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A chi è rivolto

Il diritto annuale è dovuto, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 modificato dal D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento o che è stata iscritta o
annotata per almeno un giorno nell'anno stesso.

Dall'anno 2011 il diritto annuale è dovuto anche dai soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – REA

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno
(D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali, sono tenute al pagamento per ciascuna unità ed a favore della Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al primo gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.

Cessazione dall'obbligo di versamento

Come disposto dall'art. 4 del DM 359/2001, cessano dall'obbligo del pagamento del diritto annuale le imprese che effettuano la cancellazione soddisfacendo entrambe le condizioni di seguito elencate per ogni tipologia di impresa:

  • IMPRESA INDIVIDUALE:
    - Cessazione dell'attività entro 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di cancellazione;
    - Presentazione della domanda di cancellazione entro il 30 GENNAIO dell'anno successivo a quello di cessazione (vale il giorno di invio)
  • SOCIETA’ DI PERSONE
    - Scioglimento senza liquidazione deliberato entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di cancellazione o approvazione del bilancio finale di liquidazione entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di cancellazione (in caso di approvazione tacita è il 60° giorno dalla data indicata nell’apposito modello; in caso di approvazione espressa è la data di ricevimento dell'ultima quietanza attestata dal liquidatore sulla dichiarazione sostitutiva)
    - Presentazione della domanda di cancellazione entro il 30 GENNAIO dell'anno successivo a quanto indicato sopra (vale il giorno di invio)
  • SOCIETA’ DI CAPITALI
    - Approvazione del bilancio finale di liquidazione entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di cancellazione (in caso di approvazione tacita è il 90° giorno dalla data di iscrizione del bilancio finale - in caso di approvazione espressa è la data di ricevimento dell'ultima quietanza attestata dal liquidatore sulla dichiarazione sostitutiva)
    - Presentazione della domanda di cancellazione entro il 30 GENNAIO dell'anno successivo a quanto indicato sopra (vale il giorno di invio)
  • IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA:
    Come indicato dal Ministero delle attività produttive con circolare n. 546959 del 30 gennaio 2004, le imprese in amministrazione straordinaria sono tenute al versamento del diritto annuale sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa. L’obbligo di pagamento cessa a partire dall’anno successivo al decreto di cessazione dell’esercizio d’impresa
  • IMPRESE FALLITE:
    Tutte le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, fatta eccezione nei casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

La cessazione dell'attività non esonera dal pagamento del diritto annuale.

La norma stabilisce che la cessazione dall'obbligo di pagamento del diritto annuale è condizionata alla presentazione della domanda di cancellazione (ovvero, per le unità locali, della denuncia di cessazione) dal Registro delle imprese, non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo alla data di cessazione dell’attività ovvero, per le società, alla data di approvazione del bilancio finale. Questa disposizione si applica sia per la cancellazione della sede (legale o principale) che per la cessazione delle unità locali.

 

 

Come fare

REGISTRO IMPRESE E DIRITTO ANNUALE: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO  

Per la cancellazione dal Registro Imprese, ai fini del pagamento del diritto annuale, è necessario tener presente quanto segue.

Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2025

  • società di persone: se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2025 e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2024
  • società di capitali e società cooperative: se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2025 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2024

Per quanto riguarda le imprese che sono in fase di cancellazione, si ricorda, inoltre, che non dovranno pagare il diritto annuale 2025: 

  • le imprese individuali che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2024 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2025
  • le società in liquidazione che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2024 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2025
  • le società cooperative che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell’Autorità governativa (art. 2544-septiesdecies C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2024
  • le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2024 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2025.             

RAVVEDIMENTO E BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE

Si ricorda che a partire dal 1º gennaio 2025, alle imprese non in regola con il diritto annuale 2024 non può essere rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).

Se non è trascorso più di un anno dalla violazione (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo), l'impresa può - oltre a versare il tributo mancante per sbloccare il certificato - provvedere anche a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento, in modo da non ricevere più alcuna sanzione per quell'anno di competenza.

