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AVVISO PUBBLICO per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria

AVVISO PUBBLICO per la selezione di progetti e iniziative di associazioni  di categoria e soggetti di diritto privato (comunque denominati) portatori di interessi collettivi delle imprese delle province di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo  camerale - Anno 2023


ARTICOLO 1 – Oggetto, finalità e risorse disponibili

  1. Il presente avviso pubblico definisce, in conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990,N. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni e soggetti di diritto privato (comunque denominati) portatori di interessi collettivi delle imprese che realizzino progetti e iniziative nelle linee di intervento di cui all’articolo 3 del presente avviso pubblico, al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi fissati dall’ente camerale nei propri documenti programmatici.
  2. La Camera di Commercio Chieti Pescara (di seguito Camera di Commercio) rende disponibile, per la concessione di contributi di cui al presente avviso pubblico, uno stanziamento complessivo pari a € 100.000,00 a valere sul proprio bilancio anno 2023. La Camera di Commercio si riserva altresì di integrare tale stanziamento nell’ambito dei propri atti amministrativi di aggiornamento del bilancio corrente.

ARTICOLO 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

  1. Possono accedere al presente avviso pubblico le associazioni ed i soggetti di diritto privato portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali delle province di Chieti e di Pescara o loro società di servizi e consorzi, purché partecipati a maggioranza o controllati dalle medesime associazioni o da altri soggetti di loro emanazione di cui all’art.3 lett.c) del regolamento approvato dalla CCIAA con deliberazione di Giunta Camerale n. 34 del 29/10/2020, costituite ed operanti da almeno 5 anni nel territorio di competenza, purché rappresentate nel CNEL oppure nel Consiglio della Camera di Commercio, anche mediante apparentamento, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.580/1993, come modificato dal D.Lgs. n.23/2010, e del D.M. n.155/2011.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che presentano domanda di contributo possono, nella stessa, individuare come soggetto attuatore unico di ciascuna iniziativa una loro associazione provinciale, interprovinciale o una loro società di servizi o consorzio, purché partecipati almeno nella misura del 75% dalle medesime associazioni (o da altri soggetti di loro emanazione, o dall’insieme delle associazioni costituite a livello provinciale su scala regionale). Il soggetto attuatore dovrà sostenere tutte le spese ed introitare le eventuali entrate riferite al progetto e ad esso, individuato come beneficiario, verrà assegnato ed erogato il contributo camerale.
  3. Ai fini della ammissibilità della domanda i soggetti di cui al punto 1 o gli eventuali soggetti attuatori da questi individuati secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, devono risultare:
  • regolarmente iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di commercio; 
  • risultino in regola con il pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni (2020-2021-2022)  (nel caso di irregolarità con il pagamento del diritto annuo, l’azienda dovrà procedere alla regolarizzazione presso la CCIAA di competenza entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione dell’Ente camerale, pena ’esclusione dal contributo);
  • non in stato di fallimento o di liquidazione coatta o volontaria, nonché nello stato di “impresa in difficoltà” così come definita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE;
  • in regola con la normativa antimafia, ove richiesto in tal caso deve essere rilasciata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) - resa, ai sensi dell’art.46 del D.P.R.  445/00, dal legale rappresentante - relativa al rispetto della normativa antimafia;
  • in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (DURC regolare)
  • non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012

ARTICOLO 3 – Iniziative ammissibili

1. I contributi di cui al presente avviso pubblico hanno lo scopo di finanziare progetti e iniziative che prevedano azioni nelle seguenti linee di intervento:

A. valorizzazione del patrimonio culturale, nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti (compresa la valorizzazione delle eccellenze produttive, con particolare riferimento ai settori dell'agroalimentare tipico e di qualità, del commercio dell'artigianato artistico e di tradizione), con l’esclusione di attività promozionali direttamente svolte all’estero (linea valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo)
B. promozione e supporto dei processi di digitalizzazione delle piccole e medie imprese (linea digitalizzazione);

2. Il sostegno finanziario camerale potrà riguardare:

a) iniziative tendenzialmente di livello interprovinciale Chieti-Pescara (nonché di livello superiore) le cui caratteristiche siano comunque tali da determinare riflessi positivi sull’economia del comprensorio Chieti-Pescara o su sue componenti significative da un punto di vista territoriale o settoriale;
b) iniziative di carattere eminentemente economico, nonché di carattere informativo, culturale, sportivo o sociale quando vi siano evidenti riflessi diretti significativi sull’economia locale o su suoi aspetti o componenti.

ARTICOLO 4 – Iniziative non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti:
a. finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari
b. gestiti da organismi privati portatori di interessi collettivi che non garantiscano l’accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall’appartenenza a tale organismo; 
c. consistenti in sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale;
d. di carattere meramente ricreativo, assistenziale o di beneficenza, fatta eccezione per quelli di rilievo almeno nazionale che implichino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse e. di non rilevante entità, ovvero con un budget complessivo inferiore ad € 15.000,00;
f. non comprese nelle linee di intervento definite nell’articolo 3 del presente avviso
g. presentati da soggetti non ammissibili ai sensi dell’art.2 del presente avviso;
h. iniziative per le quali l’organismo richiedente disponga già di sufficiente copertura finanziaria,  tenuto conto anche di eventuali altri contributi di terzi e dei proventi ricavabili dall’iniziativa
i. iniziative proposte da soggetti esclusi dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle affermazioni nell’ambito di procedimenti di concessione dei benefici a valere su fondi nazionali o comunitari
j. iniziative già realizzate alla data di pubblicazione del presente “Avviso”, secondo il principio comunitario di non retroattività e necessità dell’aiuto

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo:

a. le spese inerenti la realizzazione delle iniziative o dei progetti che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente documentate (fatture, ricevute, note, ecc.) ed intestate al soggetto richiedente emesse a partire dal 1 febbraio 2023, data di pubblicazione del bando, ed entro il termine di realizzazione delle attività fissato al 31 dicembre 2023.
b. le spese del personale e di funzionamento del soggetto beneficiario che abbia partecipato alla realizzazione dell’iniziativa fino ad un massimo del 25% purché debitamente documentate ed accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario. La dichiarazione resa dal legale rappresentante dovrà indicare le unità di personale dipendenti del soggetto attuatore impiegato nelle attività progettuali, le giornate uomo impiegate da ciascuno di essi (giornate intere o mezza) ed il costo complessivo medio gravante sull’organizzazione per ciascuna giornata uomo. 

2. Non sono ammissibili:
a. le spese sostenute prima del 1 febbraio 2023;
b. le spese non documentabili e le spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, consulenze fiscali, giuridiche, ecc.);
c. spese relative sia all’affitto dei locali che all’attività svolta da personale dipendente di società di servizio ed altri soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione del beneficiario dei contributi;
d. costi per investimento in beni durevoli o patrimonializzazione di attrezzature 
e. le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili; ovvero quando il progetto o l’iniziativa si configuri come un’attività commerciale e, in ogni caso, quando il beneficiario del contributo abbia natura di impresa.

Ciascuna Associazione può presentare, al massimo, due domande di contributo sul livello provinciale di competenza.

ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all’art. 2 del presente avviso pubblico che intendano presentare domanda di contributo devono, pena l’esclusione dal beneficio, presentare per ciascun progetto o iniziativa, apposita domanda dalle ore 9:00 del 01/03/2023 alle ore 12:00 31/03/2023 tramite la piattaforma Telemaco.

2. La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante, e redatta, sempre a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il “Modello n°1 – domanda contributo associazioni di categoria” nel quale il soggetto dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art 2 del bando.

Il “ Modello A – domanda contributo associazioni”, è scaricabile dalla pagina dedicata sul sito della CCIAA Chieti Pescara www.chpe.camcom.it alla sezione Pubblicità Legale (Bandi), è in formato word, e va compilato, trasformato in pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Oltre al Modello A, nella domanda dovranno essere allegati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa:

  • modello base (in formato xml generato dal sistema); 
  • lo statuto del soggetto richiedente (da allegare obbligatoriamente, pena inammissibilità dell’istanza) qualora non sia già depositato al Registro delle Imprese; 
  • eventuali documenti, relazioni, rassegne stampa relative alle iniziative proposte utili ad approfondire i requisiti previsti per la valutazione dell’iniziativa in base ai criteri di tipo qualitativo e quantitativo di cui all’art. 8 del presente bando; 
  • i documenti firmati dai singoli soggetti che dichiarano di collaborare all’iniziativa per la quale si chiede il contributo. Su carta intestata del soggetto che collabora, con firma digitale oppure firma autografa e documento di riconoscimento del legale rappresentante;
  • il pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00) utilizzando il Modello F24.

