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Descrizione

La mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere una lite tra due o più soggetti con l'aiuto del Mediatore, terzo indipendente, imparziale e neutrale, che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso ad una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa.

Nessuna decisione è imposta: se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo, che può costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale se anche gli avvocati che assistono le parti sottoscrivono l'accordo stesso.

Le parti possono abbandonare il procedimento di mediazione in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.

La mediazione è:

  • rapida, perché brevi sono i tempi che corrono tra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti ed il Mediatore. Il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti;
  • semplice perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità. La norma richiede solamente che le parti partecipino personalmente agli incontri con l'assistenza di un avvocato;
  • riservata perché tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso. Tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale successivo giudizio, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
  • economica perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

 In caso di necessità contattare l'ufficio alla mail conciliazione@chpe.camcom.it

 

COS'È LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

La mediazione - procedura alternativa alla giustizia ordinaria - consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.

La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 ("Legge Cartabia") e può svolgersi presso enti pubblici o privati iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La Camera di Commercio di Chieti Pescara è iscritta al n. 337 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia.

 Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, la mediazione si può distinguere in:

  • obbligatoria: quando insorge una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura ed obbligazioni contrattuali derivanti dall'emergenza COVID-19, è obbligatorio ricorrere alla mediazione prima di andare in giudizio;
  • delegata: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento del tentativo di mediazione;
  • per clausola contrattuale: quando il contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato prevede una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • facoltativa: scelta su libera iniziativa di una parte per ogni altra controversia vertente su diritti disponibili.

 

DIVENTARE MEDIATORI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

L'iscrizione all'Elenco dei Mediatori presso la Camera di Commercio Chieti Pescara, così come previsto dagli standard uniformi per la formazione dei Mediatori delle Camere di Commercio e dei criteri per la composizione delle liste elaborati da Unioncamere nazionale, deve essere commisurata al numero delle procedure e degli incontri effettivamente svolti presso la struttura negli ultimi due anni, al fine di non accreditare un numero sproporzionato di Mediatori.

Il solo possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 180/2010 e successive modifiche, non da automaticamente diritto ad ottenere l'iscrizione all'elenco dei Mediatori camerali.

Qualora la Camera di Commercio Chieti Pescara ravvisasse la necessità di incrementare il numero dei propri Mediatori, provvederà a darne opportune comunicazioni ed informazioni.

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Al termine dei procedimenti di mediazione la Segreteria consegna alle parti scheda di valutazione del servizio.

Le parti esprimono il proprio gradimento con un punteggio che va da 1 (=insufficiente") ad una una soddisfazione massima pari a 5 (=ottimo").

In questa sezione si pubblicano i risultati delle schede di valutazione raccolte dall’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Chieti Pescara.

Anno

Valutazione

2018

4,90

2019

4,80

2020

4,80

2021

4,90

2022

4,90

2023

4,94

Come fare

PROCEDURA DI MEDIAZIONE

La mediazione si avvia con il deposito di una domanda all'Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Le parti possono scegliere liberamente l'Organismo e in caso di più domande, la mediazione si svolgerà presso l'Organismo cui è stata presentata la prima domanda.

La competenza dell'Organismo è derogabile su accordo delle parti.

L'Organismo di Mediazione designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.

La Segreteria trasmette la domanda di mediazione e comunica alle parti la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura.

Gli incontri di Mediazione si tengono presso la sede dell'Organismo o, eventualmente presso un'altra sede concordata tra le parti, il Mediatore ed il Responsabile dell'Organismo. È possibile svolgere gli incontri anche con sistemi di videoconferenza. La videoconferenza può essere utilizzata anche solo per taluni incontri (ad esempio il primo incontro, gli incontri intermedi), non deve necessariamente essere estesa a tutta la procedura.

Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'Organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

 

Modalità di presentazione della domanda di mediazione

La domanda di mediazione può essere presentata:

  • per posta elettronica certificata all'indirizzo  cciaa@pec.chpe.camcom.it;
  • per posta ordinaria o raccomandata a Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Piazza G.B. Vico n. 3 - 66100 Chieti;
  • direttamente alla Segreteria dell'Organismo, esclusivamente su appuntamento negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30);

Il modulo di domanda deve essere compilato sul modello predisposto. Il modulo può essere firmato digitalmente, in alternativa è necessario stamparlo, sottoscriverlo e scansirlo.

