ESPORTAZIONE FEDERAZIONE RUSSA
Non vi è al momento (nuove sanzioni sono già in cantiere) un divieto generale sull'esportazione in Russia, né quindi di rilasciare certificati di origine, ma le imprese devono essere consapevoli che:
- dovranno a monte verificare se i loro beni rientrano nelle categorie soggette a restrizione da parte dell'UE, ma anche da parte della stessa Federazione russa;
- attenzione particolare dovrà essere posta per i beni cosiddetti "a duplice uso"; per eventuali dubbi dovrà essere interpellata l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) responsabile anche per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso e delle autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali .
- in caso di dubbio verificare con la suddetta Autorità se i propri prodotti rientrano tra quelli che necessitano di autorizzazione;
- verificare che i beni non siano destinati alle persone fisiche e giuridiche coinvolte dalle sanzioni;
- tenere in considerazione che le misure restrittive a livello finanziario (sempre più rigide) possono generare il blocco dei pagamenti bancari e quindi mettere a rischio il ricevimento dei pagamenti dai clienti.
In ogni caso dovrà essere allegato, alla pratica di richiesta di certificato di origine, debitamente compilato e firmato digitalmente, il modello che potete scaricare qui.
DEFINIZIONE
Il certificato di origine è un documento ufficiale rilasciato dalle Camere di commercio che accompagna la merce spedita in un Paese extracomunitario, destinato a provare l’origine della merce. In ambito comunitario è sufficiente la fattura di vendita, sulla quale è consuetudine dichiarare l'origine (tranne il caso in cui essa debba essere oggetto di una ulteriore esportazione).
Esso attesta il luogo di produzione, estrazione o fabbricazione delle merci oppure dove è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale, tale da far mutare al prodotto finito la forma o la destinazione d'uso.
Viene utilizzata per esigenze creditizie (per aprire lettere di credito) e doganali (da presentare all’Autorità competenti del Paese importatore al momento dello sdoganamento).
Tale documento non attesta la spedizione, né è considerato rappresentativo della merce, come lo sono invece le polizze di carico, le lettere di vettura, ecc.
RILASCIO
Il rilascio viene effettuato dalla Camera di commercio dove il richiedente ha:
- la sede legale se si tratta di impresa
- il domicilio fiscale se si tratta di persona fisica
In via eccezionale è possibile rivolgersi alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è situata:
- un'unità operativa regolarmente iscritta al Registro delle imprese/REA.
- la merce da spedire all'estero; in tal caso, occorre l'autorizzazione preventiva della Camera di commercio territorialmente competente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota circolare n. 62321 del 18/03/2019) DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE DEI VISTI PER L’ESTERO ha predisposto - d’intesa con Unioncamere - una nuova Guida per il rilascio dei certificati d’origine delle merci.
STAMPA IN AZIENDA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE
IMPORTANTE! DAL 1 OTTOBRE 2025 SARANNO DISMESSI I FORMULARI. PERTANTO SARA' OBBLIGATORIA LA STAMPA IN AZIENDA SU FOGLIO BIANCO
L'Ufficio invierà i files da stampare con il timbro, la firma olografa (scansionata) e digitale del funzionario che ha provveduto al rilascio. I files vengono inviati alla casella pec dell'impresa indicata nel modulo di adesione.
COME ADERIRE
E' necessario inviare il modulo di richiesta firmato digitalmente all'indirizzo cciaa@pec.chpe.camcom.it.
All'accoglimento dell'istanza l'ufficio invierà comunicazione contenente le istruzioni operative.
Modulo di adesione stampa su foglio bianco