FASCE DI CLASSIFICAZIONE
Se l’impresa intende partecipare ad appalti pubblici per l’affidamento dei servizi di pulizia, indetti secondo la normativa comunitaria, deve richiedere l’iscrizione in una fascia di classificazione in base al volume di affari al netto di IVA (art. 3 D.M. 274/1997).
Ai fini dell’iscrizione nella fascia, l’impresa deve aver svolto l’attività per almeno due anni; è pertanto impossibile chiedere l’iscrizione nella fascia contestualmente alla denuncia di inizio attività.
I requisiti per l’iscrizione in una determinata fascia sono:
• aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50% ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%, dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione; per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della fascia stessa;
• aver sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, un costo complessivo per il personale dipendente (costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamento ai fondi di trattamento di fine rapporto) non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se l’impresa svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione.
L’impresa che non può comprovare le percentuali minime sopra indicate ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per il titolare o per i soci che prestano opera nell’impresa.
Le fasce di classificazione del volume d’affari al netto dell’IVA previste dall’art. 3 D.M. 274/1997 sono le seguenti:
•fino a € 51.645,69
•fino a € 206.582,76
•fino a € 361.519,83
•fino a € 516.456,90
•fino a € 1.032.913,80
•fino a € 2.065.827,60
•fino a € 4.131.655,19
•fino a € 6.197.482,79
•fino a € 8.263.310,39
•oltre € 8.263.310,39
Ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.M. 274/1997 la classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso di prima fascia l’importo medio deve essere di almeno 30.987,41 euro.
Al fine dell’inserimento in una delle predette fasce di classificazione l’impresa deve fare richiesta compilando il modello fasce di classificazione disponibile nella sezione Modulistica- Registro Imprese- Attività regolamentate ed allegare:
•Copia dei modelli 770 relativi al periodo di riferimento;
•Copia dei libri paga e dei libri matricola relativi al periodo di riferimento (comunque non inferiore a 2 anni);
•Elenco dei servizi eseguiti allegando a ciascuno di essi un’apposita attestazione del committente, pubblico o privato redatta secondo un apposito modello;
•Elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.
INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52) del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”, sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche l’attività di impresa di pulizia.
Con Accordo in Conferenza Unificata Governo, Regioni e Enti Locali del 22 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi moduli SCIA unificati e standardizzati per le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.
La SCIA deve essere presentata al SUAP competente per territorio in tutti i casi in cui per lo svolgimento dell’attività sono necessarie altre Scia, comunicazioni ecc.. di competenza del SUAP o di altre amministrazioni.
Per le sole attività di Pulizia e Disinfezione la SCIA può essere presentata direttamente alla Camera.
Per l’avvio dell’attività di pulizia, l’impresa deve trasmettere la pratica di Comunicazione Unica contestualmente (qualora si utilizzi Comunica, applicativo informatico che genera sia la pratica Registro Imprese che la trasmissione al SUAP della Scia) anche al Suap territorialmente competente oppure contemporaneamente, cioè nello stesso giorno, qualora la presentazione della Scia al Suap avvenga a mezzo di altro specifico canale, ma nel corso della stessa giornata si presenti anche la pratica Registro Imprese. In questo caso occorre allegare alla pratica telematica di iscrizione nel Registro Imprese, la Scia con la relativa ricevuta di avvenuta consegna al SUAP competente.
Di conseguenza non sarà più ammissibile l’invio e il conseguente recepimento dal parte del Suap della sola Scia senza l’avvio contestuale comunicato al Registro Imprese e il Registro Imprese riterrà non produttivi di effetti giuridici i soli modelli di avvio Registro Imprese/REA non integrati della relativa Scia, comportando il rifiuto di istanze che ne siano prive.
La pratica di Comunicazione Unica può essere predisposta e presentata tramite:
- la piattaforma telematica impresainungiorno, selezionando il SUAP di riferimento, nel caso in cui il SUAP abbia aderito a questa piattaforma;
- il portale dello specifico SUAP, nel caso in cui il SUAP non abbia aderito alla suddetta piattaforma.
La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.
In caso di SCIA condizionata (SCIA più altre autorizzazioni) l'attività non può essere iniziata prima del rilascio delle prescritte autorizzazioni.
Si rendono disponibili in questa pagine i modelli ministeriali con l'avvertenza di consultare comunque le piattaforme dei singoli Sportelli Unici.