COSTI DELLA MEDIAZIONE
Il 15 novembre 2023 è entrato in vigore il D.M. n. 150/2023 con il quale vengono rideterminate le indennità spettanti agli Organismi di Mediazione, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 28/2010, come riformato dalla "Legge Cartabia".
Dal 1° marzo 2021 sono cambiate le modalità di pagamento delle indennità di mediazione. Non sono ammessi i pagamenti con bonifico bancario, sostituiti dalle modalità PagoPa.
L'indennità del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore.
Alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione devono essere versate le spese di avvio del procedimento e per il primo incontro nella misura di:
MEDIAZIONI OBBLIGATORIE O DEMANDATE DAL GIUDICE - Importi ridotti ai sensi dell’art. 28, comma 8, del D.M. n. 150/2023
Valore della lite |
Spese di avvio
(per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000,00
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€ 32,00 + I.V.A.*
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tra € 1.000,01 e € 50.000,00
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€ 60,00 + I.V.A.*
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Oltre € 50.000,00 e indeterminato
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€ 88,00 + I.V.A.*
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Valore della lite
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Spese di mediazione per il primo incontro
(per ciascuna parte)
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Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso
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€ 48,00 + I.V.A.*
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tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio
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€ 96,00 + I.V.A.*
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Oltre € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile alto
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€ 136,00 + I.V.A.*
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*ove dovuta
MEDIAZIONI VOLONTARIE O DA CLAUSOLA CONTRATTUALE
Valore della lite |
Spese di avvio
(per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000,00
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€ 40,00 + I.V.A.*
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tra € 1.000,01 e € 50.000,00
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€ 75,00 + I.V.A.*
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Oltre € 50.000,00 e indeterminato
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€ 110,00 + I.V.A.*
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Valore della lite
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Spese di mediazione per il primo incontro
(per ciascuna parte)
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Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso
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€ 60,00 + I.V.A.*
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tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio
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€ 120,00 + I.V.A.*
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Oltre € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile alto
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€ 170,00 + I.V.A.*
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*ove dovuta
Sono altresì dovute le spese vive sostenute dall’Organismo di Mediazione.
Le spese di avvio del procedimento di mediazione e per il primo incontro possono essere pagate con le seguenti modalità:
- bancomat o carta di credito presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Chieti Pescara, previo appuntamento;
: accedere alla piattaforma SIPA
(https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAACHPE)
selezionando: servizio "Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato", causale "spese di avvio per procedura mediazione XXX / YYY" (laddove XXX / YYY devono intendersi i nomi delle parti). Compilare tutti i campi obbligatori segnati in rosso. Se i dati del pagante non coincidono con i dati dell'intestatario della fattura dovranno essere compilati i campi relativi;
- richiedendo direttamente all'Organismo di Mediazione, all'indirizzo mail, l'emissione di Avviso PagoPa, indicando i dati fiscali completi (nome, cognome, C.F., residenza) della parte istante. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio presso le agenzie di banca, home banking, sportelli ATM abilitati dalle banche, punti vendita abilitati Mooney, uffici postali e in generale altri operatori abilitati al pagamento degli avvisi PagoPa.
Le fatture relative alle spese di avvio saranno emesse esclusivamente a nome delle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (Ris. del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare le fatture ai difensori o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.
Le spese di avvio e per il primo incontro di mediazione devono essere versate:
- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento.
