Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le start-up siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Costituzione società e contestuale iscrizione in sezione speciale startup
La costituzione di una startup innovativa, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021, può avvenire esclusivamente con atto pubblico redatto da Notaio.
Come da indicazioni SARI CHPE, l’iscrizione nella sezione speciale va richiesta attraverso la presentazione di una pratica telematica di costituzione società (S1) compilando il riquadro 32 e il MODELLO S5 INIZIO ATTIVITA’, allegando l’autocertificazione del possesso dei requisiti secondo il modello A predisposto dal MIMIT, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società ed inoltre una dichiarazione ad hoc firmata dal legale rappresentante in base al requisito dichiarato (impegno per spesa in R&S; ricevuta di deposito brevetto; dichiarazione forza lavoro).
Modelli autocertificazione startup
Iscrizione successiva alla costituzione
L’iscrizione nella sezione speciale va richiesta attraverso la presentazione di una pratica telematica di Comunicazione Unica (S2 - A99) e allegando l’autocertificazione del possesso dei requisiti secondo il modello A predisposto dal MIMIT, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.
Alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.L. 135/2018 convertito nella legge 11 febbraio 2019, occorre provvedere, entro 30 giorni dall’iscrizione, al completamento del proprio profilo personalizzato mediante l’inserimento delle informazioni nell’apposita piattaforma informatica http://startup.registroimprese.it/isin/home
Mantenimento status startup innovativa
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione in sezione speciale, che è condizione per continuare a fruire dei benefici connessi allo status di start-up innovativa, l’art. 25 comma 15 prescrive che il legale rappresentante della società attesti, mediante autocertificazione, entro i termini previsti dalla norma, il mantenimento del possesso dei requisiti attraverso autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, da depositarsi al RI con la procedura della Comunicazione Unica.
Modelli autocertificazione startup
La mancata presentazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale con perdita dei benefici correlati all’iscrizione.
Adempimenti periodici startup
Con la conversione in legge 11 febbraio 2019, n. 12 del D.L. 135/2018 è stata modificata la disciplina delle Start-up, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni previste. Con riferimento ai termini per la comunicazione annuale di mantenimento del possesso dei requisiti di start up, la modifica del comma 15 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 e del comma 6 dell'art. 4 del D.L.3/2015 consente alla Start up di attestare il predetto mantenimento, non solo entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o anche entro sette mesi nel caso in cui l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea avvenga usufruendo del termine "lungo" di 180 giorni, previsto qualora la società versi nelle condizioni espressamente indicate dal secondo capoverso del secondo comma dell’art. 2364 del codice civile, ossia “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.
Al fine di procedere ai suddetti adempimenti, si consiglia la consultazione delle indicazioni operative contenute nella Guida redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Mise Guida Startup
Si precisa, a tal proposito, che il termine per la presentazione tempestiva della suddetta pratica di mantenimento del possesso dei requisiti è di 30 giorni dall’approvazione del bilancio. Ad esempio, in caso di approvazione in data 20/04/2026 la pratica di mantenimento dovrà essere presentata entro il 20/05/2026 e non entro il 30/06/2026. Nel caso, invece, di approvazione del bilancio in data 10/06/2026, per la società che si trova nella condizione di poter usufruire del maggior termine, la pratica di mantenimento, alla luce della modifica normativa sopra menzionata, risulterà tempestiva se presentata entro il 10/07/2026.
Alla luce delle suddette novità normative e della circolare MISE n. 3718/C del 10/04/2019 per le start up già iscritte sono previsti in sintesi i seguenti step pubblicitari in ordine temporale:
- Deposito del bilancio di esercizio (entro 30 giorni dalla data di approvazione; quest’ultima deve avvenire, ricorrendone le condizioni di legge, al più tardi entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- Aggiornamento/conferma del profilo personalizzato della start up sulla piattaforma startup.registroimprese.it (da effettuarsi dopo il deposito del bilancio e prima dell’adempimento di cui al punto successivo);
- Pratica di Comunicazione Unica da trasmettere al Registro delle Imprese per l’aggiornamento /conferma delle informazioni (cod. 036 del riquadro 32 del mod. S2) nonché per la conferma del possesso dei requisiti di start up (cod. 035 del riquadro 32 del mod. S2) con allegato nuovo modello di dichiarazione MODULISTICA STARTUP
Detta pratica deve essere trasmessa dopo il deposito del bilancio e tassativamente entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso e dopo l’aggiornamento del profilo di cui al precedente punto 2.
