Il Repertorio economico amministrativo (REA) - previsto dall’art. 8 comma 8 lett. d) della Legge n. 580/1993 e regolamentato dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 581/1995 in materia di istituzione del Registro delle Imprese - ha lo scopo di integrare i dati del Registro imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, l’inizio e la cessazione dell’attività, l’insegna, la nomina di responsabili tecnici, l’attività prevalente, l’apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali.
Il REA è di fatto la naturale prosecuzione del Registro Ditte, si propone di continuare ad utilizzarne i dati informativi a fini di pubblico interesse e, come il Registro delle Imprese, è gestito con tecniche informatiche che consentono la consultazione degli archivi a distanza su tutto il territorio nazionale.
Tutte le imprese tenute all’iscrizione al Registro Imprese comunicano le informazioni al REA contestualmente e con le stesse modalità di quelle previste per il Registro Imprese così come gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi, non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese, sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica che non deve essere prevalente rispetto all’attività “istituzionale” (se l’attività è svolta in modo esclusivo o prevalente, infatti, il soggetto va iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese).
Le denunce al REA sono solo quelle previste dalla legge, devono essere presentate dai soggetti individuati dalla legge come soggetti obbligati/legittimati alla loro presentazione entro i termini prescritti dalla legge (30 giorni dall’evento, non sono accettate istanze con data futura), per via telematica tramite la ComunicazioneUnica.
Dal 12/5/2012, è stata istituita un’apposita sezione speciale del REA nella quale, al fine del mantenimento dei requisiti professionali, si possono iscrivere i soggetti che cessano l’attività di agente di affari in mediazione, di agente o rappresentante di commercio e di mediatore marittimo.
Nel Repertorio economico amministrativo (REA) sono iscrivibili soltanto le attività economiche esercitate in forma di impresa e che rispettano i criteri dettati dall’art. 2082 del codice civile:
- Esercizio di un’attività economica: non necessariamente a scopo di lucro, ma improntata su criteri di economicità;
- Finalizzata alla produzione di beni e servizi;
- Organizzata: per mezzo di un insieme di elementi personali e reali (azienda);
- Professionalmente esercitata: con stabilità e continuità, non occasionale.
Sono iscrivibili le seguenti attività:
- le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del c.c.3:
- l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- l’attività bancaria o assicurativa;
- le altre attività ausiliare alle precedenti.
- le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile:
- la coltivazione diretta del fondo;
- la silvicoltura;
- l’allevamento di animali;
- le attività connesse alle precedenti.
Le attività economiche non sono tutte liberamente esercitabili; l'esercizio di molte di esse è soggetto al possesso di particolari requisiti e/o richiede specifici adempimenti amministrativi (richiesta di autorizzazione, comunicazioni, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività)
Per informazioni sugli adempimenti da effettuare per l'avvio delle principali attività economiche è possibile consultare il servizio ATECO online realizzato da Infocamere con il supporto delle Camere di Commercio.
Per le istruzioni operative per la predisposizione delle pratiche è possibile consultare il Supporto Specialistico Registro Imprese.