VERIFICA PERIODICA

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il D.M. 21 APRILE 2017, N. 93 che ha disposto la codificazione ed integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura.

Ai sensi di tale norma, gli strumenti di misura in servizio, soggetti alla normativa nazionale ed europea, utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità' indicate nella norma stessa che reca anche i casi di esclusione.

Si citano, ad esempio:

- strumenti per pesare a funzionamento non automatico: 3 anni;

- strumenti per pesare a funzionamento automatico: 1 o 2 anni secondo la tipologia;

- sistemi di misura - distributori di carburante: 2 anni.

COS’E’ LA VERIFICAZIONE PERIODICA

La «verificazione periodica» è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura (provvisti di conformità alle vigenti normative) dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità' definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico. E’ finalizzata ad accertarne il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica.

La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

 

COME VERIFICARE SE LO STRUMENTO E' SCADUTO

Controllare la presenza del contrassegno di colore verde recante il mese e l'anno di scadenza. Richiedere una nuova verificazione periodica qualora il contrassegno riporti:

  • una data scaduta di validità;
  • una data ancora valida ma sia stata eseguita la riparazione dello strumento che ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

Se il contrassegno non è presente, consultare la periodicità di verificazione dello strumento e la relativa decorrenza, indicate nella tabella allegata.

 

QUANDO RICHIEDERE LA VERIFICA PERIODICA

Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica:

  • almeno 5 gg. lavorativi prima della scadenza della precedente;
  • entro 10 gg. lavorativi dall'avvenuta riparazione (con rimozione di etichette/sigilli) dei propri strumenti, i quali possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di 10 gg. dalla riparazione e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica, fino all'esecuzione della verificazione stessa.

 

CHI ESEGUE LA VERIFICAZIONE PERIODICA

La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli Organismi di cui all’art. 2 comma 1 lettera q) del D.M. n. 93/2017 che risultano iscritti negli Elenchi Organismi di verificazione periodica pubblicati da Unioncamere, consultabili tramite il seguente link:

www.metrologialegale.unioncamere.it 

 

COSA COMPORTA L'UTILIZZO DI STRUMENTI METRICI NON IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI VERIFICAZIONE PERIODICA E CON LE ALTRE PRESCRIZIONI INTRODOTTE DAL D.M. N. 93/2017

Espone il contravventore alle sanzioni previste dalle leggi metriche nonché al sequestro degli stessi.

Si cita a titolo esemplificativo il D. Lgs. 19/05/2016 n. 83 che disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico il quale prevede, per la violazione delle sue disposizioni e dei connessi regolamenti di attuazione, una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00.

 

COSA FARE SE LA VERIFICA PERIODICA HA ESITO NEGATIVO

Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché' muniti del contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purché' muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.

 

COS’E’ IL LIBRETTO METROLOGICO

A decorrere dal 18 settembre 2017, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il suo titolare, di un libretto metrologico contenente informazioni in merito allo strumento stesso (titolarità, ubicazione, caratteristiche, interventi, controlli casuali). Tale libretto è stato rilasciato anche dalle Camere di Commercio all’atto dell’esecuzione della verificazione periodica sugli strumenti già in servizio, precisamente dal 18/09/2017 al 17/03/2019.

Il titolare dello strumento ha l’obbligo di conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta.

 

COSA FARE SE SI ACQUISISCONO STRUMENTI NUOVI

Comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e gli altri elementi indicati al punto successivo (obblighi dei titolari degli strumenti di misura). Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni da quello di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità indicata e decorre dalla data dell'ultima verificazione eseguita.

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI DI MISURA

a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti o quella di fine dell'utilizzo e i seguenti elementi:

  • nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
  • indirizzo presso cui lo strumento di misura é in servizio, qualora diverso dal precedente;
  • tipo - marca e modello - numero di serie – caratteristiche metrologiche dello strumento di misura;
  • anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare (se presente);
  • data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura;
  • specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

b) mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c) curare l'integrità' dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

d) conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;

e) curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

 

IMPORTANTE: GLI STRUMENTI DI MISURA NON CONFORMI E NON IN REGOLA CON LA VERIFICAZIONE PERIODICA NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI

In applicazione degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 93/2017 la Camera di Commercio svolge controlli casuali e attività di vigilanza al fine di accertare la corretta applicazione delle norme contenute nel decreto n. 93/2017.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO 21 aprile 2017,  n. 93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

DIRETTIVE MISE 6 DICEMBRE 2021 E 6 APRILE 2022                                                 Schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali

 DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016,  n. 84

Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13.

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016,  n. 83

Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

 DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, n. 22

Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura

 DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 517 Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

R.D. 12 GIUGNO 1902, n. 226

Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure.

R.D. 23 agosto 1890 n. 7088

Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991.

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