Non sono dovuti ulteriori importi quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione, detratte le indennità e spese per il primo incontro
TABELLE SPESE DI MEDIAZIONE CON VALORI MINIMI - ALLEGATO A D.M. N. 150/2023
Mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice- Importi ridotti ai sensi dell’art. 28, com. 8 del D.M. n. 150/2023
Valore della lite |
Minimi
(per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000,00
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€ 64,00 + I.V.A.*
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Da € 1.000,01 a € 5.000,00
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€ 128,00 + I.V.A.*
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Da € 5.000,01 a € 10.000,00
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€ 232,00 + I.V.A.*
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Da € 10.000,01 a € 25.000,00
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€ 352,00 + I.V.A*
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Da € 25.000,01 a € 50.000,00
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€ 576,00 + I.V.A.*
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Da € 50.000,01 a € 150.000,00
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€ 960,00 + I.V.A.*
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Da € 150.000,01 a € 250.000,00
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€ 1.200,00 + I.V.A.*
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Da € 250.000,01 a € 500.000,00
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€ 2.000,00 + I.V.A.*
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Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00
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€ 3.120,00 + I.V.A*
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Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00
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€ 3.680,00 + I.V.A.*
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da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00
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€ 5.200,00 + I.V.A.*
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*ove dovuta
Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale
Valore della lite |
Minimi
(per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000,00
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€ 80,00 + I.V.A.*
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Da € 1.000,01 a € 5.000,00
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€ 160,00 + I.V.A.*
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Da € 5.000,01 a € 10.000,00
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€ 290,00 + I.V.A.*
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Da € 10.000,01 a € 25.000,00
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€ 440,00 + I.V.A*
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Da € 25.000,01 a € 50.000,00
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€ 720,00 + I.V.A.*
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Da € 50.000,01 a € 150.000,00
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€ 1.200,00 + I.V.A.*
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Da € 150.000,01 a € 250.000,00
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€ 1.500,00 + I.V.A.*
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Da € 250.000,01 a € 500.000,00
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€ 2.500,00 + I.V.A.*
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Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00
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€ 3.900,00 + I.V.A*
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Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00
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€ 4.600,00 + I.V.A.*
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da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00
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€ 6.500,00 + I.V.A.*
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*ove dovuta
- Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente medio dello 0,25% che sarà ridotto allo 0,20% nel caso delle mediazioni obbligatorie.
- Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00.
- In caso di conciliazione al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all’art. 28 – comma 5 - del D.M. 150/2023 con la maggiorazione del 10%.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo le ulteriori spese di mediazione sono calcolate sulla base delle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all’art. 28 co 5 del d.m. 150/2023 con la maggiorazione del 25%.
Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo di Mediazione le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell’Organismo li considera come una parte unica.
Esenzione pagamento indennità di mediazione
La parte presente ad una mediazione obbligatoria, o disposta dal giudice, che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (situazione reddituale familiare non superiore a Euro € 12.838,01 lordi) non deve alcuna indennità di mediazione.
L'interessato può chiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione competente di esser ammesso in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve depositare all'Organismo di Mediazione, unitamente alla domanda di mediazione o al momento della partecipazione al primo incontro, copia del provvedimento rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Split Payment
I soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment (art. 17 ter dpr 633/1972) che partecipano a procedure di mediazione devono versare l'I.V.A. direttamente all'Erario e pagare alla Camera di Commercio la sola base imponibile.
La Camera di Commercio emetterà fattura per l'intero importo.
Agevolazioni fiscali
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
L'accordo di mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00 (centomila/00), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Credito d'imposta
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito d'imposta per il pagamento delle indennità di mediazione dovute all'Organismo di Mediazione fino ad un massimo di:
- Euro 600,00 per procedura;
- Euro 2.400,00 annuale per le persone fisiche;
- Euro 24.000,00 annuale per le persone giuridiche.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a un massimo di Euro 600,00.
In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.
È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, fino ad un massimo di Euro 518,00.
Con decreto 1° agosto 2023 il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, completa dei dati fiscali dei soggetti aventi diritto al credito, delle fatture e dei pagamenti, deve essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione. L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma, attiva da fine gennaio 2024, ospitata dal sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo lsg.giustizia.it con le credenziali Spid, Cie (almeno di livello 2) e Carta nazionale dei servizi.
Quando lo stesso soggetto richiede il rimborso di più crediti di imposta è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
Il Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione delle agevolazioni, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.
Il credito d'imposta è fruibile in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) tramite modello F24 a partire dalla data di comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione da parte del Ministero.
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.