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Camera arbitrale della CCIAA Chieti Pescara

Descrizione

L’arbitrato è una procedura di giustizia alternativa di composizione delle controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili o per le quali non vi sia espresso divieto di legge, prevista dal codice di procedura civile. Consiste nell'affidare a un Tribunale Arbitrale (Arbitro Unico/Collegio Arbitrale) l'incarico di risolvere una controversia mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti.

I vantaggi sono molteplici:

  • tempi certi e rapidi,
  • costi contenuti e predeterminati,
  • riservatezza,
  • specifica competenza degli arbitri,
  • garanzia di imparzialità ed indipendenza,
  • regole certe,
  • assistenza della Segreteria della Camera Arbitrale in ogni fase del procedimento.

Hanno interesse a ricorrere alle procedure arbitrali: le persone fisiche limitatamente ai diritti disponibili, le aziende che vogliono efficienza e riservatezza, professionisti che cercano un’alternativa alla giustizia ordinaria, operatori internazionali che vogliono evitare i limiti dei singoli sistemi giuridici e istituzioni che promuovono soluzioni ADR.
 

TIPI DI ARBITRATO

Le parti possono scegliere diversi tipi di arbitrato.

  • RITUALE - Il lodo ha efficacia di sentenza e diventa titolo esecutivo.
  • IRRITUALE - Il lodo ha natura ed efficacia negoziale (non può diventare direttamente titolo esecutivo, ma può essere utilizzato per chiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio).
  • SECONDO DIRITTO - Gli arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
  • SECONDO EQUITA’ - Gli arbitri possono deviare dal rigore stretto della norma di legge e riferirsi a usi o principi più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
  • AD HOC - Le parti stabiliscono le modalità del procedimento arbitrale direttamente nella clausola arbitrale o in un atto separato.
  • AMMINISTRATO - Le parti chiedono l’intervento di un’istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in un regolamento e un tariffario prefissato, come avviene con la Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara. È quindi più semplice ricorrere all’arbitrato amministrato, essendo sufficiente indicare nella clausola compromissoria o nel compromesso arbitrale il riferimento all’Istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale.

L'arbitrato consente, quindi, alle parti mediante convenzione arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) di pilotare il procedimento attraverso la scelta degli arbitri, del luogo, delle norme applicabili e della lingua in cui verrà presentata la decisione finale (lodo).

La controversia può essere risolta anche con una transazione sia prima che dopo la costituzione dell’Organo arbitrale.
 

PROCEDURE ARBITRALI

La Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara prevede e disciplina tre tipi di giudizio arbitrale:

  • ARBITRATO ORDINARIO
  • ARBITRATO SEMPLIFICATO
  • ARBITRATO D’URGENZA.

Sono inoltre previsti e disciplinati:

    • arbitraggi aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo o di altri elementi contrattuali non determinati;
    • perizie contrattuali quali semplici accertamenti di natura tecnica.

 

ARBITRATO ORDINARIO

L’arbitrato ordinario è particolarmente indicato quando sia necessario risolvere questioni di particolare complessità giuridica. La controversia è risolta da un Tribunale Arbitrale (Collegio di arbitri o Arbitro Unico), secondo la scelta delle parti. L’arbitrato può essere rituale o irrituale, secondo diritto o equità, secondo le previsioni della clausola compromissoria stipulata dalle parti. Il procedimento si conclude con il deposito del lodo arbitrale entro 180 giorni dalla costituzione del Tribunale Arbitrale, salvo proroga per giustificati motivi concessa dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria. Il costo della procedura, comprensivo di onorario degli arbitri e spese di Segreteria, varia secondo il valore della controversia, calcolato in base alle tariffe pubblicate dalla Camera Arbitrale.

Scarica il Regolamento.
 

ARBITRATO SEMPLIFICATO

La procedura di Arbitrato Semplificato offre alle imprese e ai professionisti uno strumento più snello e più rapido per giungere alla definizione delle liti, con un tariffario più economico.

La procedura prevede che la decisione sia affidata a un Arbitro Unico; i tempi sono dimezzati rispetto all’arbitrato ordinario (tre mesi per il deposito del lodo anziché i sei ordinari); il numero di memorie è sensibilmente ridotto e si svolgerà, al più, un’unica udienza. I costi sono ridotti del 30% - sia gli onorari della Camera Arbitrale che gli onorari dell’Arbitro Unico.

La procedura di Arbitrato Semplificato è applicabile:

  • quando il valore della domanda di arbitrato non sia superiore ad euro 500.000, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte espressa nell’atto introduttivo;
  • a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale (clausola arbitrale) o se ne abbiano concordato l’applicazione anche successivamente, fino allo scambio degli atti introduttivi.

Leggi i dettagli nell'Allegato D del Regolamento.
 

ARBITRATO D’URGENZA

L’arbitro d’urgenza è nominato dal Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile e adotta provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, in 15 giorni.

In caso dalla convocazione dell’altra parte possa derivare grave pregiudizio, l’arbitro d’urgenza può procedere inaudita altera parte.

La disciplina completa è all’art. 43 del Regolamento

Sezioni correlate

Come fare

CLAUSOLA ARBITRALE

Per attivare un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara è necessario che le parti ne facciano esplicito riferimento nella clausola arbitrale.

Chi voglia deferire una controversia all'arbitrato amministrato secondo il Regolamento camerale può inserire nei propri contratti la seguente clausola arbitrale modello:

"Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara, da un arbitro unico/tre arbitri**, nominato/i in conformità a tale Regolamento".

** scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore della controversia.
 

COME AVVIARE UN ARBITRATO

Per avviare un procedimento di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara è necessario inserire preventivamente nel contratto o nello statuto societario una clausola compromissoria che preveda la composizione della controversia mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara.

In caso di lite già insorta le parti devono sottoscrivere un compromesso arbitrale con riferimento al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara. La stessa ha predisposto a tal fine modelli di clausole compromissorie e compromessi arbitrali.

Avvio del procedimento
La parte più diligente deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale una 
domanda di arbitrato con consegna a mano, raccomandata, corriere o Pec.

Recapito:

Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara
Piazza G.B. Vico n. 3, 66100 – Chieti (CH)
PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it

La domanda di arbitrato è sottoscritta personalmente dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene i dati indicati all'art. 8 del Regolamento.

La domanda di arbitrato, completa di allegati, deve essere depositata come segue:

  • un originale per la Segreteria della Camera Arbitrale,
  • un originale per ciascuna altra parte,
  • tante copie quanti sono gli Arbitri.

La disciplina dell’imposta di bollo (DPR 642/1972) richiede l'apposizione di marche da bollo da 16 euro sugli originali della domanda di arbitrato (una marca ogni quattro facciate) e un’ulteriore marca da bollo sulla procura depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La procura notarile non necessita di marche da bollo.

Qualora manchi o sia insufficientemente indicata la scelta dell’arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara, la domanda di arbitrato può essere presentata ugualmente alla Segreteria dalla parte che intenda instaurarla; in caso di mancata adesione della controparte entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Segreteria informa la parte richiedente che l’arbitrato non può aver luogo e ne indica il motivo.

Per informazioni: cameraarbitrale@chpe.camcom.it

Domanda di arbitrato societario
La domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti è depositata anche presso il Registro delle imprese ed è accessibile ai soci (art. 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5).

 

REGOLAMENTO ARBITRALE

Il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara è in vigore dal 1° novembre 2024, si applica a tutti i procedimenti instaurati da tale data e include la procedura di Arbitrato semplificato e di Arbitrato d’Urgenza.

Il Regolamento è uno strumento moderno e flessibile, le cui norme, in armonia con il testo dell'ultimo intervento legislativo in tema di arbitrato, valorizzano la prassi acquisita negli anni dalla Camera Arbitrale camerale nella gestione dei procedimenti.
 

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Il procedimento arbitrale è descritto nel Regolamento della Camera arbitrale. La Camera arbitrale, il Tribunale Arbitrale, il Consulente tecnico e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all’esito delle procedure arbitrali. 

Il decorso dei termini del procedimento arbitrale è sospeso dal 1º agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione (art. 7 – comma 4 – del Regolamento arbitrale).

Come pagare

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

a) onorari della Camera Arbitrale;

b) onorari del Tribunale Arbitrale;

c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio;

d) rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio.

Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento e gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le TARIFFE allegate al Regolamento – Allegato B.

I PAGAMENTI possono essere effettuati:

  • direttamente, tramite pagamento spontaneo, sul sito PAGAMENTI ON LINE - SIPA, selezionando la voce "Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato" e indicando nella sezione "Causale” il numero di repertorio (se già disponibile) o le parti dell'arbitrato;

  • con Avviso di Pagamento pagoPa, da richiedere alla Segreteria della Camera Arbitrale, via posta elettronica (cameraarbitrale@chpe.camcom.it), prima di presentare la domanda di arbitrato/memoria di costituzione, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto a cui va intestato il pagamento. Gli avvisi di pagamento pagoPa potranno essere pagati attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio agenzie di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5.

Fondo iniziale
La Segreteria della Camera arbitrale, dopo la comunicazione di accettazione di nomina del Tribunale Arbitrale, provvede a richiedere alle parti in eguale misura i versamenti iniziali sulla base del valore economico della controversia, come da tariffario in vigore al momento del deposito della domanda di arbitrato.

Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte fissando un termine per il pagamento.

La Segreteria può richiedere alle parti, oltre al fondo iniziale di cui all’art. 41 – comma 1 – del Regolamento arbitrale, successive integrazioni in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia.

Sospensione per mancato pagamento
In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria sospende il procedimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria dichiara l’estinzione del procedimento.

Nel caso in cui il pagamento dovuto venga effettuato dall’altra parte, l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito della parte adempiente.

Saldo spese di procedimento
Il Consiglio Arbitrale, in ogni caso, con riferimento all’attività svolta, delibera le spese di procedimento dovute. La Segreteria invia alle parti il riepilogo delle spese di procedimento in occasione del deposito del lodo, ovvero di conclusione del procedimento per rinuncia o transazione.

La Segreteria provvede a trasmettere il lodo in originale a ciascuna parte, previo pagamento del saldo delle spese di procedimento richiesto alle parti. Qualora una parte non provveda al suddetto pagamento, lo stesso può essere effettuato dall’altra parte.

Arbitrato Semplificato
Sono ridotti del 30% sia gli onorari della Camera Arbitrale che gli onorari dell’Arbitro Unico.

Arbitrato d’Urgenza
Il deposito della richiesta è condizionato alla prova del pagamento dei costi per l’arbitro d’urgenza:

  • € 400 inclusa IVA per onorari Camera Arbitrale

  • € 3.000 inclusi oneri previdenziali e IVA per onorari dell’arbitro d’urgenza.

Si invita a contattare la Segreteria Generale anticipatamente per l’esatta determinazione dei costi, che terrà conto delle marche da bollo ove dovute.

Ufficio di riferimento

ADR, sanzioni, tutela del consumatore

Contatti

Telefono: 0854536274 -237 /08715450465
Consulta dati sulla trasparenza

Link utili

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