prima comunicazione
  • ultima conferma
  • modifica più recente.

Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Sanzioni

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.
La sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro e si riduce a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

Ulteriori informazioni saranno fornite successivamente all’adozione dei decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Consulta il portale ufficiale del Titolare Effettivo.

 

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