Come pagare

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2025

Con nota prot. 127214 del 18/12/2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha comunicato gli importi per l'anno 2025, dovuti dalle imprese che nel corso dell’anno chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA. Gli importi sono determinati considerando la riduzione del 50% del diritto previsto per l’anno 2014, disposta dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'importo del Diritto annuale dovuto dalle imprese che si iscrivono al Registro imprese e al REA dal 1° gennaio 2025 è invariato rispetto a quello previsto per il 2024;

nello specifico, si applica ancora la riduzione del 50% del diritto annuale a norma dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114; l'importo così ottenuto deve essere incrementato della quota del 20%, destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17.04.2023 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 ). La Camera di Commercio di Chieti Pescara con delibera di Consiglio n. 19 del 17/11/2022, ha deliberato la maggiorazione del 20%, valida per l’intero triennio 2023-2025.

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00 ed € 24,00 per ciascuna unità locale.

Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2024 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa

 

 

Scaglioni di fatturato

 

Da Euro

A Euro

Aliquote %

0

100.000

€ 200 (misura fissa)

100.000

250.000

0,015%

250.000

500.000

0,013%

500.000

1.000.000

0,010%

1.000.000

10.000.000

0,009%

10.000.000

35.000.000

0,005%

35.000.000

50.000.000

0,003%

50.000.000

 

0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.

L’importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto, va ridotto del 50% a norma dall'articolo 28comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114; l'importo così ottenuto deve essere incrementato della quota del 20%, destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17.04.2023 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 ).

Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2024 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile alla voce “DIRITTO ANNUALE”.

Scopri di più nel sito dirittoannuale.camcom.it

 

 

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Quanto versare:

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori: 

Sezione speciale

Tipo di Impresa

Sede

Unità locale

Imprese individuali

€ 53,00

€ 11,00

Società semplici agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici non agricole

€ 120,00

€ 24,00

Società tra professionisti (art. 16, c. 1 d.lgs. n.96/2001)

€ 120,00

€ 24,00

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a

€ 18,00

 

 Gli importi sono stati già ridotti del 50%, a norma dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, e incrementati della quota del 20%, destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17.04.2023 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69).

UNITA LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

INTERESSI LEGALI

Dal 1° gennaio 2025 gli interessi legali passano dal 2,50% al 2,00%.

Con decreto del 10 dicembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, passa dal 2,50% al 2,0% in ragione d'anno.

Modulistica

ISTANZA DI SGRAVIO CH-PE

ISTANZA DI RIMBORSO CH-PE

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Ufficio di riferimento

Diritto Annuale e Procedure Sanzionatorie

Responsabile

Novembre Simona

Contatti

Telefono: 0854536224
Consulta dati sulla trasparenza

 E' ARRIVATO LO STESSO VERBALE SIA ALL'AMMINISTRATORE, SIA ALLA SOCIETA': BISOGNA PAGARE UNA VOLTA SOLA O DUE?

Il verbale deve essere pagato una sola volta, o dalla società o dal legale rappresentante.
La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.

In caso di più soggetti responsabili va pagato un verbale per ciascuno con le relative spese di procedimento, oltrechè le spese di procedimento per la società, oppure deve essere pagato il verbale recapitato alla società cumulativo di tutte le sanzioni dei singoli soggetti responsabili già comprensivo di tutte le spese di procedimento.

 IN CASO DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA', L'AMMINISTRATORE DEVE PAGARE IL VERBALE?

Sì. La sanzione riguarda fatti per cui sono sanzionate le persone in carica alla data di scadenza dell'obbligo di comunicazione o deposito. Lo stato di fallimento o la cancellazione dell'impresa non hanno rilevanza. 

 QUAL'E' LA SCADENZA DEL TERMINE SE COINCIDE CON IL SABATO O GIORNO FESTIVO?

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000) escluso la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) che non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine.

 SE CI SONO PIU' SOGGETTI IN CARICA, A CHI SI APPLICA LA SANZIONE?

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa (esempio tutti gli amministratori di una società), ciascuna di esse riceve il verbale di accertamento emesso in relazione a tale violazione e ciascuna è tenuta al pagamento della sanzione.

 A CHI SI APPLICANO LE SANZIONI?

Le sanzioni si applicano a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione o deposito, dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai. Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l'Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).

 PER QUALI CASI SI APPLICANO LE SANZIONI?

Le Sanzioni Registro Imprese e Rea vengono applicate in caso di:

  • Omissione: l’omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi;
  • Presentazione tardiva: l’omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi.