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Start Up Innovative

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Descrizione

Le start-up innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che:

  • hanno la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • sono costituite da non più di 60 mesi;
  • a partire dal secondo anno di attività, hanno il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno quale oggetto sociale (si invita a prendere visione delle Indicazioni per la formulazione dell’oggetto sociale) esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sono costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda

e che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
  • almeno i 2/3  dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata
  • almeno una privativa industriale o un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. 

La costituzione di una start-up innovativa, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021, può avvenire esclusivamente con atto pubblico redatto da Notaio

Come previsto dalla legge, le start-up innovative hanno diritto ad una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative

Si ricorda che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 depositata in data 29 marzo 2021 non è più possibile costituire start up innovative in forma di S.r.l. in deroga all'art. 2463 C.C. con utilizzo del modello standard tipizzato 

 

Sezioni correlate

Come fare

Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le start-up siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’iscrizione nella sezione speciale va richiesta attraverso la presentazione di una pratica telematica di Comunicazione Unica e allegando l’autocertificazione del possesso dei requisiti secondo il modello all’uopo predisposto, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.

http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Modello_Autodichiarazione_Startup_Innovativa.pdf

Per le start up in fase di prima iscrizione, alla luce delle nuove disposizioni di cui al  D.L. 135/2018 convertito nella legge 11 febbraio 2019, occorre provvedere, entro 30 giorni dall’iscrizione, al completamento del proprio profilo personalizzato mediante l’inserimento delle informazioni nell’apposita piattaforma informatica http://startup.registroimprese.it/isin/home

MANTENIMENTO STATUS START-UP INNOVATIVA

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione in sezione speciale, che è condizione per continuare a fruire dei benefici connessi allo status di start-up innovativa, l’art. 25 comma 15 prescrive che il legale rappresentante della società attesti, mediante autocertificazione, entro i termini previsti dalla norma, il mantenimento del possesso dei requisiti attraverso autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, da depositarsi al RI con la procedura della Comunicazione Unica.

http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Modello_Autodichiarazione_Startup_Innovativa.pdf

La mancata presentazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale con perdita dei benefici correlati all’iscrizione.

ADEMPIMENTI PERIODICI STARTUP

Con la conversione in legge 11 febbraio 2019, n. 12 del D.L. 135/2018 è stata modificata la disciplina delle Start-up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni previste.

  1. Con l’abrogazione del comma 14 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 è stato abolito l’obbligo per le startup innovative di aggiornare con cadenza semestrale (tramite pratica telematica da presentare al Registro delle Imprese) le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro;
  2. La modifica varata attraverso l’introduzione del comma 17 bis all’art. 25 del D.L. 179/2012 stabilisce che le Start up innovative provvedono ad aggiornare/confermare le notizie che in precedenza erano oggetto di comunicazione semestrale ex art. comma 14 dell’art. 25 del D.l. 179/2012, mediante l’inserimento delle informazioni nell’apposita piattaforma informatica http://startup.registroimprese.it/isin/homealmeno una volta all’anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti al Registro delle Imprese di cui al successivo punto 3.). Analoga previsione è stata introdotta dal comma 6 bis all'art. 4 del D.L. 3/2015 per le PMI innovative;
  3. Con riferimento ai termini per la comunicazione annuale di mantenimento del possesso dei requisiti di start up, la modifica del comma 15 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 e del comma 6 dell'art. 4 del D.L.3/2015 consente alla Start up e alla PMI innovativa di attestare il predetto mantenimento, non solo entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (come finora previsto), ma anche entro sette mesi nel caso in cui l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea avvenga usufruendo del termine "lungo" di 180 giorni, previsto qualora la società versi nelle condizioni espressamente indicate dal secondo capoverso del secondo comma dell’art. 2364 del codice civile, ossia “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.

Al fine di procedere ai suddetti adempimenti, si consiglia la consultazione delle Indicazioni operative contenute nella Guida redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Mise 

 http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf

Si precisa, a tal proposito, che il termine per la presentazione tempestiva della suddetta pratica di mantenimento del possesso dei requisiti è di 30 giorni dall’approvazione del bilancio. Ad esempio, in caso di approvazione in data 20/04/2019 la pratica di mantenimento dovrà essere presentata entro il 20/05/2019 e non entro il 30/06/2019. Nel caso, invece, di approvazione del bilancio in data 10/06/2019, per la società che si trova nella condizione di poter usufruire del maggior termine, la pratica di mantenimento, alla luce della modifica normativa sopra menzionata, risulterà tempestiva se presentata entro il 10/07/2019.

Alla luce delle suddette novità normative e della circolare MISE n. 3718/C del 10/04/2019 https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2039607-circolare-3718-c-del-10-aprile-2019-prot-80727 per le start up già iscritte sono previsti in sintesi i seguenti step pubblicitari in ordine temporale:

  1. Deposito del bilancio di esercizio (entro 30 giorni dalla data di approvazione; quest’ultima deve avvenire, ricorrendone le condizioni di legge, al più tardi entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  2. Aggiornamento/conferma del profilo personalizzato della start up sulla piattaforma startup.registroimprese.it (da effettuarsi dopo il deposito del bilancio e prima dell’adempimento di cui al punto successivo);

Pratica di Comunicazione Unica da trasmettere al Registro delle Imprese per l’aggiornamento /conferma delle informazioni (cod. 036 del riquadro 32 del mod. S2) nonché per la conferma del possesso dei requisiti di start up (cod. 035 del riquadro 32 del mod. S2) con allegato nuovo modello di dichiarazione https://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Modello-Autodichiarazione-Startup-Innovativa.pdf 

Detta pratica deve essere trasmessa dopo il deposito del bilancio e tassativamente entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso e dopo l’aggiornamento del profilo di cui al precedente punto 2.

La mancata compilazione del summenzionato profilo comporterà il blocco informatico della pratica della Comunicazione Unica di cui al punto 3 e quindi la pratica non perverrà nemmeno al Registro Imprese. A tal proposito si ricorda che la mancata presentazione della pratica di conferma del possesso dei requisiti di start up equivale a perdita dei requisiti stessi con conseguente perdita dello status di start up innovativa.

Per le start up in fase di prima iscrizione occorre utilizzare il nuovo modello di dichiarazione del possesso dei requisiti https://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Modello-Autodichiarazione-Startup-Innovativa.pdf ed entro 30 giorni dall’iscrizione provvedere al completamento del proprio profilo personalizzato.

Anche per le PMI innovative si dovranno osservare gli step pubblicitari sopra descritti per le startup. http://startup.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/document/Modello_Autodichiarazione_PMI_Innovativa.pdf

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Di Giovanni Rosa

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