SANZIONI REGISTRO IMPRESE
La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.
Le sanzioni R.I. vengono applicate per i seguenti illeciti amministrativi:
- Omissione: l’omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi;
- Presentazione tardiva: l’omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi.
A CHI SI APPLICANO
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, tali sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un’iscrizione o ad effettuare un deposito nel Registro delle imprese (Concorso di persone: Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge).
Le sanzioni sono applicate a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione, modifica, cessazione o denunce di dati economici ed amministrativi e dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai.
Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l'Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.
COMPUTO DEL TERMINE
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al R.I. non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (artt. 1187, 2963 cc).
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.
Casi particolari.
DOMANDE PRESENTATE NEI TERMINI AD UNA CAMERA DI COMMERCIO NON COMPETENTE
se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva seppur inviata ad una Camera di commercio non competente. In tal caso, è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio.
DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE SU NUMERO REA DI ALTRA IMPRESA
se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva, se ricevuta dalla Camera, seppur inviata sul numero REA di altra impresa. In tal caso è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio.
DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE AL REGISTRO IMPRESE, MA NON PERVENUTE
Per tali fattispecie, che vengono rigettate dal sistema per errori che le rendono inaccettabili con conseguente segnalazione al mittente, la domanda non può considerarsi presentata al registro imprese, non essendo pervenuta al sistema e, se non rinviata nei termini di legge, sarà soggetta a sanzione.
Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e societarie (art.37 D.L.n.76/2020) e procedimento sanzionatorio.
Al fine di garantire l’utilizzo della posta elettronica certificata, tutte le imprese (individuali e societarie) sono tenute a dotarsi di domicilio digitale (pec). Il domicilio digitale è infatti prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro Imprese delle Camere di Commercio.
Le imprese non ancora dotate di domicilio digitale oppure titolari di un domicilio digitale a suo tempo cancellato d’ufficio e non più sostituito, devono provvedere alla regolarizzazione della loro posizione, presentando apposita comunicazione al Registro delle Imprese con pratica telematica semplificata e gratuita.
In assenza di regolarizzazione, l’impresa sarà sottoposta al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi della L. 689/1981 e all’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio.
La CCIAA di Chieti Pescara è ormai prossima al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie, con avvio delle procedure dal 01.10.2022, come previsto nella deliberazione del Consiglio n. 14 del 24.08.2022. E’ pertanto urgente che le imprese non in regola con il domicilio digitale comunichino la propria pec al Registro delle Imprese, evitando così di incorrere nel procedimento sanzionatorio.
Infatti, secondo quanto previsto del “Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese” approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 24.08.2022, le imprese non in regola saranno formalmente diffidate e, in caso di mancato adempimento, questa CCIAA procederà all’assegnazione del domicilio digitale “coattivo” e alla notificazione a quel domicilio digitale neo-assegnato della contestazione dell’illecito con irrogazione della relativa sanzione. Nello specifico, sono previste le seguenti sanzioni:
- Sanzione per le Società: art. 2630 cc. (da 206,00 a 2.604,00 euro) in misura raddoppiata;
- Sanzioni per le imprese individuali: art. 2194 cc. (da 30,00 a 1.548,00 euro) in misura triplicata.
Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale assegnato, al pari delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione per mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte del destinatario. Il domicilio coattivo assegnato d’ufficio è valido solo ed esclusivamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.
Per verificare la regolarità della propria posizione e per tutte le altre necessarie informazioni su come comunicare la propria Pec, le imprese possono consultare la pagina informativa di Unioncamere sul domicilio digitale, dove è disponibile un canale di assistenza dedicato: il sito informativo (domiciliodigitale.unioncamere.gov.it) è lo strumento semplice e veloce che consente a ciascuno di verificare la regolarità del domicilio digitale della propria impresa e trovare informazioni utili sulla PEC e sull’obbligo che investe le imprese. Oltre a informazioni sull’obbligo del domicilio digitale e alla funzione di autoverifica della propria regolarità, la pagina offre un servizio di assistenza telefonica che l’utente può attivare tramite il tasto “Prenota un appuntamento telefonico”.
Domicilio digitale per le imprese individuali
La Camera di Commercio Chieti Pescara ha pubblicato la determinazione dirigenziale n. 282 del 24 luglio 2025, con cui invita tutte le società con sede nelle province di Chieti e Pescara a comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese, come previsto dall’art. 37 del Decreto Legge 76/2020.
Le società elencate negli allegati al provvedimento hanno tempo fino all’8 settembre 2025 per regolarizzare la propria posizione. Dopo tale data:
-
verrà assegnato d’ufficio un domicilio digitale (del tipo codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it);
-
sarà applicata una sanzione amministrativa di 412 euro, più le spese di procedimento;
-
il verbale con la sanzione sarà notificato direttamente al domicilio digitale assegnato.
Attenzione: il domicilio digitale attribuito d’ufficio sarà valido solo per ricevere comunicazioni, ma non potrà essere utilizzato per inviare messaggi. Sarà comunque consultabile nel cassetto digitale dell’imprenditore, accessibile con SPID o CNS all’indirizzo: https://impresa.italia.it.
Come mettersi in regola
Per comunicare il proprio domicilio digitale:
-
accedi alla piattaforma COMUNICA e presenta la domanda firmata digitalmente;
-
non sono previsti costi: la procedura è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria;
-
per supporto, puoi contattare il numero 085 4536287 o consultare le istruzioni disponibili nel portale SARI.
Invitiamo tutte le imprese interessate a regolarizzare la propria posizione entro l’8 settembre 2025 per evitare l’applicazione automatica del domicilio digitale e la sanzione.
Controlla se la tua impresa individuale è negli elenchi sottostanti.
Invito alle imprese individuali alla regolarizzazione
Elenco imprese società di persone provincia di Chieti
Elenco imprese società di persone provincia di Pescara
Elenco imprese società di capitali provincia di Chieti
Elenco imprese società di capitali provincia di Pescara
Det. n. 317 del 29.07.2024