Rentri - Registro elettronico tracciabilita' rifiuti

Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità - è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023, è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI

La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale:

Termine iscrizione

Soggetti obbligati

Iscrizione prima fase
 

dal 15/12/2024

al 13/02/2025

  • Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • I soggetti delegati di cui all'art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
  • I consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.

Iscrizione seconda fase
dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi.

Iscrizione terza fase
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.

COSA CAMBIA

Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti

Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Altri produttori di rifiuti pericolosi

dal 15/12/204 al 13/02/205: ISCRIZIONE

dal 13/02/2025

  • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
  • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

dal 13/02/2025

  • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
  • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

dal 13/02/2025

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
  • emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale

inoltre

  • restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori)
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico scarico

dal 15/06/2025 al 14/08/2025: ISCRIZIONE

dalla data dell'iscrizione

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

dal 15/12/2025 al 13/02/2026: ISCRIZIONE
dalla data dell'iscrizione

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

dal 13/02/2026

  • emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti au rifiuti pericolosi

inoltre

  • restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo impianti)

dal 13/02/2026

  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi

dal 13/02/2026

  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi

SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE (MA ALLA REGISTRAZIONE)

Non devono iscriversi al RENTRI

  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

 

Questi soggetti non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. (art. 190 D.lgs. 152/2006)

Per il trasporto di rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello. La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa registrazione.

I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI o obbligati in una data di scadenza successiva al 13/2/2025, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. In tal caso dalla data di iscrizione decorrono tutti gli obblighi previsti per i soggetti obbligati.

NUOVI MODELLI: REGISTRO DI CARICO SCARICO RIFIUTI E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)

Dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli del Registro di carico scarico rifiuti e del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) (allegati 1 e 2 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59.

Cosa cambia negli obblighi di vidimazione

Registro carico e scarico rifiuti

La vidimazione deve essere richiesta in data antecedente alla prima registrazione da effettuare.

  • dal 4 novembre 2024 al 12 febbraio 2025: potranno essere vidimati presso le Camere di Commercio sia i nuovi che i vecchi modelli di Registro;
  • dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026: le Camere di Commercio potranno vidimare solo i nuovi modelli di Registro carico e scarico, i vecchi modelli non potranno più essere vidimati;
  • dal 13 febbraio 2026: le Camere di Commercio non vidimeranno più i Registri di carico e scarico.

 

Il servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Link diretto alla stampa del nuovo registro carico e scarico

https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it

Come compilare: inserire numero di pagine e frontespizio

Il registro deve riportare in ogni pagina:

  • denominazione dell'impresa
  • Codice Fiscale (no Partita IVA) dell'impresa
  • numero di pagina
  • conformità al modello previsto dal DM n. 59/2023

Per gli iscritti al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale, a partire dalla data di iscrizione.

 

Formulari di identificazione rifiuti (FIR)

  • fino al 12 febbraio 2025: le Camere di Commercio vidimeranno solo i vecchi modelli FIR; i nuovi modelli dei FIR avranno solo vidimazione digitale.
  • dal 13 febbraio 2025: le Camere di Commercio non vidimeranno più i FIR.

nuovi modelli di Formulario identificazione rifiuti in vigore dal 13 febbraio 2025, dovranno essere vidimati digitalmente tramite il portale RENTRI e compilati con una delle seguenti modalità

  • mediante sistemi gestionali;
  • tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
  • manualmente.

È ATTIVO IL PORTALE RENTRI

Il portale www.rentri.gov.it del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) permette agli utenti di:

  • consultare la normativa nazionale e i decreti direttoriali di recente emanazione e di rimanere aggiornati sulle notizie legate al RENTRI;
  • accedere ad una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi;
  • acquisire informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico e formulari di identificazioni dei rifiuti in modalità digitale.

È possibile accedere alle aree riservate rivolte a:

  • Operatori
  • Produttori di rifiuti non iscritti
  • Soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 59/2023
  • Enti di controllo.

Per maggiori informazioni consultare il sito del MASE (Ministero dell'Ambiente) e il sito del RENTRI https://www.rentri.gov.it/it .