REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Limiti dimensionali
a) impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9. Il numero massimo può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
b) impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
c) impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero massimo può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
d) impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.
e) imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. IL numero massimo può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei citati limiti:
- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25) , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio (di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877) , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Società
· Società in nome collettivo
Per l'iscrizione nell'Albo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci partecipanti al lavoro.
· Società in accomandita semplice
Per l'iscrizione nell'Albo ciascun socio accomandatario , deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. E' necessario che ciascun socio accomandatario non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci accomandatari. I soci accomandanti non sono iscrivibili negli elenchi previdenziali.
· Società a responsabilità limitata con unico socio
Per l'iscrizione nell'Albo il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (deve anche amministrare la società). E' necessario che questo non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti dal socio unico.
· Società a responsabilità limitata pluripersonale
L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'Albo, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo; in particolare: in caso di amministratore unico, l'amministratore deve essere un socio lavorante; in caso di consiglio di amministrazione o di più amministratori, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci lavoranti.
· Società cooperative
L'impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'Albo se la maggioranza dei soci svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno un socio partecipante al lavoro.
Per tutte le forme giuridiche l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è un obbligo tranne per le s.r.l. pluripersonali, per le quali l'iscrizione è soltanto una facoltà. Le società per azioni e le società in accomandita per azioni non possono iscriversi all'Albo delle imprese artigiane.
L'iscrizione all'Albo è obbligatoria e si hanno i requisiti quando l'imprenditore esercita l'impresa personalmente, professionalmente, con il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo ed è in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta.
Modalità di presentazione
A decorrere dal 1° aprile 2010 ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7/2007 convertito in legge 40/2007 le iscrizioni, modifiche e cancellazioni, anche relative alle imprese artigiane, devono essere inoltrate necessariamente in modalità telematica.