Avvio dell’attività
L’attività di agente/rappresentante/sub-agente di commercio deve essere avviata mediante presentazione, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui si intende avviare l’attività, di pratica telematica di Comunicazione unica a cui va allegata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in cui viene autocertificato il possesso dei requisiti morali e professionali.
In caso di SCIA inoltrata da società, l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo deve prevedere l’attività di agenzia/rappresentanza.
La data inizio dell’attività dichiarata nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza.
In caso di unità locale diversa dalla sede legale che svolge anch’essa attività di agenzia o rappresentanza deve essere nominato il preposto per tale unità.
Le pratiche telematiche presentate al Registro delle Imprese/R.E.A. saranno immediatamente rifiutate se prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, se questo, pur allegato, risulterà carente della firma digitale/autografa del legale rappresentante/titolare dell’impresa o di coloro che dichiarano di svolgere l’attività nell’ambito dell’impresa.
L’ufficio, in caso di accertata carenza dei requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformarsi entro i termini assegnati.
Incompatibilità
L’attività di agente/rappresentante/sub-agente di commercio non può essere esercitata da:
-dipendente di imprese, associazioni o enti privati o pubblici (fatta eccezione per i dipendenti pubblici con part-time fino al 50%)
-chi esercita l'attività di agente d'affari in mediazione o altre attività di mediazione.
Modifiche
L’agente/rappresentante di commercio (sia nel caso di impresa individuale si nel caso di società) ha l’obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute.
In particolare le imprese societarie devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per cui è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (ad esempio la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegato il modello “ARC” compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti".
La comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante e/o nomina del preposto comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell’attività e l’adozione del conseguente provvedimento nel caso sia priva del modello "ARC" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante oppure priva del modello "Requisiti" compilato e sottoscritto dal preposto nominato, ai fini dell'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle Imprese mediante l’applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica Registro Imprese/Rea) senza compilazione del modello "ARC".
Iscrizione nell’apposita sezione del REA
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione del REA mediante la compilazione della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello ARC.
Verifica dinamica requisiti
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, l'Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 03 maggio 1985 n. 204 e smi per lo svolgimento dell’attività di agente e/o rappresentante di commercio.
Il Conservatore del Registro delle Imprese con determinazione n. 329 del 21/09/2022 ha avviato la procedura di verifica del possesso dei requisiti per le imprese in attività aventi sede nelle province di Chieti e Pescara e dei soggetti che, a qualsiasi titolo, esercitano, per loro conto, l’attività di agente e rappresentante di commercio da almeno 5 anni, come previsto dalla vigente normativa nonché le persone fisiche, in possesso dei requisiti per lo svolgimento di tale attività, iscritte da più di 5 anni nell’apposita Sezione REA.
I soggetti interessati dal procedimento devono comprovare la permanenza dei requisiti richiesti, presentando al Registro Imprese un’apposita pratica telematica di Comunicazione Unica; le istruzioni per la compilazione della pratica sono disponibili nel supporto specialistico SARI al seguente link: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/chpe?apriSchedaMadre=115611413.
La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta comporterà l’avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività di agente e rappresentante di commercio e conseguente cessazione d’ufficio della suddetta attività per le imprese iscritte al Registro Imprese ed operanti, oppure l’avvio del procedimento di cancellazione dall’apposita sezione del REA per le persone fisiche.