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Normativa tachigrafo: prossime scadenze e adempimenti per gli operatori

22/11/2024

Si ricordano i principali obblighi introdotti dalla più recente normativa dell'Unione europea in merito al sistema tachigrafo digitale.

  1. CHI OPERA NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE e dispone  di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione. Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:

31 DICEMBRE 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;

19 AGOSTO 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;

01 LUGLIO 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.

  1. TUTTI GLI OPERATORI CHE GUIDANO MEZZI ASSOGGETTATI ALL'USO DEL TACHIGRAFO (sia analogico che digitale di ogni generazione) hanno l'obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020). TALE OBBLIGO ENTRA IN VIGORE DAL 31 DICEMBRE 2024. 

Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l'adeguamento) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività; quindi gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all'obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.

Infatti, non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente all'utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste.

I conducenti, pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge. La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente (obbligatoria in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide) i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.

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