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Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (CbCR)

A chi è rivolto

L’obbligo si applica esclusivamente alle grandi imprese e ai gruppi societari multinazionali i cui ricavi eccedono l'importo di 750.000.000 di euro alla data di chiusura del bilancio/bilancio consolidato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi

Nello specifico, sono tenute all'adempimento:

  • Le società capogruppo,
  • Le società autonome,
  • Le società controllate da imprese capogruppo di Paesi terzi (extra-UE),
  • Le succursali aperte da imprese di Paesi terzi (extra-UE), che superano la soglia dimensionale prevista.

Si precisa che non tutte le società appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro sono tenute al deposito materiale del file presso il Registro Imprese italiano.
In dettaglio, i soggetti obbligati all’adempimento e i casi di esenzione sono elencati negli articoli 5-ter e 5-quater del D.Lgs n. 139/2015, introdotti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024.

Nota di pubblicazione sul sito web aziendale: ai sensi dell'art. 5-sexies del D.Lgs n. 139/2015, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024, la comunicazione deve essere contestualmente pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa, garantendone l'accesso gratuito in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale. Il documento deve rimanere accessibile al pubblico per un periodo minimo di 5 anni consecutivi. La pratica depositata al Registro delle Imprese deve dare esplicitamente conto di tale avvenuta pubblicazione.

Descrizione

In attuazione della Direttiva UE 2021/2101, il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128 ha introdotto un nuovo obbligo pubblicitario presso il Registro delle Imprese: la Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (comunicazione CbCR).
La nuova disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o in data successiva e mira a garantire la trasparenza fiscale delle grandi realtà societarie dei grandi gruppi multinazionali.

In particolare, con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) del 20 maggio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2026), sono state formalmente approvate le specifiche tecniche ministeriali (versione 7.09) della modulistica registro imprese, necessarie per la trasmissione telematica di questo adempimento.

La nuova modulistica è entrata in vigore il 4 giugno 2026da questa data le imprese coinvolte possono presentare al registro imprese la comunicazione CbCR.

Come fare

La comunicazione deve essere presentata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio per il quale è redatta (es. entro il 31/12/2026 per l'esercizio chiuso al 31/12/2025), esclusivamente per via telematica a cura degli amministratori della società/impresa presso l’ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza, tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), compilando il Modulo S2 ai riquadri A/ESTREMI
ISCRIZIONE DELLA DOMANDA e B/ESTREMI DELL’ATTO (avendo cura di valorizzare il codice C – COMUNICAZIONE, come ‘codice forma atto’) e, all'interno del Modulo S2 il nuovo riquadro 33/COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR) nel modo seguente:

  • valorizzare l'apposito "flag" che identifica l'adempimento come "Comunicazione sulle imposte sul reddito (CbCR)";
  • indicare esplicitamente all’interno del riquadro la data di chiusura dell’esercizio di riferimento per permettere al sistema di verificare la tempestività del deposito;
  • marcare il flag all’interno del riquadro per dare conto che la comunicazione è stata pubblicata anche nel sito internet della società.

Non devono essere compilati contestualmente altri riquadri del modulo S2 per modifiche anagrafiche o societarie (la pratica deve riguardare solo la comunicazione CbCR).

Alla pratica deve essere allegato lo specifico documento (CCR - Country by Country Reporting), conforme alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952 (vedi successivo paragrafo “Struttura e Contenuto della Comunicazione”); il documento CCR deve sempre essere sottoscritto digitalmente dall’amministratore della società.

La pratica telematica per la comunicazione CbCR può essere presentata al registro imprese alternativamente: dal soggetto obbligato (amministratore della società), da un commercialista incaricato dall’obbligato, da un notaio.

Pratica presentata dal soggetto obbligatoIn questo caso l’amministratore della società, obbligato all'adempimento, sottoscrive digitalmente la distinta di presentazione/il modello.
Nella compilazione della distinta deve essere indicato, quale obbligato alla presentazione (‘dichiarante’), il cognome e nome dell’amministratore che la firma digitalmente.

Pratica presentata da commercialista incaricato
L’amministratore obbligato può incaricare al deposito dell’adempimento un professionista iscritto nella sezione A o B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000), che deve sottoscrivere digitalmente la distinta/modulistica, rendendo inoltre l’apposita 'dichiarazione di incarico' nel modello/campo Note dell’istanza.
Nella compilazione della distinta deve essere indicato, quale obbligato alla presentazione (‘dichiarante’), il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di "professionista incaricato" o "commercialista incaricato".

Pratica presentata dal Notaio
La pratica può essere presentata e firmata digitalmente dal notaio, che si presume, in quanto notaio istante, che abbia ricevuto apposito incarico dall’amministratore.
Nella compilazione della distinta deve essere indicato, quale obbligato alla presentazione (‘dichiarante’), il cognome e nome del notaio incaricato e come qualifica quella di "notaio" o "notaio incaricato".

 

L’adempimento è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria pari a euro 60 e dell’imposta di bollo prevista per la presentazione delle pratiche telematiche al registro imprese (euro 65).

 

La comunicazione deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione stessa è redatta.

Ricordando che la nuova disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o in data successiva, si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo del termine: 

  • caso di esercizio coincidente con “l'anno solare”: per l'esercizio chiuso al 31/12/2025 (iniziato il 01/01/2025), la pratica va presentata entro il 31/12/2026; 
  • caso di esercizio non coincidente con l'anno solare: per un esercizio iniziato il 1° luglio 2024 e chiuso il 30 giugno 2025, il termine ultimo è il 30 giugno 2026. Si evidenzia che queste società hanno quindi a disposizione solo pochi giorni per presentare la pratica. 

Il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniariomesso deposito: Si applica la sanzione stabilita dalla legge (art. 1, comma 145, L. 208/2015), da euro 10.000 a euro 50.000;

  • tardivo deposito: Se il deposito viene effettuato con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta della metà (da euro 5.000 a euro 25.000). Il deposito eseguito oltre il 60° giorno è interamente equiparato all'omissione.

Comunicazione infedele o incompleta: qualora la comunicazione depositata contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero ometta informazioni obbligatorie, la sanzione amministrativa è applicata nella misura aumentata al doppio

Riferimenti normativi

D.lgs.128/2024

D.lgs.139/2015

Ufficio di riferimento

Imprese Collettive e R.I.

Responsabile

Di Giovanni Rosa

Contatti

Telefono: 0854536297-201-291-233 08715450308-407-438

Struttura di appartenenza

Area II: Registro Imprese, Albi ed Elenchi
Consulta dati sulla trasparenza

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