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Startup innovative

Descrizione

La start-up innovativa è una società di capitali costituita anche in forma cooperativa e le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 

  • è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003))
  • è costituita da non più di 60 mesi;
  • è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, ha il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha quale oggetto sociale (si invita a prendere visione delle Indicazioni per la formulazione dell’oggetto sociale) esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ( e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza);
  • non sono costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda

e che possiede almeno uno dei seguenti requisiti :

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • almeno i 2/3  dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • almeno una privativa industriale o un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

A  seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti (in aggiunta ai requisiti del comma 2 art. 25 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221):

  • incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti (in aggiunta ai requisiti del comma 2 art. 25 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221):

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Le startup innovative possono comunque trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.

Come previsto dalla legge, le start-up innovative hanno diritto ad una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative

Si ricorda che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 depositata in data 29 marzo 2021 non è più possibile costituire start up innovative in forma di S.r.l. in deroga all'art. 2463 C.C. con utilizzo del modello standard tipizzato 

Come fare

Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le start-up siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
 

Costituzione società e contestuale iscrizione in sezione speciale startup

La costituzione di una startup innovativa, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021, può avvenire esclusivamente con atto pubblico redatto da Notaio.

Come da indicazioni SARI CHPE, l’iscrizione nella sezione speciale va richiesta attraverso la presentazione di una pratica telematica di costituzione società (S1) compilando il riquadro 32 e il MODELLO S5 INIZIO ATTIVITA’, allegando l’autocertificazione del possesso dei requisiti secondo il modello A predisposto dal MIMIT, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società ed inoltre una dichiarazione ad hoc firmata dal legale rappresentante in base al requisito dichiarato (impegno per spesa in R&S; ricevuta di deposito brevetto; dichiarazione forza lavoro).

Modelli autocertificazione startup
 

Iscrizione successiva alla costituzione

L’iscrizione nella sezione speciale va richiesta attraverso la presentazione di una pratica telematica di Comunicazione Unica (S2 - A99) e allegando l’autocertificazione del possesso dei requisiti secondo il modello A predisposto dal MIMIT, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.

Alla luce delle nuove disposizioni di cui al  D.L. 135/2018 convertito nella legge 11 febbraio 2019, occorre provvedere, entro 30 giorni dall’iscrizione, al completamento del proprio profilo personalizzato mediante l’inserimento delle informazioni nell’apposita piattaforma informatica http://startup.registroimprese.it/isin/home
 

Mantenimento status startup innovativa

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione in sezione speciale, che è condizione per continuare a fruire dei benefici connessi allo status di start-up innovativa, l’art. 25 comma 15 prescrive che il legale rappresentante della società attesti, mediante autocertificazione, entro i termini previsti dalla norma, il mantenimento del possesso dei requisiti attraverso autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, da depositarsi al RI con la procedura della Comunicazione Unica.

Modelli autocertificazione startup

La mancata presentazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale con perdita dei benefici correlati all’iscrizione.
 

Adempimenti periodici startup

Con la conversione in legge 11 febbraio 2019, n. 12 del D.L. 135/2018 è stata modificata la disciplina delle Start-up, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni previste. Con riferimento ai termini per la comunicazione annuale di mantenimento del possesso dei requisiti di start up, la modifica del comma 15 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 e del comma 6 dell'art. 4 del D.L.3/2015 consente alla Start up di attestare il predetto mantenimento, non solo entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o anche entro sette mesi nel caso in cui l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea avvenga usufruendo del termine "lungo" di 180 giorni, previsto qualora la società versi nelle condizioni espressamente indicate dal secondo capoverso del secondo comma dell’art. 2364 del codice civile, ossia “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.

Al fine di procedere ai suddetti adempimenti, si consiglia la consultazione delle indicazioni operative contenute nella Guida redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Mise Guida Startup

Si precisa, a tal proposito, che il termine per la presentazione tempestiva della suddetta pratica di mantenimento del possesso dei requisiti è di 30 giorni dall’approvazione del bilancio. Ad esempio, in caso di approvazione in data 20/04/2026 la pratica di mantenimento dovrà essere presentata entro il 20/05/2026 e non entro il 30/06/2026. Nel caso, invece, di approvazione del bilancio in data 10/06/2026, per la società che si trova nella condizione di poter usufruire del maggior termine, la pratica di mantenimento, alla luce della modifica normativa sopra menzionata, risulterà tempestiva se presentata entro il 10/07/2026.

Alla luce delle suddette novità normative e della circolare MISE n. 3718/C del 10/04/2019  per le start up già iscritte sono previsti in sintesi i seguenti step pubblicitari in ordine temporale:

  1. Deposito del bilancio di esercizio (entro 30 giorni dalla data di approvazione; quest’ultima deve avvenire, ricorrendone le condizioni di legge, al più tardi entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  2. Aggiornamento/conferma del profilo personalizzato della start up sulla piattaforma startup.registroimprese.it (da effettuarsi dopo il deposito del bilancio e prima dell’adempimento di cui al punto successivo);
  3. Pratica di Comunicazione Unica da trasmettere al Registro delle Imprese per l’aggiornamento /conferma delle informazioni (cod. 036 del riquadro 32 del mod. S2) nonché per la conferma del possesso dei requisiti di start up (cod. 035 del riquadro 32 del mod. S2) con allegato nuovo modello di dichiarazione MODULISTICA STARTUP

Detta pratica deve essere trasmessa dopo il deposito del bilancio e tassativamente entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso e dopo l’aggiornamento del profilo di cui al precedente punto 2.