Per l’invio telematico è necessario:
a) registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it. Si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
b) entrare nello Sportello Pratiche -> Pratiche per le Camere -> Altri adempimenti camerali -> Contributi alle imprese-> Servizio Sportello Telematico AGEF  (http://praticacerc.infocamere.it ) con le credenziali ottenute per entrare nel Servizio AGEF e selezionare il Bandoassociazionidicategoria
c) compilare il Modello base della domanda (attenzione, il modello base è un file in formato xml generato dal sistema da NON confondere con il Modello A – Domanda associazioni di categoria);
d) procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare la pratica telematica (selezionare Bandoassociazionidicategoria);
e) procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica, prima di tutto il file Modello base firmato digitalmente dal legale rappresentante e poi tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale, sempre dal Legale rappresentante (standard CADES – firma .p7m);
f) inviare la pratica, allegando la documentazione richiamata nel presente articolo. La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.chpe.camcom.it alla sezione “Pubblicità legale”, voce “ Bandi”. I documenti devono essere a pena di esclusione firmati digitalmente (standard CADES – firma .p7m), come sopra detto, esclusivamente dal Legale rappresentante dell’impresa che richiede il contributo.
Le richieste incomplete, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili, o ammesse con riserva, nelle ipotesi di sanatoria previste dalla normativa vigente.
Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.
Il presente bando sarà pubblicato in pre-informativa dal 01 febbraio 2023 al 28 febbraio 2023.
Saranno ritenute ammissibili e finanziabili le domande inviate secondo la descritta modalità telematica e complete di tutti gli allegati previsti.

Le richieste incomplete, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili, o ammesse con riserva, esclusivamente nelle ipotesi di sanatoria previste dalla normativa vigente. 
E’ necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

La Camera di Commercio Chieti Pescara è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
La PEC che la Camera di commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni inerenti il bando è la seguente: cciaa@pec.chpe.camcom.it.
Si invita a trasmettere copia di ogni comunicazione inerente il bando a promozione@chpe.camcom.it

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere obbligatoriamente redatte sull’apposito modello predisposto dall’ente camerale (modello A) e contenere:

a. generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente
b. una esauriente illustrazione dell’iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l’economia locale ed, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e qualitativo;
c. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzi, in particolare, tra le entrate, gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o compartecipazione di privati, nonché eventuali proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
d. la misura del contributo richiesto all’ente camerale;
e. l’indicazione delle modalità con le quali verrà data adeguata visibilità all’intervento camerale.

La mancanza del modello di domanda comporta l’inammissibilità dell’istanza. 
La mancanza della firma del legale rappresentante sul modello di domanda (da non confondere con il modello base della pratica telematica) è causa di esclusione della domanda. 

La mancanza della firma del legale rappresentante sugli allegati è causa di esclusione della domanda.

ARTICOLO 7 – Istruttoria formale delle domande di contributo

1. L’Ufficio competente effettua l’istruttoria formale delle domande pervenute, volta ad accertare la sussistenza in capo al soggetto proponente dei requisiti di cui all’art 2 e la regolarità e completezza della domanda ai sensi dell’art. 6. 

2. se si rendesse necessaria la richiesta di regolarizzazione o chiarimenti, verrà data 
comunicazione al soggetto interessato fissando un termine entro il quale adempiere. Nel caso in cui le informazioni richieste non pervengano o pervengano incomplete, il responsabile curerà l’istruttoria con gli elementi a sua disposizione, indicando quelli mancanti nelle risultanze della stessa.

ARTICOLO 8 – Procedura per la valutazione delle iniziative

La valutazione dei progetti ed iniziative presentate viene effettuata da un'apposita commissione tecnica, presieduta dal Segretario Generale o dal dirigente dell’Area Promozione e composta da funzionari individuati dal Segretario Generale. La Commissione Tecnica procede all’esame delle domande regolarmente pervenute attenendosi, nella valutazione dei progetti ed iniziative, ai criteri di tipo qualitativo e quantitativo individuati nella griglia che segue, secondo una scala di valori da 0 a 100.

Criteri
Criteri Indicatori Punteggio
Risultati attesi: partecipazione
all’iniziativa
- numero di imprese direttamente o indirettamente
beneficiarie delle attività progettuali
- affluenza di pubblico a manifestazioni, iniziative
promozionali, eventi pubblici ecc..
0-30
Risultati attesi: prodotti realizzati,
comunicazione e contatti
- prodotti/ output che si intende realizzare (pubblicazioni,
studi, guide, siti web, prodotti promozionali, video, ecc..)
- numero di contatti su siti web, e-mail, ecc
- rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari del
progetto (a seguito della somministrazione di questionari,
focus group o altre forme di rilevazione)
- altro
0-20
Iniziativa consolidata Numero di edizioni 0-20
Grado di coinvolgimento dei proponenti l’iniziativa con particolare riguardo alla
partecipazione finanziaria degli
stessi alla realizzazione del progetto presentato e sostenibilità finanziaria
Punteggio assegnato sulla base della percentuale di
cofinanziamento esterno (enti pubblici, imprese, altri
soggetti, risorse proprie).
0-10
Collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati, finalizzate a dare maggiore visibilità e importanza all’iniziativa Numero di soggetti che collaborano (con documento firmato dai singoli soggetti che dichiarano di collaborare). 0-20

ARTICOLO 9 – Misura del contributo

1. L’entità del contributo concedibile è fissato nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, indicate nel preventivo finanziario allegato alla domanda e non potrà comunque eccedere l’importo massimo di € 9.000,00. 

