Vai al contenuto principale

Violazioni amministrative Registro Imprese e REA

Descrizione

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.

Le sanzioni R.I. vengono applicate per i seguenti illeciti amministrativi:

  • Omissione: l’omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi;
  • Presentazione tardiva: l’omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi. 

 

A CHI SI APPLICANO

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, tali sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un’iscrizione o ad effettuare un deposito nel Registro delle imprese (Concorso di persone: Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge).

Le sanzioni sono applicate a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione, modifica, cessazione o denunce di dati economici ed amministrativi e dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai.
Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l'Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).

Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.

COMPUTO DEL TERMINE

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al R.I. non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (artt. 1187, 2963 cc).
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.

 

Casi particolari.

DOMANDE PRESENTATE NEI TERMINI AD UNA CAMERA DI COMMERCIO NON COMPETENTE

se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva seppur inviata ad una Camera di commercio non competente. In tal caso, è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio.

DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE SU NUMERO REA DI ALTRA IMPRESA

se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva, se ricevuta dalla Camera, seppur inviata sul numero REA di altra impresa. In tal caso è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio.

DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE AL REGISTRO IMPRESE, MA NON PERVENUTE

Per tali fattispecie, che vengono rigettate dal sistema per errori che le rendono inaccettabili con conseguente segnalazione al mittente, la domanda non può considerarsi presentata al registro imprese, non essendo pervenuta al sistema e, se non rinviata nei termini di legge, sarà soggetta a sanzione.

 

Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e societarie (art.37 D.L.n.76/2020) e procedimento sanzionatorio.

Al fine di garantire l’utilizzo della posta elettronica certificata, tutte le imprese (individuali e societarie) sono tenute a dotarsi di domicilio digitale (pec). Il domicilio digitale è infatti prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro Imprese delle Camere di Commercio.

Le imprese non ancora dotate di domicilio digitale oppure titolari di un domicilio digitale a suo tempo cancellato d’ufficio e non più sostituito, devono provvedere alla regolarizzazione della loro posizione, presentando apposita comunicazione al Registro delle Imprese con pratica telematica semplificata e gratuita.

In assenza di regolarizzazione, l’impresa sarà sottoposta al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi della L. 689/1981 e all’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio.

La CCIAA di Chieti Pescara è ormai prossima al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie, con avvio delle procedure dal 01.10.2022, come previsto nella deliberazione del Consiglio n. 14 del 24.08.2022. E’ pertanto urgente che le imprese non in regola con il domicilio digitale comunichino la propria pec al Registro delle Imprese, evitando così di incorrere nel procedimento sanzionatorio.

Infatti, secondo quanto previsto del “Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese” approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 24.08.2022, le imprese non in regola saranno formalmente diffidate e, in caso di mancato adempimento, questa CCIAA procederà all’assegnazione del domicilio digitale “coattivo” e alla notificazione a quel domicilio digitale neo-assegnato della contestazione dell’illecito con irrogazione della relativa sanzione. Nello specifico, sono previste le seguenti sanzioni:

  • Sanzione per le Società: art. 2630 cc. (da 206,00 a 2.604,00 euro) in misura raddoppiata;
  • Sanzioni per le imprese individuali: art. 2194 cc. (da 30,00 a 1.548,00 euro) in misura triplicata.

Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale assegnato, al pari delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione per mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte del destinatario. Il domicilio coattivo assegnato d’ufficio è valido solo ed esclusivamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Per verificare la regolarità della propria posizione e per tutte le altre necessarie informazioni su come comunicare la propria Pec, le imprese possono consultare la pagina informativa di Unioncamere sul domicilio digitale, dove è disponibile un canale di assistenza dedicato: il sito informativo (domiciliodigitale.unioncamere.gov.it) è lo strumento semplice e veloce che consente a ciascuno di verificare la regolarità del domicilio digitale della propria impresa e trovare informazioni utili sulla PEC e sull’obbligo che investe le imprese. Oltre a informazioni sull’obbligo del domicilio digitale e alla funzione di autoverifica della propria regolarità, la pagina offre un servizio di assistenza telefonica che l’utente può attivare tramite il tasto “Prenota un appuntamento telefonico”.

 

Domicilio digitale per le imprese individuali

La Camera di Commercio Chieti Pescara ha pubblicato la determinazione dirigenziale n. 282 del 24 luglio 2025, con cui invita tutte le società con sede nelle province di Chieti e Pescara a comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese, come previsto dall’art. 37 del Decreto Legge 76/2020.