La mancata compilazione del summenzionato profilo comporterà il blocco informatico della pratica della Comunicazione Unica di cui al punto 3 e quindi la pratica non perverrà nemmeno al Registro Imprese. A tal proposito si ricorda che la mancata presentazione della pratica di conferma del possesso dei requisiti di start up equivale a perdita dei requisiti stessi con conseguente perdita dello status di start up innovativa.
 

Modifiche introdotte dalla Legge 193/2024

La Legge 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, in vigore dal 18 dicembre 2024) ha modificato i requisiti delle startup innovative e come gestire la dichiarazione annuale dei requisiti, con particolare riferimento al cosiddetto “quarto anno” e alla nuova dichiarazione di possesso dei requisiti 
 

Requisiti per restare dopo il terzo anno

La normativa 193/2024 ha ridefinito le regole per la permanenza nella Sezione speciale del Registro delle imprese oltre i primi 3 anni

Durata base e requisiti aggiuntivi

  • Primi 3 anni: la startup gode automaticamente dei benefici e mantiene lo status se mantiene i requisiti generali dell’art. 25 comma 2 del D.L. 179/2012;
  • Dal 4° al 5° anno (fino a 60 mesi dalla costituzione): per restare nella Sezione speciale dopo il terzo anno la startup deve possedere almeno uno dei requisiti aggiuntivi introdotti dall’art. 25 comma 2-bis del D.L. 179/2012, come modificato dalla legge 193/2024 (da possedere con il bilancio del terzo e quarto anno)

Requisiti aggiuntivi (comma 2-bis)

  • incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Importante: questi requisiti sono richiesti SOLO per la permanenza oltre il terzo anno (quindi dal “quarto anno” in poi) e sono in aggiunta ai requisiti generali per l’iscrizione.
 

Come e quando attestare i requisiti contabili e i requisiti non contabili

La legge 193/2024 e la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) specificano che:

I requisiti di natura contabile (es. spesa in R&S) devono essere attestati tramite il bilancio dell’esercizio, in particolare:

  • alla presentazione del bilancio del terzo anno di permanenza nella sezione speciale
    oppure
  • al momento in cui si presenta la dichiarazione di conferma per i requisiti di cui al comma 2-bis.

Requisiti non contabili
Requisiti che non richiedono dati di bilancio (ad es., contratti di sperimentazione o documenti su finanziamenti/atti formali):

  • Devono essere documentati al momento della dichiarazione dei requisiti, allegando la relativa documentazione probatoria alla dichiarazione stessa.

La normativa richiede che la documentazione sia allegata alla dichiarazione o comunque resa disponibile all’atto della dichiarazione di possesso dei requisiti.

La mancata presentazione nei termini comporta cancellazione d’ufficio dalla Sezione speciale delle startup innovative.
 

Requisiti per restare dopo il quinto anno (scale up)

Le società hanno facoltà, se in possesso dei necessari requisiti, a rimanere altri 2 anni fino ad un massimo di 4 anni, a permanere nella sezione speciale startup. In questo periodo i bolli e i diritti sono dovuti. 

Requisiti comma 2 ter del D.L. 179/2012, come modificato dalla legge 193/2024:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Periodo di transizione per le startup già iscritte alla data del 18/12/2024
Se la startup era già iscritta alla sezione speciale prima dell’entrata in vigore della legge:

  • Se iscritta da oltre 18 mesi: ha 12 mesi in più dopo la scadenza del terzo anno per adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare la dichiarazione.
  • Se iscritta da meno di 18 mesi: ha 6 mesi in più.
  • In entrambi i casi, la dichiarazione di possesso dei requisiti deve comunque essere presentata entro i limiti dei 60 mesi dalla costituzione.
     
Cancellazione dalla sezione speciale startup innovativa

Le società possono cancellarsi dalla sezione speciale startup attraverso la presentazione di una pratica telematica modello S2 codice atto A99 compilando solamente il MODELLO NOTE in cui si richiede la cancellazione dalla sezione speciale pur rimanendo iscritti in sezione ordinaria.

Inoltre le società potranno essere cancellate d’ufficio per perdita dei requisiti o per decorrenza del termine dei 60 mesi.

Ufficio di riferimento

Ufficio Startup, contratti di rete e costituzioni

Responsabile

Gabriele Valentina

Contatti

Telefono: 0854536297 - 201- 233
Orari: Dal lun al ven dalle 9.00 alle 12.00

Struttura di appartenenza

Imprese Collettive e R.I.
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