Con il termine “Usi” sono intesi i comportamenti aventi contenuto giuridico che una comunità adotta ed osserva uniformemente, costantemente e spontaneamente, con durata nel tempo, senza che la loro osservanza sia imposta da una norma scritta né assicurata da alcuna sanzione.
Gli usi sono una fonte normativa alla quale si fa riferimento quando manca una specifica disciplina legislativa o quando sono espressamente richiamati.
Sono definiti dalla legge come comportamenti generali e ripetuti adottati dalla collettività per un lungo periodo di tempo, con la convinzione di obbedire ad una prescrizione giuridica obbligatoria.
Hanno valore di legge ma sono subordinati alla legge: essi costituiscono una fonte autonoma di diritto nelle materie non disciplinate da leggi o da regolamenti (usi "praeter legem") oppure, se trattasi di materie disciplinate da leggi o da regolamenti, quando siano espressamente richiamati dalle loro disposizioni (usi "secundum legem"). Le leggi possono abrogare gli usi ma questi non possono derogare la legge. Sono quindi nulli, perché vietati, gli usi "contra legem".
Non esiste una distinzione netta tra i concetti di uso e consuetudine. I due termini "uso" e "consuetudine", quindi, ai fini della revisione della Raccolta, sono interscambiabili.
Studi più approfonditi hanno portato a sostenere che solo la consuetudine è fonte di diritto, mentre gli usi sono i fatti da cui possono nascere consuetudini: l'uso, ossia la ripetizione di un determinato comportamento in un certo aggregato sociale, diventa consuetudine quando viene sentito dal gruppo come obbligatorio, nel senso che un comportamento contrario viene considerato sanzionabile.
LE COMPETENZE DELLE CAMERE DI COMMERCIO IN MATERIA DI USI
La raccolta di usi e consuetudini costituisce una delle più tradizionali funzioni svolte dalle Camere di Commercio, che oggi si connota con un rilievo del tutto particolare alla luce della legge n. 580/1993, di riforma degli Enti camerali, che valorizza in modo speciale il ruolo di garanzia e di controllo che le Camere di Commercio sono chiamate ad assumere nell'ambito dell’attività di regolazione del mercato.
Invero, l'attribuzione di tale compito agli Enti Camerali risale alla legge 20 marzo 1910, n. 121, ed è poi stata confermata dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (artt. 34 – 40).
Al fine di rendere uniformi le varie raccolte provinciali e allo scopo di facilitare la comparazione degli usi delle varie Province, il Ministero dell'Industria diramò a suo tempo alle Camere di Commercio, con Circolare n. 1695/C del 2 luglio 1964, le istruzioni sulle procedure di accertamento, sullo schema unico da adottare, sulla definizione univoca dei termini e sulle norme per la revisione di dette raccolte.
Le Camere di Commercio hanno competenze per la raccolta, l'accertamento e la revisione periodica degli usi. Ogni cinque anni si procede alla revisione della Raccolta.
A questo scopo, in ogni Camera di Commercio opera la Commissione provinciale degli usi e i Comitati Tecnici competenti per l'accertamento e la revisione.
Fanno parte della Commissione rappresentanti delle Associazioni di categoria, degli Ordini professionali ed esperti giuridici.
La Commissione provinciale, appena insediata, dispone che una copia della vigente Raccolta provinciale degli Usi venga subito pubblicata nel sito camerale, unitamente ad un apposito Manifesto, mediante il quale le categorie economiche interessate, le istituzioni locali, gli studiosi, gli esperti e tutti i soggetti interessati, sono invitati a formulare alla Camera di Commercio, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, motivate e documentate osservazioni e proposte di modifica o di integrazione degli Usi contenuti nella raccolta al fine di rispecchiare il più possibile la realtà.
Scaduti i 45 giorni dalla pubblicazione del Manifesto, la Commissione può far pubblicare un secondo Manifesto per sollecitare l'invio delle proposte, fissando un ulteriore periodo di trenta giorni per la presentazione delle medesime.
La Commissione individua, sulla base delle osservazioni e proposte di modifica e integrazione pervenute, il numero di Comitati Tecnici che ritiene opportuno in base ai settori economici ritenuti di particolare interesse per il territorio. Ogni Comitato tecnico sarà composto da esperti "super partes".
Tutte le proposte e le segnalazioni raccolte verranno assegnate dalla Commissione ai vari Comitati Tecnici fissando il termine entro il quale essi debbono completare l'esame dettagliato dei documenti e restituirli alla Commissione medesima, unitamente alle proposte concrete di formulazione dei singoli Usi.
Sulla base degli accertamenti e proposte dei Comitati, la Commissione provvede all’esame generale dei singoli Usi, tenendo anche conto delle contestazioni e delle segnalazioni pervenute alla segreteria e provvede alla classificazione degli Usi, secondo lo schema ministeriale. Lo schema della revisione viene sottoposto alla Giunta camerale, la quale ne dispone l’invio ai Comuni e a tutti gli altri enti ed uffici a cui erano state richieste le osservazioni preliminari, con un ulteriore Manifesto in cui gli interessati vengono invitati ad effettuare proposte ed osservazioni sulla raccolta entro 45 gg.
Le osservazioni e i rilievi sono esaminati dai Comitati Tecnici competenti e, con il loro parere, dalla Commissione provinciale, che conclude l’esame e redige una relazione riassuntiva dei lavori per la Giunta.
La Giunta approva la raccolta formata dalla Commissione e ne dispone la pubblicazione.
SCHEMA DI RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI
Al fine di rendere uniforme in tutto il territorio nazionale l'ordinamento degli usi nelle "raccolte provinciali" e per poterne agevolare la consultazione sia da parte della Magistratura sia da parte di Enti, Uffici Pubblici, Associazioni di Categoria, Professionisti ecc., su disposizione ministeriale è stato deciso di adottare una classificazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Tale classificazione viene divisa in sette titoli, suddivisi a loro volta in capitoli, così strutturati:
- usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere;
- comunioni tacite familiari;
- compravendita e locazione di immobili urbani;
- compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici;
- compravendita di prodotti;
- credito assicurazioni, borse valori;
- altri usi (prestazioni varie di servizi e usi marittimi).
In appendice generalmente sono riportate:
- tavole di ragguaglio di pesi e misure locali;
- tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione.
COMPONENTI DEI COMITATI TECNICI PER LA RILEVAZIONE DEGLI USI COMMERCIALI
Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 11 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: non possono far parte dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di Commercio per la rilevazione degli usi commerciali i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
RACCOLTA USI E CONSUETUDINI PROVINCIA DI CHIETI
RACCOLTA USI E CONSUETUDINI PROVINCIA DI PESCARA