La mancata compilazione del summenzionato profilo comporterà il blocco informatico della pratica della Comunicazione Unica di cui al punto 3 e quindi la pratica non perverrà nemmeno al Registro Imprese. A tal proposito si ricorda che la mancata presentazione della pratica di conferma del possesso dei requisiti di start up equivale a perdita dei requisiti stessi con conseguente perdita dello status di start up innovativa.
Modifiche introdotte dalla Legge 193/2024
La Legge 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, in vigore dal 18 dicembre 2024) ha modificato i requisiti delle startup innovative e come gestire la dichiarazione annuale dei requisiti, con particolare riferimento al cosiddetto “quarto anno” e alla nuova dichiarazione di possesso dei requisiti
Requisiti per restare dopo il terzo anno
La normativa 193/2024 ha ridefinito le regole per la permanenza nella Sezione speciale del Registro delle imprese oltre i primi 3 anni
Durata base e requisiti aggiuntivi
- Primi 3 anni: la startup gode automaticamente dei benefici e mantiene lo status se mantiene i requisiti generali dell’art. 25 comma 2 del D.L. 179/2012;
- Dal 4° al 5° anno (fino a 60 mesi dalla costituzione): per restare nella Sezione speciale dopo il terzo anno la startup deve possedere almeno uno dei requisiti aggiuntivi introdotti dall’art. 25 comma 2-bis del D.L. 179/2012, come modificato dalla legge 193/2024 (da possedere con il bilancio del terzo e quarto anno)
Requisiti aggiuntivi (comma 2-bis)
- incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Importante: questi requisiti sono richiesti SOLO per la permanenza oltre il terzo anno (quindi dal “quarto anno” in poi) e sono in aggiunta ai requisiti generali per l’iscrizione.
Come e quando attestare i requisiti contabili e i requisiti non contabili
La legge 193/2024 e la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) specificano che:
I requisiti di natura contabile (es. spesa in R&S) devono essere attestati tramite il bilancio dell’esercizio, in particolare:
- alla presentazione del bilancio del terzo anno di permanenza nella sezione speciale
oppure
- al momento in cui si presenta la dichiarazione di conferma per i requisiti di cui al comma 2-bis.
Requisiti non contabili
Requisiti che non richiedono dati di bilancio (ad es., contratti di sperimentazione o documenti su finanziamenti/atti formali):
- Devono essere documentati al momento della dichiarazione dei requisiti, allegando la relativa documentazione probatoria alla dichiarazione stessa.
La normativa richiede che la documentazione sia allegata alla dichiarazione o comunque resa disponibile all’atto della dichiarazione di possesso dei requisiti.
La mancata presentazione nei termini comporta cancellazione d’ufficio dalla Sezione speciale delle startup innovative.
Requisiti per restare dopo il quinto anno (scale up)
Le società hanno facoltà, se in possesso dei necessari requisiti, a rimanere altri 2 anni fino ad un massimo di 4 anni, a permanere nella sezione speciale startup. In questo periodo i bolli e i diritti sono dovuti.
Requisiti comma 2 ter del D.L. 179/2012, come modificato dalla legge 193/2024:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
Periodo di transizione per le startup già iscritte alla data del 18/12/2024
Se la startup era già iscritta alla sezione speciale prima dell’entrata in vigore della legge:
- Se iscritta da oltre 18 mesi: ha 12 mesi in più dopo la scadenza del terzo anno per adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare la dichiarazione.
- Se iscritta da meno di 18 mesi: ha 6 mesi in più.
- In entrambi i casi, la dichiarazione di possesso dei requisiti deve comunque essere presentata entro i limiti dei 60 mesi dalla costituzione.
Cancellazione dalla sezione speciale startup innovativa
Le società possono cancellarsi dalla sezione speciale startup attraverso la presentazione di una pratica telematica modello S2 codice atto A99 compilando solamente il MODELLO NOTE in cui si richiede la cancellazione dalla sezione speciale pur rimanendo iscritti in sezione ordinaria.
Inoltre le società potranno essere cancellate d’ufficio per perdita dei requisiti o per decorrenza del termine dei 60 mesi.