INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52) del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”, sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione.
SCIA Unica
Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA al Suap competente, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
SCIA condizionata
Se l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di Servizi.
L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
Comunicazione
la Comunicazione produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della Legge n. 241 del 1990 o all’amministrazione competente. Qualora per la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico.
Per l’avvio dell’attività di autoriparazione, l’impresa deve trasmettere la pratica di Comunicazione Unica contestualmente (qualora si utilizzi Comunica, applicativo informatico che genera sia la pratica Registro Imprese che la trasmissione al SUAP della SCIA) anche al Suap territorialmente competente oppure contemporaneamente, cioè nello stesso giorno, qualora la presentazione della SCIA al Suap avvenga a mezzo di altro specifico canale, ma nel corso della stessa giornata si presenti anche la pratica Registro Imprese. In questo caso occorre allegare alla pratica telematica di iscrizione nel Registro Imprese, la SCIA unica/comunicazione con la relativa ricevuta di avvenuta consegna al SUAP competente.
Di conseguenza non sarà più ammissibile l’invio e il conseguente recepimento dal parte del SUAP della sola SCIA senza l’avvio contestuale comunicato al Registro Imprese e il Registro Imprese riterrà non produttivi di effetti giuridici i soli modelli di avvio Registro Imprese/REA non integrati della relativa SCIA unica, comportando il rifiuto di istanze che ne siano prive.
La pratica di Comunicazione Unica può essere predisposta e presentata tramite:
- la piattaforma telematica impresainungiorno, selezionando il SUAP di riferimento, nel caso in cui il SUAP abbia aderito a questa piattaforma;
- il portale dello specifico SUAP, nel caso in cui il SUAP non abbia aderito alla suddetta piattaforma.
La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA unica o della Comunicazione.
In caso di SCIA condizionata (SCIA più altre autorizzazioni) l'attività non può essere iniziata prima del rilascio delle prescritte autorizzazioni.
Il Suap di riferimento, una volta ricevuta la SCIA tramite la comunicazione Unica, la inoltrerà agli Enti competenti coinvolti nel procedimento, tra cui la Camera di Commercio/Registro Imprese, che rimane competente per la verifica dei requisiti previsti dalla legge n. 122/1992.
Si rendono disponibili in questa pagina i modelli ministeriali, con l'avvertenza di consultare comunque le piattaforme dei singoli Sportelli Unici.