Tutti i campi del modulo devono essere compilati: indirizzo completo anche di C.A.P., Codice Fiscale / Partita I.V.A., recapiti telefonici, e-mail e/o P.E.C., dati completi dell'Avvocato.

Vanno compilati, pena la sospensione della domanda, i campi relativi:

  • oggetto della controversia e ragioni della pretesa (è possibile allegare in un documento separato una breve sintesi esplicativa dei motivi per cui si è attivata la procedura e per meglio chiarire le ragioni dell'invito in mediazione);
  • valore della lite in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore (art. 29, comma 1, D.M. n. 150/2023).

Il modulo di domanda deve essere datato e sottoscritto dalla parte istante e dall'Avvocato (allegare copia del documento di identità di entrambi).

In caso di più parti istanti o invitate, devono essere compilati i relativi moduli integrativi.

Alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione devono essere versate, le spese di avvio del procedimento e per il primo incontro nella misura di:

 

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE O DEMANDATE DAL GIUDICE - Importi ridotti ai sensi dell’art. 28, comma 8, del D.M. n. 150/2023

Valore della lite Spese di avvio
(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00

€ 32,00 + I.V.A.*

tra € 1.000,01 e € 50.000,00

€ 60,00 + I.V.A.*

Oltre € 50.000,00 e indeterminato

€ 88,00 + I.V.A.*

Valore della lite

Spese di mediazione per il primo incontro

(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso

€ 48,00 + I.V.A.*

tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio

€ 96,00 + I.V.A.*

Oltre € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile alto

€ 136,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

 

MEDIAZIONI VOLONTARIE O DA CLAUSOLA CONTRATTUALE

Valore della lite Spese di avvio
(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00

€ 40,00 + I.V.A.*

tra € 1.000,01 e € 50.000,00

€ 75,00 + I.V.A.*

Oltre € 50.000,00 e indeterminato

€ 110,00 + I.V.A.*

Valore della lite

Spese di mediazione per il primo incontro

(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso

€ 60,00 + I.V.A.*

tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio

€ 120,00 + I.V.A.*

Oltre € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile alto

€ 170,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

 

Sono altresì dovute le spese vive sostenute dall’Organismo di Mediazione.

Le spese di avvio del procedimento di mediazione e per il primo incontro possono essere pagate con le seguenti modalità:

  • bancomat o carta di credito presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Chieti Pescara, previo appuntamento;
  • : accedere alla piattaforma SIPA 

(https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAACHPE)

selezionando: servizio "Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato", causale "spese di avvio per procedura mediazione XXX / YYY" (laddove XXX / YYY devono intendersi i nomi delle parti). Compilare tutti i campi obbligatori segnati in rosso. Se i dati del pagante non coincidono con i dati dell'intestatario della fattura dovranno essere compilati i campi relativi;

  • richiedendo direttamente all'Organismo di Mediazione, all'indirizzo maill'emissione di Avviso PagoPa, indicando i dati fiscali completi (nome, cognome, C.F., residenza) della parte istante. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio presso le agenzie di banca, home banking, sportelli ATM abilitati dalle banche, punti vendita abilitati Mooney, uffici postali e in generale altri operatori abilitati al pagamento degli avvisi PagoPa.

 

Incontri di mediazione

Le parti partecipano personalmente agli incontri di mediazione e devono farsi assistere da un avvocato qualora la mediazione sia riferita alle materie obbligatorie o sia demandata dal giudice.

In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

 Gli incontri di mediazione possono essere svolti anche con sistemi di videoconferenza

La videoconferenza può essere utilizzata anche solo per taluni incontri (ad esempio il primo incontro, gli incontri intermedi), non deve necessariamente essere estesa a tutta la procedura.

 Al primo incontro, il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controversie.

Il Mediatore condurrà gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri, comprese eventuali motivazioni, non può essere verbalizzato e divulgato.