Le società elencate negli allegati al provvedimento hanno tempo fino all’8 settembre 2025 per regolarizzare la propria posizione. Dopo tale data:

  • verrà assegnato d’ufficio un domicilio digitale (del tipo codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it);

  • sarà applicata una sanzione amministrativa di 412 euro, più le spese di procedimento;

  • il verbale con la sanzione sarà notificato direttamente al domicilio digitale assegnato.

Attenzione: il domicilio digitale attribuito d’ufficio sarà valido solo per ricevere comunicazioni, ma non potrà essere utilizzato per inviare messaggi. Sarà comunque consultabile nel cassetto digitale dell’imprenditore, accessibile con SPID o CNS all’indirizzo: https://impresa.italia.it.

Come mettersi in regola

Per comunicare il proprio domicilio digitale:

  • accedi alla piattaforma COMUNICA e presenta la domanda firmata digitalmente;

  • non sono previsti costi: la procedura è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria;

  • per supporto, puoi contattare il numero 085 4536287 o consultare le istruzioni disponibili nel portale SARI.

Invitiamo tutte le imprese interessate a regolarizzare la propria posizione entro l’8 settembre 2025 per evitare l’applicazione automatica del domicilio digitale e la sanzione.

 

Controlla se la tua impresa individuale è negli elenchi sottostanti.

Invito alle imprese individuali alla regolarizzazione

Elenco imprese società di persone provincia di Chieti

Elenco imprese società di persone provincia di Pescara

Elenco imprese società di capitali provincia di Chieti

Elenco imprese società di capitali provincia di Pescara

Det. n. 317 del 29.07.2024

Sezioni correlate

Come pagare

IMPORTI DELLE SANZIONI

Articolo 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione

“Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 a € 516,00”.

La CCIAA, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda

.
IMPRESE INDIVIDUALI IMPORTO SANZIONE

IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO

Violazioni di cui all’art. 2194

Minimo: € 10,00 

Massimo: € 516,00

€ 20,00

Art. 2630 c.c. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. 

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

 
SOCIETA' IMPORTO SANZIONE

IMPORTO  PAGAMENTO LIBERATORIO

Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza

min € 34,33
max € 344,00

€ 68,66

 

Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza min € 103,00 
max € 1.032,00

€ 206,00

Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza

min € 45,78
max € 458,67

€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza min € 137,33
max € 1.376,00

€ 274,66

 

SANZIONI R.E.A.

Le sanzioni amministrative del R.E.A. vengono elevate in caso di ritardo od omissione nella presentazione delle denunce ovvero nell’ipotesi di denunce non veritiere.

Il termine per la presentazione delle denunce è di 30 giorni dalla data dell’evento.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo viene applicata una sanzione amministrativa determinata nella seguente misura:

.
Tipo di violazione

IMPORTO SANZIONE

IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO

Denunce presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza € 30,00 € 10,00
Denunce presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza € 154,00

€ 51,33

Esclusivamente per le sanzioni Rea, all’atto della presentazione pratica telematica, l’Utente, nel caso sia consapevole di aver commesso una violazione, può chiedere (tramite diario messaggi o note nella pratica) di prelevare l’importo della sanzione prima dell’emissione del verbale.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, utilizzando il modello F23 per le sanzioni del Registro Imprese e mediante "PagoPA" per le sanzioni REA. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese di notifica e del procedimento per ciascun verbale notificato agli obbligati principali.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società. Riassumendo, per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli obbligati principali notificato alla società obbligata in solido. Devono essere pagati tutti i singoli verbali dei soggetti obbligati principali con relative spese di procedimento/notifica oppure il verbale notificato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli obbligati principali e di tutte le spese di procedimento/notifica.

Il verbale di accertamento è notificato sia agli obbligati principali che all’obbligato in solido presso il domicilio digitale dell’impresa. Nel caso in cui il domicilio digitale sia assente o non valido oppure nel caso in cui l’obbligato principale non rivesta alcuna carica alla data di accertamento, il verbale di accertamento è notificato a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza o il domicilio comunicato al Registro delle Imprese.

Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare le attestazioni dei versamenti effettuati all’attenzione del servizio Diritto Annuale e Procedure Sanzionatorie all’indirizzo cciaa@pec.chpe.camcom.it 

Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione

Quando il sanzionato riceve un verbale di contestazione può:

1) pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale, oppure

2) entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, presentare scritti difensivi all’attenzione dell’Ufficio Sanzioni di II grado all’indirizzo (cciaa@pec.chpe.camcom.it), chiedendo, se vuole, un’audizione personale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.

 

MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il pagamento in forma ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.

