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Commercio all'ingrosso

A chi è rivolto

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso e al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

Come fare

INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52) del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”, sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di commercio all’ingrosso.
Le imprese individuali e le società che presentano al Registro Imprese la denuncia telematica di avvio dell'attività economica di commercio all'ingrosso, sia alimentare che non alimentare (tramite ComUnica Starweb o ComUnica Fedra), devono contestualmente provvedere ad assolvere l'adempimento nei confronti del SUAP allegando la relativa comunicazione di inizio attività come previsto dalla tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 che si riporta di seguito.

COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE
Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento, Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), non superiore a 400 mq: SCIA UNICA (Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria)

Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq: SCIA UNICA (Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi)

Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq: SCIA UNICA (Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria)

Cessazione dell'attività: COMUNICAZIONE

COMMERCIO ALL'INGROSSO NON ALIMENTARE

Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento, Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), non superiore a 400 mq: COMUNICAZIONE

Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq: SCIA UNICA (Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi)

Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq: COMUNICAZIONE per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi

Cessazione dell'attività: COMUNICAZIONE

La pratica di Comunicazione Unica può essere predisposta e presentata tramite:

  • la piattaforma telematica impresainungiorno, selezionando il SUAP di riferimento, nel caso in cui il SUAP abbia aderito a questa piattaforma;
  • il portale dello specifico SUAP, nel caso in cui il SUAP non abbia aderito alla suddetta piattaforma.

La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA unica o della Comunicazione.

Cosa serve

Tutte le informazioni necessarie all’espletamento degli adempimenti pubblicitari e alla verifica preventiva del possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso sono reperibili consultando le apposite schede presenti sul Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) nella sezione Attività regolamentate.

Come pagare

COSTI
Diritti di segreteria

€ 18,00 per le imprese individuali
€ 30,00 per le società 
Imposta di bollo
€ 17,50 (solo in caso di iscrizione al Registro Imprese di impresa individuale)

Requisiti

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e/o non alimentari, è subordinato al solo possesso di determinati requisiti morali.
Dal 14/9/2012, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2012, infatti, non è più necessario il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso.
Requisiti morali
Non possono esercitare l'attività commerciale ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 2010:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato,  per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale,  ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenda, bancarotta fraudolenda, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del Codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia).

Il divieto di esercizio dell'attività di commercio all’ingrosso alimentare e non alimentare ai sensi delle lettere b), c), d), e), f) permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Modulistica

Allegato A Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti- Ingrosso

Ufficio di riferimento

Ufficio Artigianato e attività regolamentate

Contatti

Telefono: 08715450405-413-422-436 0854536225-260-293-296
Consulta dati sulla trasparenza

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