AVVISO AGLI UTENTI
con decreto del MASAF - PQA I - Prot. Uscita N.0516002 del 03/10/2025 è intervenuta la modifica temporanea del disciplinare di produzione Olio Dop Colline Teatine:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Colline Teatine” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 234 del 7 luglio 1998 è modificato all’articolo 4, punto 3 nella parte relativa al periodo di raccolta è modificato come di seguito riportato: Art. 4 Punto 3 “La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline Teatine” deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 5 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno “ Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per l’annata olivicola 2025/2026.
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PAGAMENTO TARIFFE PREVISTE DAL PIANO DEI CONTROLLI DELLA DOP OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA “COLLINE TEATINE”
Si ricorda che il pagamento delle tariffe previste per la DOP Olio extravergine di oliva Colline Teatine può essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA oppure presso gli sportelli della Camera di Commercio Chieti Pescara.
L’AVVISO PAGO PA può essere generato tramite il seguente link: pagopa
(percorso: Vai al sito – Servizio: Tariffa piano di controllo)
Designazione della "Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura Chieti Pescara" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Colline Teatine" riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.
Scarica il D.M. n. 701067 del 21.12.2023 con cui il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha rinnovato la designazione triennale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, quale Autorità Pubblica designata ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Colline Teatine”
Disciplinare Colline Teatine
Il Regolamento UE n.1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l’identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con:
a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto;
b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.
Ai fini del regolamento la Denominazione di Origine Protetta D.O.P. è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
Una denominazione di origine protetta deve rispettare un disciplinare di produzione e la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da Organismi di controllo autorizzati.
La denominazione di origine protetta “Colline Teatine” è stata iscritta nel registro delle DOP e IGP con Reg. n. 1065/97 e la verifica del rispetto del disciplinare è garantita da una apposita struttura della Camera di Commercio Chieti Pescara autorizzata quale organismo di controllo terzo dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare.
L’attività di controllo e certificazione della DOP è svolta dalla Camera di Commercio Chieti Pescara sulla base di un apposito Piano dei controlli che descrive l’insieme delle verifiche alle quali il prodotto olio extravergine di oliva deve essere sottoposto per poter essere commercializzato come DOP “Colline Teatine”.
PIANO CONTROLLI DOP COLLINE TEATINE
Dal 21/12/2023 entra in vigore il nuovo piano controlli dell’Olio extravergine di oliva DOP Colline Teatine, approvato in sede ministeriale. Esso è stato redatto sulla base delle linee guida Mipaaf del luglio 2020 e ricalca per larghi tratti quello in vigore dal 01-07-2021.
Si confermano le seguenti prescrizioni:
1) validità analisi dei campioni di olio DOP: soltanto i serbatoi sotto battente di azoto/ argon sono idonei per attribuire validità alle analisi senza scadenza (serbatoi in acciaio o serbatoi interrati predisposti per battente di azoto/argon). Negli altri casi dopo 45 gg (o 90 gg in taluni casi – come ad es. per i serbatoi con galleggiante) le analisi vanno ripetute e le operazioni di confezionamento sospese in attesa del nuovo certificato DOP;
2) conferma del modello di fine operazioni di confezionamento (MDC 10);
3) conferma del solo modello per la richiesta di autorizzazione al confezionamento e rilascio contrassegni (MDC 8).
PIANO DEI CONTROLLI
ALLEGATO DELLE NON CONFORMITA'
PIANO TARIFFARIO
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Elenchi Aziende inserite nel sistema di controllo
Elenco Olivicoltori 2011
Elenco confezionatori e molitori 2011
Elenco Olivicoltori 2012
Elenco confezionatori e molitori 2012
Elenco Olivicoltori 2013
Elenco confezionatori e molitori 2013
Elenco Olivicoltori 2014
Elenco confezionatori e molitori 2014
Elenco Olivicoltori 2015
Elenco confezionatori e molitori 2015
Elenco Olivicoltori 2016
Elenco confezionatori e molitori 2016
NEW - 12/11/2012 - Si pubblicano le note Mipaaf del 01 e 05/10/2012 concernenti la modifica di una dicitura obbligatoria sulla etichetta dop Colline Teatine con l’invito di provvedere agli operatori interessati. Pertanto la dicitura "garantito dal Mipaaf ai sensi dell’art. 10 del Reg. CEE 2081/1992 ora Reg. CE 510/2006" deve essere modificata in: "certificato da Autorità pubblica designata dal Mipaaf".
Nota Mipaaf prot. 25256 del 01/10/2012
Nota Mipaaf prot. 25742 del 05/10/2012
Nota Mipaaf prot. 8354 del 23/06/2015 Registro telematico