Gli amministratori e i titolari delle imprese che hanno come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose devono superare un esame di idoneità per l’abilitazione all’esercizio dell’attività o per l’iscrizione al Ruolo dei mediatori marittimi (sezione speciale).
La Camera di Commercio provvede, almeno una volta all’anno, all’espletamento delle prove d’esame pubblicando l’avviso di concorso in Gazzetta Ufficiale.
La prova di esame per gli aspiranti mediatori marittimi non abilitati ad esercitare i pubblici uffici è orale e si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi (6/10).
La prova di esame per gli aspiranti mediatori marittimi abilitati ad esercitare i pubblici uffici (Sezione Speciale del Ruolo) è composta di due prove scritte e una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi (7/10) nelle prove scritte e non meno di sei decimi (6/10) in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a sette decimi (7/10). La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.
Requisiti di ammissione
- aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- risiedere o aver eletto domicilio professionale nelle province di Pescara, L’Aquila, Campobasso, Isernia, Chieti e Teramo; i cittadini non appartenenti ai Paesi membri della Comunità Europea sono ammessi a condizione che siano rispettate le condizioni di reciprocità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- non aver partecipato con esito negativo ad altre prove di esame, presso la Camera di Commercio Chieti Pescara o altre Camere di Commercio da meno di sei mesi dalla data di notifica dell’esito;
- gli aspiranti che intendono esercitare i pubblici uffici e quindi abilitarsi per la sezione Speciale devono essere cittadini italiani o degli altri Paesi membri della Comunità Europea devono essere iscritti nella ex Sezione Ordinaria del Ruolo Mediatori Marittimi, oppure, avere già sostenuto con esito positivo l’esame di mediatore marittimo non abilitato ai pubblici uffici.
Materie d’esame
Mediatore marittimo non abilitato ai pubblici uffici
a) norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile da leggi e da regolamenti;
b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
c) nozioni relative alla costruzione ed all’esercizio della nave;
d) conoscenza delle caratteristiche e dell’andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
e) conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
g) nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
h) nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
i) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali);
l) conoscenza della geografia politica ed economica;
m) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
Sezione Speciale (mediatore marittimo abilitato ai pubblici uffici)
Le prove scritte consistono nella trattazione delle seguenti materie:
a) nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compravendita di navi;
b) redazione di contratti.
La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie:
a) norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile da leggi e da regolamenti;
b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
c) nozioni relative alla costruzione ed all’esercizio della nave;
d) conoscenza delle caratteristiche e dell’andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
e) conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
g) nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
h) nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
i) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali);
l) conoscenza della geografia politica ed economica;
m) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti. b) nozioni sui costi delle imprese di navigazione;
n) nozioni sull’esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al Titolo V del Libro IV della Parte Prima del Codice della navigazione;
o) nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi;
p) trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave;
q) nozioni sulle clausole compromissorie e sull’arbitrato libero.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di mediazione marittima e dell’iscrizione al Ruolo sezione speciale, gli esami superati hanno una validità massima di cinque anni a partire dalla data in cui è stato sostenuto l’esame.
Le informazioni su modalità e termini di presentazione dell’istanza sono rese note con apposito Bando.