CLAUSOLA ARBITRALE
Per attivare un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara è necessario che le parti ne facciano esplicito riferimento nella clausola arbitrale.
Chi voglia deferire una controversia all'arbitrato amministrato secondo il Regolamento camerale può inserire nei propri contratti la seguente clausola arbitrale modello:
"Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara, da un arbitro unico/tre arbitri**, nominato/i in conformità a tale Regolamento".
** scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore della controversia.
COME AVVIARE UN ARBITRATO
Per avviare un procedimento di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara è necessario inserire preventivamente nel contratto o nello statuto societario una clausola compromissoria che preveda la composizione della controversia mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara.
In caso di lite già insorta le parti devono sottoscrivere un compromesso arbitrale con riferimento al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara. La stessa ha predisposto a tal fine modelli di clausole compromissorie e compromessi arbitrali.
Avvio del procedimento
La parte più diligente deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale una domanda di arbitrato con consegna a mano, raccomandata, corriere o Pec.
Recapito:
Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara
Piazza G.B. Vico n. 3, 66100 – Chieti (CH)
PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it
La domanda di arbitrato è sottoscritta personalmente dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene i dati indicati all'art. 8 del Regolamento.
La domanda di arbitrato, completa di allegati, deve essere depositata come segue:
- un originale per la Segreteria della Camera Arbitrale,
- un originale per ciascuna altra parte,
- tante copie quanti sono gli Arbitri.
La disciplina dell’imposta di bollo (DPR 642/1972) richiede l'apposizione di marche da bollo da 16 euro sugli originali della domanda di arbitrato (una marca ogni quattro facciate) e un’ulteriore marca da bollo sulla procura depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La procura notarile non necessita di marche da bollo.
Qualora manchi o sia insufficientemente indicata la scelta dell’arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara, la domanda di arbitrato può essere presentata ugualmente alla Segreteria dalla parte che intenda instaurarla; in caso di mancata adesione della controparte entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Segreteria informa la parte richiedente che l’arbitrato non può aver luogo e ne indica il motivo.
Per informazioni: cameraarbitrale@chpe.camcom.it
Domanda di arbitrato societario
La domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti è depositata anche presso il Registro delle imprese ed è accessibile ai soci (art. 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5).
REGOLAMENTO ARBITRALE
Il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara è in vigore dal 1° novembre 2024, si applica a tutti i procedimenti instaurati da tale data e include la procedura di Arbitrato semplificato e di Arbitrato d’Urgenza.
Il Regolamento è uno strumento moderno e flessibile, le cui norme, in armonia con il testo dell'ultimo intervento legislativo in tema di arbitrato, valorizzano la prassi acquisita negli anni dalla Camera Arbitrale camerale nella gestione dei procedimenti.
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Il procedimento arbitrale è descritto nel Regolamento della Camera arbitrale. La Camera arbitrale, il Tribunale Arbitrale, il Consulente tecnico e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all’esito delle procedure arbitrali.
Il decorso dei termini del procedimento arbitrale è sospeso dal 1º agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione (art. 7 – comma 4 – del Regolamento arbitrale).