 Se la mediazione ha esito positivo, il Mediatore redige apposito verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, dagli altri partecipanti alla procedura e dallo stesso Mediatore. Nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.

Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore ne dà atto nel verbale conclusivo della mediazione, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, dagli altri partecipanti alla procedura e dallo stesso Mediatore.

 

MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza.

In tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e va trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione.

Regole per la mediazione secondo modalità telematiche

Come pagare

COSTI DELLA MEDIAZIONE

Il 15 novembre 2023 è entrato in vigore il D.M. n. 150/2023 con il quale vengono rideterminate le indennità spettanti agli Organismi di Mediazione, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 28/2010, come riformato dalla "Legge Cartabia".

Dal 1° marzo 2021 sono cambiate le modalità di pagamento delle indennità di mediazione. Non sono ammessi i pagamenti con bonifico bancario, sostituiti dalle modalità PagoPa.

L'indennità del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore.

Alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione devono essere versate le spese di avvio del procedimento e per il primo incontro nella misura di:

 

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE O DEMANDATE DAL GIUDICE - Importi ridotti ai sensi dell’art. 28, comma 8, del D.M. n. 150/2023

Valore della lite Spese di avvio
(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00

€ 32,00 + I.V.A.*

tra € 1.000,01 e € 50.000,00

€ 60,00 + I.V.A.*

Oltre € 50.000,00 e indeterminato

€ 88,00 + I.V.A.*

Valore della lite

Spese di mediazione per il primo incontro

(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso

€ 48,00 + I.V.A.*

tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio

€ 96,00 + I.V.A.*

Oltre € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile alto

€ 136,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

 

MEDIAZIONI VOLONTARIE O DA CLAUSOLA CONTRATTUALE

Valore della lite Spese di avvio
(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00

€ 40,00 + I.V.A.*

tra € 1.000,01 e € 50.000,00

€ 75,00 + I.V.A.*

Oltre € 50.000,00 e indeterminato

€ 110,00 + I.V.A.*

Valore della lite

Spese di mediazione per il primo incontro

(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso

€ 60,00 + I.V.A.*

tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio

€ 120,00 + I.V.A.*

Oltre € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile alto

€ 170,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

 

Sono altresì dovute le spese vive sostenute dall’Organismo di Mediazione.

Le spese di avvio del procedimento di mediazione e per il primo incontro possono essere pagate con le seguenti modalità:

  • bancomat o carta di credito presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Chieti Pescara, previo appuntamento;
  • : accedere alla piattaforma SIPA 

(https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAACHPE)

selezionando: servizio "Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato", causale "spese di avvio per procedura mediazione XXX / YYY" (laddove XXX / YYY devono intendersi i nomi delle parti). Compilare tutti i campi obbligatori segnati in rosso. Se i dati del pagante non coincidono con i dati dell'intestatario della fattura dovranno essere compilati i campi relativi;

  • richiedendo direttamente all'Organismo di Mediazione, all'indirizzo maill'emissione di Avviso PagoPa, indicando i dati fiscali completi (nome, cognome, C.F., residenza) della parte istante. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio presso le agenzie di banca, home banking, sportelli ATM abilitati dalle banche, punti vendita abilitati Mooney, uffici postali e in generale altri operatori abilitati al pagamento degli avvisi PagoPa.

Le fatture relative alle spese di avvio saranno emesse esclusivamente a nome delle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (Ris. del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare le fatture ai difensori o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione. 

Le spese di avvio e per il primo incontro di mediazione devono essere versate:

  • dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
  • dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento.

Non sono dovuti ulteriori importi quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione, detratte le indennità e spese per il primo incontro

 

TABELLE SPESE DI MEDIAZIONE CON VALORI MINIMI - ALLEGATO A D.M. N. 150/2023

Mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice- Importi ridotti ai sensi dell’art. 28, com. 8 del D.M. n. 150/2023

Valore della lite Minimi
(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00

