FASCE DI CLASSIFICAZIONE
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione per volume di affari al netto dell’IVA sono le seguenti:
- inferiore a 2,5 milioni di €;
- da 2,5 a 10 milioni di €;
- superiore a 10 milioni di €.
L’inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento utilizzando l’apposito modello. L’iscrizione nelle suddette fasce ha valore al fine della stipulazione dei contratti. Infatti all’impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.
INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52) del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”, sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche l’attività di facchinaggio.
Con Accordo in Conferenza Unificata Governo, Regioni e Enti Locali del 22 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi moduli SCIA unificati e standardizzati per l'attività di facchinaggio.
La SCIA deve essere presentata al SUAP competente per territorio in tutti i casi in cui per lo svolgimento dell’attività sono necessarie altre Scia, comunicazioni ecc.. di competenza del SUAP o di altre amministrazioni.
Quando la Scia Facchinaggio è l’unico modello che deve essere presentato può essere inviato al SUAP, oppure, in alternativa, direttamente alla Camera, come allegato alla pratica di Comunicazione Unica con la quale si comunica l’inizio dell’attività al Registro Imprese.
Per l’avvio dell’attività di facchinaggio, l’impresa deve trasmettere la pratica di Comunicazione Unica contestualmente (qualora si utilizzi Comunica, applicativo informatico che genera sia la pratica Registro Imprese che la trasmissione al SUAP della Scia) anche al Suap territorialmente competente oppure contemporaneamente, cioè nello stesso giorno, qualora la presentazione della Scia al Suap avvenga a mezzo di altro specifico canale, ma nel corso della stessa giornata si presenti anche la pratica Registro Imprese. In questo caso occorre allegare alla pratica telematica di iscrizione nel Registro Imprese, la Scia con la relativa ricevuta di avvenuta consegna al SUAP competente.
Di conseguenza non sarà più ammissibile l’invio e il conseguente recepimento dal parte del Suap della sola Scia senza l’avvio contestuale comunicato al Registro Imprese e il Registro Imprese riterrà non produttivi di effetti giuridici i soli modelli di avvio Registro Imprese/REA non integrati della relativa Scia, comportando il rifiuto di istanze che ne siano prive.
La pratica di Comunicazione Unica può essere predisposta e presentata tramite:
- la piattaforma telematica impresainungiorno, selezionando il SUAP di riferimento, nel caso in cui il SUAP abbia aderito a questa piattaforma;
- il portale dello specifico SUAP, nel caso in cui il SUAP non abbia aderito alla suddetta piattaforma.
La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.
Si rendono disponibili in questa pagina i modelli ministeriali, con l'avvertenza di consultare comunque le piattaforme dei singoli Sportelli Unici.