2. Qualora le entrate comprensive del contributo camerale risultassero maggiori delle spese il contributo sarà ridotto in misura pari alla differenza fra le entrate e le spese complessive. 

3. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi concedibili ecceda la disponibilità del fondo, sarà redatta una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti da ogni progetto pervenuto ed i contributi saranno erogati secondo l’ordine risultante dalla graduatoria fino ad esaurimento dello stanziamento preventivamente stabilito.

ARTICOLO 10 – Provvedimenti di concessione e diniego del contributo

Il Segretario Generale/Il Dirigente, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione  delle domande di contributo, con proprio atto motivato provvede alla definitiva approvazione della graduatoria di cui all’articolo 8 ed alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, nonché al diniego nei confronti degli altri. Tale provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera ai sensi della normativa vigente. Viene altresì comunicato per iscritto a tutti i soggetti proponenti, indicando quanto segue:

IN CASO DI CONCESSIONE:

a) il soggetto beneficiario ai sensi dell’articolo 2 del presente avviso pubblico, al quale dovranno essere intestate le fatture di spesa dell’iniziativa, pena l’inammissibilità delle stesse in fase di rendicontazione;
b) l’importo del contributo assegnato;
c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate al rispetto delle condizioni di cui all’art. 11 del presente avviso pubblico e, in particolare alla presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto entro i termini previsti;
d) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinato il contributo, tra cui l’adeguata pubblicizzazione dell’intervento camerale nell'attività di comunicazione dell'iniziativa, tramite la riproduzione su tutto il materiale promozionale – sia cartaceo che online – del logo Camera di Commercio.

IN CASO DI DINIEGO: le motivazioni del rifiuto.

ARTICOLO 11 – Rendicontazione

1. In caso di accoglimento della domanda, il soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca del contributo, a presentare apposita domanda di liquidazione corredata della documentazione di rendiconto, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa o, al più tardi, entro 60 giorni dal termine ultimo di realizzazione delle attività fissato al 31 dicembre 2023.

2. La domanda di liquidazione, redatta utilizzando esclusivamente il Modello B e relativi allegati, deve essere corredata dalla seguente documentazione di rendiconto:
a. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa, corredata da idonea 
documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica; in particolare, dando conto dei risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi
b. rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute con elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione
c. copia dei documenti di spesa (fatture, ricevute, notule, ecc.) analiticamente elencati nell’apposita sezione del Modello B ed intestati al soggetto beneficiario individuato con il provvedimento di concessione, pena l’inammissibilità delle stesse; tali documenti di spesa devono riportare nella parte descrittiva il contenuto del servizio reso o l’oggetto della fornitura con esplicito riferimento all’iniziativa, pena l’inammissibilità delle stesse
d. copia della relativa documentazione di pagamento (quietanze) da cui risulti espressamente la denominazione del fornitore, l’importo, il numero e data della fattura di riferimento: bonifico bancario (consolidato o eseguito ed irrevocabile), estratto carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell’estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità; sono ammesse le fotocopie di assegni e/o delle loro matrici unitamente alla copia dell’estratto conto bancario che riporti l’indicazione del numero dell’assegno; non sono ammessi quietanze di pagamento rese tramite dichiarazione liberatoria del fornitore ed i pagamenti in contanti
e. dichiarazione sostitutiva di notorietà ai fini dell’applicazione delle ritenute d’imposta del 4% a titolo di acconto
f. dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto beneficiario relativa alla quantificazione delle spese di personale e di funzionamento collegate all’iniziativa che abbia partecipato alla realizzazione dell’iniziativa fino ad un massimo del 25% della spesa complessiva documentata ed ammissibile.
g. La dichiarazione resa dal legale rappresentante dovrà indicare le unità di personale dipendente del soggetto attuatore impiegato nelle attività progettuali, le giornate uomo impiegate da ciascuno di essi (giornate intere o mezza) ed il costo complessivo medio gravante sull’organizzazione per ciascuna giornata

3. La domanda di liquidazione del contributo, completa della documentazione di rendiconto sopra indicata, deve essere digitalmente firmata dal legale rappresentante del soggetto dichiarante e inviata tramite piattaforma Telemaco. 