€ 64,00 + I.V.A.*

Da € 1.000,01 a € 5.000,00

€ 128,00 + I.V.A.*

Da € 5.000,01 a € 10.000,00

€ 232,00 + I.V.A.*

Da € 10.000,01 a € 25.000,00

€ 352,00 + I.V.A*

Da € 25.000,01 a € 50.000,00

€ 576,00 + I.V.A.*

Da € 50.000,01 a € 150.000,00

€ 960,00 + I.V.A.*

Da € 150.000,01 a € 250.000,00

€ 1.200,00 + I.V.A.*

Da € 250.000,01 a € 500.000,00

€ 2.000,00 + I.V.A.*

Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00

€ 3.120,00 + I.V.A*

Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00

€ 3.680,00 + I.V.A.*

da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00

€ 5.200,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

 

Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale

Valore della lite Minimi
(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00

€ 80,00 + I.V.A.*

Da € 1.000,01 a € 5.000,00

€ 160,00 + I.V.A.*

Da € 5.000,01 a € 10.000,00

€ 290,00 + I.V.A.*

Da € 10.000,01 a € 25.000,00

€ 440,00 + I.V.A*

Da € 25.000,01 a € 50.000,00

€ 720,00 + I.V.A.*

Da € 50.000,01 a € 150.000,00

€ 1.200,00 + I.V.A.*

Da € 150.000,01 a € 250.000,00

€ 1.500,00 + I.V.A.*

Da € 250.000,01 a € 500.000,00

€ 2.500,00 + I.V.A.*

Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00

€ 3.900,00 + I.V.A*

Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00

€ 4.600,00 + I.V.A.*

da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00

€ 6.500,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

 

  • Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente medio dello 0,25% che sarà ridotto allo 0,20% nel caso delle mediazioni obbligatorie.
  • Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00.
  • In caso di conciliazione al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all’art. 28 – comma 5 - del D.M. 150/2023 con la maggiorazione del 10%.
  • In caso di conciliazione in incontri successivi al primo le ulteriori spese di mediazione sono calcolate sulla base delle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all’art. 28 co 5 del d.m. 150/2023 con la maggiorazione del 25%.

 

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo di Mediazione le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell’Organismo li considera come una parte unica.

 

Esenzione pagamento indennità di mediazione

La parte presente ad una mediazione obbligatoria, o disposta dal giudice, che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (situazione reddituale familiare non superiore a Euro € 12.838,01 lordi) non deve alcuna indennità di mediazione.

L'interessato può chiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione competente di esser ammesso in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento.

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve depositare all'Organismo di Mediazione, unitamente alla domanda di mediazione o al momento della partecipazione al primo incontro, copia del provvedimento rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

 

Split Payment

I soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment (art. 17 ter dpr 633/1972) che partecipano a procedure di mediazione devono versare l'I.V.A. direttamente all'Erario e pagare alla Camera di Commercio la sola base imponibile.

La Camera di Commercio emetterà fattura per l'intero importo.

 

Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

L'accordo di mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00 (centomila/00), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

 

Credito d'imposta

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito d'imposta per il pagamento delle indennità di mediazione dovute all'Organismo di Mediazione fino ad un massimo di:

- Euro 600,00 per procedura;

- Euro 2.400,00 annuale per le persone fisiche;

- Euro 24.000,00 annuale per le persone giuridiche.

Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a un massimo di Euro 600,00.

In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.

È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, fino ad un massimo di Euro 518,00.

Con decreto 1° agosto 2023 il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, completa dei dati fiscali dei soggetti aventi diritto al credito, delle fatture e dei pagamenti, deve essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione. L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma, attiva da fine gennaio 2024, ospitata dal sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo lsg.giustizia.it con le credenziali Spid, Cie (almeno di livello 2) e Carta nazionale dei servizi.

Quando lo stesso soggetto richiede il rimborso di più crediti di imposta è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.

Il Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione delle agevolazioni, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta è fruibile in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) tramite modello F24 a partire dalla data di comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione da parte del Ministero.

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Modulistica

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 28/2010 (testo coordinato alla "riforma Cartabia e alla legge di bilancio n. 197/2022)

    Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

  • Decreto 24 ottobre 2023, n. 150 (pubblicato in G.U. n. 255 del 31/10/2023, in vigore dal 15 novembre 2023)

    Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decesies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

  • Decreto 1° agosto 2023 Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita

  • Decreto 1° agosto 2023 Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

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