A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli amministratori delle società sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 1, comma 860 della L. 207/2024.
L'obbligo riguarda gli amministratori o liquidatori di società o cooperative, inclusi i soci delle società di persone con poteri di amministrazione.
L'adempimento è personale infatti nelle società con più amministratori, tutti sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale.
Coloro che rivestono la carica di amministratore o liquidatore in più società possono indicare lo stesso domicilio digitale in più pratiche di comunicazione.
La pratica può essere presentata anche da un professionista incaricato iscritto nelle sezioni A/B dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, apponendo nel campo "note" della pratica la dichiarazione d'incarico, oppure da un Notaio, sempre apponendo una dichiarazione d'incarico.
L’adempimento è esente da diritti di segreteria ed imposta di bollo.
Con nota prot.127654 del 25/06/2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha prorogato il termine previsto, spostandolo dal 30/06/2025 al 31/12/2025.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche sulla Guida SARI, ove sono riportate anche le istruzioni operative per la predisposizione, con l'applicativo DIRE, della pratica telematica denominata "Comunicazione del solo domicilio digitale dell'amministratore".