Qualora però il pagamento in misura ridotta sia incompleto o non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso con rapporto all’Ufficio Sanzioni di II grado, il quale, esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette un provvedimento:

  • un'ordinanza di ingiunzione con l'indicazione della somma da pagare, che può andare dal minimo al massimo edittale
    oppure
  • un'ordinanza di archiviazione.

 PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.

 RIMBORSI

Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello dovuto, è possibile chiederne il rimborso: per le sanzioni del registro Imprese, con codice tributo 741T, la domanda deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate, trattandosi di introiti erariali; per le sanzioni Rea, con codice tributo ACHT, la domanda deve essere indirizzata alla CCIAA.

Ufficio di riferimento

Ufficio Accertamento violazioni

Responsabile

Novembre Simona

Contatti

Telefono: 0854536249 - 220

Struttura di appartenenza

Diritto annuale e procedure sanzionatorie
Consulta dati sulla trasparenza

 SE HO VERSATO UN IMPORTO SUPERIORE ALLA SANZIONE DOVUTA, POSSO CHIEDERNE IL RIMBORSO?

Si, è possibile chiedere il rimborso per le sanzioni con codice tributo 741T con domanda indirizzata all’Agenzia delle Entrate, in quanto introitata dall'Erario.

E’ possibile chiedere il rimborso per le sanzioni con codice tributo ACH e per le spese di procedimento/notifica di competenza della CCIAA presentando richiesta all’ufficio accertamento sanzioni a mezzo di pec: cciaa@pec.chpe.camcom.it e per conoscenza all’indirizzo e-mail: accertamento.sanzioni@chpe.camcom.it.

 SE HO AFFIDATO NEI TERMINI IL COMPITO DI PRESENTARE UNA PRATICA AD UN CONSULENTE E IL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO E' A LUI IMPUTABILE, POSSO OTTENERE L'ANNULLAMENTO O LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE PRESENTANDO SCRITTI DIFENSIVI CON QUESTA MOTIVAZIONE?

No. La responsabilità ricade sempre su chi è obbligato dalla legge all’adempimento; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato. L'incarico può invece essere semmai fonte di responsabilità contrattuale della persona incaricata (da far valere in separata sede per il danno subito dall'inadempimento) per non aver eseguito correttamente il compito assegnatole. 

 SE HO PAGATO IL VERBALE IN RITARDO, POSSO SANARE LA POSIZIONE COL PAGAMENTO DI INTERESSI DI MORA?

No. Il pagamento in misura ridotta quantificato in misura fissa nel verbale estingue la violazione solo se effettuato interamente e nei termini di legge.

 SE NON EFFETTUO IL PAGAMENTO ENTRO 60 GG IN MISURA RIDOTTA, COSA SUCCEDE?

Qualora il pagamento in misura ridotta sia incompleto o non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso con rapporto all’Ufficio Sanzioni di II grado, il quale, esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette un'ordinanza di ingiunzione con l'indicazione della somma da pagare (che può andare dal minimo al massimo edittale) oppure un'ordinanza di archiviazione.

 QUAL'E' IL TERMINE PER IL PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA?

Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese di notifica e di procedimento, secondo le modalità indicate nel verbale.

Eventi correlati

DIRE: webinar per le imprese

29/09/2025
Continuano gli appuntamenti periodici per raccontare le novità introdotte con gli ultimi rilasci sul software DIRE. Il focus dell'incont...

App impresa italia: webinar per le imprese il 27 maggio 2025

27/05/2025
App impresa italia: la tua azienda sempre con te Vuoi semplificare la gestione della tua impresa e aprire nuove porte al business internazional...

La nuova codifica ATECO 2025: la riclassificazione e il nuovo servizio rettifica ATECO 2025

15/04/2025
Webinar dedicato a imprese, professionisti e associazioni per scoprire cosa comporta l'adozione della nuova codifica Ateco 2025 nel Registro Impre...

Notizie correlate

Dismissione degli strumenti Tyco e ComUnica

06/11/2025
Prosegue il processo di digitalizzazione del sistema camerale: a partire dal 12 febbraio 2026 gli strumenti Tyco e ComUnica, utilizzati per l’in...

Al via l’iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese per le Imprese Culturali e Creative

02/10/2025
Dal 30 settembre 2025, è possibile iscriversi nella nuova Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Imprese Culturali e Creativ...

Verifica dinamica per agenti e rappresentanti di commercio

18/09/2025
Ricordiamo che gli agenti e rappresentanti di commercio devono presentare al Registro Imprese la pratica di verifica dinamica dei requisiti, obbligo...