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A chi è rivolto

Qualunque persona fisica, persona giuridica, impresa, associazione, ente etc.,anche più soggetti insieme, può essere richiedente di una domanda di brevetto. Nel caso di più richiedenti si ricade nel regime di comunione di beni. Il titolare può essere anche uno straniero, purché domiciliato in uno dei Paesi UE.

Descrizione

Cos'è un brevetto?                              

E' un titolo di proprietà industriale che si acquisisce a seguito di una specifica domanda. Possono costituire oggetto di brevetto le domande di:

- invenzione;

- modello di utilità;

- nuova varietà vegetale; 

L'Ufficio Brevetti e PatLib (Biblioteca brevettuale) della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Chieti Pescara il compito di ricevere le domande di brevetto cartacee che verranno digitalizzate. Il titolare del trattamento dati è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ogni invenzione, in ogni settore della tecnica, che sia nuova, sia originale e quindi implichi un’attività inventiva, e sia riproducibile industrialmente, può essere considerata oggetto di domanda di brevetto.

Ho un’idea: posso brevettarla?

No perché l’idea, per definizione, non è riproducibile industrialmente, anche se originale e nuova. Il prodotto o il procedimento industriale che scaturisce dall’idea è brevettabile.

C’è qualcosa che non può essere brevettato?

Ci sono alcune cose che non possono essere brevettate:

  • Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

  • I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali, programmi per elaboratore (software);

  • Le presentazioni di informazioni;

  • I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi;

  • Le varietà vegetali e le razze animali

Sezioni correlate

Come fare

Il deposito di una domanda di brevetto può essere effettuata in forma cartacea depositando gli appositi moduli (da richiedere quipresso lo sportello Camerale, previo appuntamento.

In alternativa, è possibile il deposito on line attraverso il portale dei servizi online , previa registrazione gratuita tramite SPID o CIE; è necessario il possesso di una firma digitale

Cosa serve

La domanda in forma cartacea deve essere redatta su apposito modulo ed allegando:

nel caso delle invenzioni:

  1. Una copia del modulo debitamente compilato e firmato dove è richiesta la firma del richiedente; 
  2. un esemplare del riassunto, in forma descrittiva, firmato a fine pagina; 
  3. un esemplare della descrizione del trovato fatta seguendo uno schema specifico, firmata su tutte le pagine che la compongono. Non è consentito cambiare la formattazione del documento allegato (interlinee, margini ecc.); è facoltativa la traduzione in inglese di tale documento;
  4. un esemplare delle rivendicazioni, seguendo uno specifico schema, firmato su tutte le pagine scritte. Le rivendicazioni dovranno essere numerate progressivamente;
  5. un esemplare delle rivendicazioni tradotte in inglese, firmato su tutte le pagine scritte. Le rivendicazioni dovranno essere numerate progressivamente; 
  6. un esemplare di ogni tavola dei disegni che si riterrà opportuno allegare per una migliore lettura della domanda di brevetto; ogni tavola dovrà essere numerata progressivamente e firmata dal richiedente. 
  7. Diritto di segreteria da pagare in ufficio, in contanti o con POS, pari a 40 euro. Se richiesta copia conforme all’originale  il diritto ammonterà a 43,00 euro. In tal caso è necessario presentare anche una marca da bollo da 16,00 euro;
  8. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

Si ricorda che l’orario di deposito cartaceo delle domande di proprietà industriale è il seguente: 9,00 – 12,00 di tutti i giorni feriali ad esclusione del sabato, per lo sportello teatino. Lo sportello di Pescara è aperto per gli stessi orari il lunedì e il mercoledì sempre previo appuntamento.

Si può effettuare il deposito telematico dal portale ministeriale previa registrazione gratuita, allegando:

  1. un esemplare del riassunto, in formato pdf/a.p7m (la firma elettronica gli attribuisce questa estensione); 
  2. un esemplare della descrizione del trovato fatta seguendo uno schema specifico come sopra descritto, in formato pdf/a.p7m;
  3. un esemplare delle rivendicazioni, come sopra descritte, in formato pdf/a.p7m;
  4. un esemplare delle rivendicazioni tradotte in inglese, come sopra descritto, in formato pdf/a.p7m;
  5. un esemplare di ogni tavola dei disegni, come sopra descritte, in formato pdf/a.p7m. 

I diritti di deposito ammonteranno a 50,00 euro, da pagare con apposito modello F24, che sarà inviato via mail alla casella di posta elettronica segnalata all'atto della registrazione, o con PagoPa. L’invio telematico, solo se richiesta copia conforme all'originale, presuppone l’apposizione di una marca da bollo forfettaria dell’importo di euro 16,00 da pagare con il sistema PagoPa. Ulteriori info sulle tariffe puoi trovarle sull'apposita pagina dell'UIBM

Nel caso dei modelli di utilità i medesimi documenti sopra descritti ma non necessita la traduzione obbligatoria delle rivendicazioni in inglese. Si possono allegare anche delle foto, al posto dei disegni, purché in bianco e nero e su fondo neutro in modo da lasciare individuare correttamente l'oggetto di tutela.

 

Come pagare

Nel caso del deposito cartaceo a sportello camerale:

Alla presentazione della domanda l’Ufficiale Rogante rilascerà una ricevuta di avvenuto deposito e apposito modello F24, precompilato nella parte dei codici tributo, che dovrà essere utilizzato per il dovuto versamento dei diritti (tasse) presso uno sportello bancario o postale. La data di  effettivo pagamento costituirà data di deposito.

Il diritto di segreteria, pari a 40,00 euro per ogni domanda depositata, deve essere corrisposto all'atto del deposito in contanti o con POS. La richiesta di copia conforme all'originale del verbale di deposito comporta l'applicazione di una marca da bollo da 16,00 euro e 3,00 euro in più di diritti di segreteria.

Nel caso di deposito telematico:

Il richiedente, conclusa la procedura di invio telematico, riceverà via mail un modello F24 precompilato nella parte dei codici tributo, che dovrà essere utilizzato per il dovuto versamento dei diritti (tasse). La data di effettivo pagamento costituirà data di deposito.

Requisiti

Ogni invenzione, in ogni settore della tecnica, deve possedere le seguenti caratteristiche essenziali:

  1. NOVITA': Un’invenzione è considerata nuova, se NON È COMPRESA NELLO STATO DELLA TECNICA, cioè da tutto quello che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito.

    N.B.: la Novità è assoluta, riferita a tutti i documenti inerenti ovunque pubblicati.

  2. ORIGINALITA': un'invenzione è considerata originale se, per un esperto del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. In sintesi è originale se non è considerato ovvio arrivare alla soluzione che si sta brevettando. 
  3. RIPRODUCIBILITA' INDUSTRIALE: L’applicazione industriale è la caratteristica che permetterà all’oggetto di tutela di poter essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30: Artt 45/53; 

DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33

art. 148 del Dlgs 10.2.2005, n. 30 e mod. Succ.

DM 25.9.1972

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Ufficio di riferimento

Ufficio PatLib, marchi e brevetti

Responsabile

Chiumeo Angela

Contatti

Telefono: 08715450448
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