ARTICOLO 12 – Liquidazione del contributo

1. Pervenuta la documentazione di rendiconto, l’ufficio competente, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, ne espone le risultanze al competente Dirigente Area Promozione che, attestando la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, dispone, con apposito atto, la liquidazione al soggetto beneficiario. L’atto di liquidazione è poi trasmesso all’ufficio di ragioneria ai fini dell’emissione del mandato.

2. Qualora il beneficiario non presenti la domanda di liquidazione e relativa documentazione di rendiconto entro il termine di cui all’art. 11 comma 1 del presente avviso pubblico, ovvero se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, l’ufficio provvede a darne comunicazione scritta all’interessato, fissando un ulteriore termine di 30 giorni. La mancata risposta dell’interessato entro il termine di cui sopra dovrà intendersi quale rinuncia al contributo e, in tal caso, l’ente camerale potrà procedere alla revoca dello stesso.

ARTICOLO 13 – Ipotesi di riduzione e revoca del contributo
1. Il Segretario Generale, può procedere con proprio atto alla revoca del contributo nei seguenti casi:

a. rinuncia espressa al contributo da parte del soggetto beneficiario o mancata presentazione del rendiconto, secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 2 del presente avviso pubblico;
b. documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti un ammontare complessivo di spese effettivamente sostenute inferiore al 70% delle spese preventivate; 
c. documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti, al netto del contributo camerale, una sufficiente copertura finanziaria o un avanzo di gestione che non giustifica il contributo camerale nella sua interezza; 
d. documentazione consuntiva dalla quale si evidenzi che nelle attività di comunicazione e promozione dell’iniziativa non è stata data adeguata visibilità all’intervento economico camerale;
e. documentazione consuntiva e relazione descrittiva o eventuali controlli effettuati dai quale si evidenzi che la realizzazione dell’iniziativa sia stata significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo, in maniera che risulti gravemente compromesso il perseguimento degli obiettivi progettuali;
f. nei casi previsti dall’art. 14 del presente avviso pubblico

ARTICOLO 14 - Controlli

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sui soggetti richiedenti i contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi.

2. In ogni momento la Camera si riserva di mettere in atto misure di verifica per accertare la valenza promozionale delle iniziative sovvenzionate nonché l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stato concesso il contributo.

3. La Camera di Commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle eventuali agevolazioni già erogate qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente avviso pubblico.

ARTICOLO 15 – Regime di concessione dei contributi

1. Qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico previsto dalle presenti disposizioni configuri un aiuto di Stato, lo stesso è concesso in regime «de minimis» in conformità alle normative comunitarie di cui al regolamento UE relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Per la definizione del regime applicabile si tiene conto della finalità specifica del presente avviso pubblico rivolto a soggetti rappresentativi di interessi diffusi e collettivi e dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera. Pertanto:
- ove l’iniziativa si rivolga ad una generalità di imprese non individuabili nominalmente ed in capo alle quali non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente misurabile, l’iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove l’iniziativa venga realizzata da un soggetto attuatore avente natura di impresa che risulta beneficiario del contributo e consegue un vantaggio economico diretto, si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto. In tal caso allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti “de minimis” ricevuti durante i due esercizi precedenti e nell’esercizio finanziario in corso utilizzando l’apposita modulistica.

ARTICOLO 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., la gestione del presente Bando è assegnata all’Area Promozione della Camera di commercio Chieti Pescara – Dirigente Dott.ssa Tosca Chersich. 

Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio “Digitalizzazione, Servizi alle Imprese, Orientamento al Lavoro”, Dott. Gianluca De Santis. I dati richiesti dal presente Bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati: - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”); i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto, con 
o senza l’ausilio di sistemi informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il titolare dei dati forniti è la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara con sede legale in Chieti, Piazza G.B. Vico, 3 Tel.: 08715450 PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it 

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO)

Sig. Fabrizio Rosini,

mail: rpd.privacy@chpe.camcom.it;
pec: rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono: 
- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, 
- l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione del contributo. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività dell’ufficio 
competente con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all’art. 11) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità 
manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo 
l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Documentazione

Provvedimenti pubblicati
Numero e data atto Documento
Determinazione Dirigenziale n. 339 del 27/07/2023 Scarica il file

 

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