Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità - è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023, è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.
OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI
La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale:
Termine iscrizione
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Soggetti obbligati
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Iscrizione prima fase
dal 15/12/2024
al 13/02/2025
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- Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- I soggetti delegati di cui all'art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- I consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.
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Iscrizione seconda fase
dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025
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- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi.
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Iscrizione terza fase
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026
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- Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
- I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.
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COSA CAMBIA
Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti
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Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti
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Altri produttori di rifiuti pericolosi
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dal 15/12/204 al 13/02/205: ISCRIZIONE
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dal 13/02/2025
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale
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dal 13/02/2025
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale
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dal 13/02/2025
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
inoltre
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori)
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico scarico
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dal 15/06/2025 al 14/08/2025: ISCRIZIONE
dalla data dell'iscrizione
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
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dal 15/12/2025 al 13/02/2026: ISCRIZIONE
dalla data dell'iscrizione
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
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dal 13/02/2026
- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti au rifiuti pericolosi
inoltre
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo impianti)
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dal 13/02/2026
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi
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dal 13/02/2026
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi
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SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE (MA ALLA REGISTRAZIONE)
Non devono iscriversi al RENTRI
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- Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;
- Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti;
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
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Questi soggetti non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. (art. 190 D.lgs. 152/2006)
Per il trasporto di rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello. La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa registrazione.
I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI o obbligati in una data di scadenza successiva al 13/2/2025, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. In tal caso dalla data di iscrizione decorrono tutti gli obblighi previsti per i soggetti obbligati.
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NUOVI MODELLI: REGISTRO DI CARICO SCARICO RIFIUTI E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)
Dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli del Registro di carico scarico rifiuti e del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) (allegati 1 e 2 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59.
Cosa cambia negli obblighi di vidimazione
Registro carico e scarico rifiuti
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La vidimazione deve essere richiesta in data antecedente alla prima registrazione da effettuare.
- dal 4 novembre 2024 al 12 febbraio 2025: potranno essere vidimati presso le Camere di Commercio sia i nuovi che i vecchi modelli di Registro;
- dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026: le Camere di Commercio potranno vidimare solo i nuovi modelli di Registro carico e scarico, i vecchi modelli non potranno più essere vidimati;
- dal 13 febbraio 2026: le Camere di Commercio non vidimeranno più i Registri di carico e scarico.
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Il servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
Link diretto alla stampa del nuovo registro carico e scarico
https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it
Come compilare: inserire numero di pagine e frontespizio
Il registro deve riportare in ogni pagina:
- denominazione dell'impresa
- Codice Fiscale (no Partita IVA) dell'impresa
- numero di pagina
- conformità al modello previsto dal DM n. 59/2023
Per gli iscritti al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale, a partire dalla data di iscrizione.
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Formulari di identificazione rifiuti (FIR)
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- fino al 12 febbraio 2025: le Camere di Commercio vidimeranno solo i vecchi modelli FIR; i nuovi modelli dei FIR avranno solo vidimazione digitale.
- dal 13 febbraio 2025: le Camere di Commercio non vidimeranno più i FIR.
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I nuovi modelli di Formulario identificazione rifiuti in vigore dal 13 febbraio 2025, dovranno essere vidimati digitalmente tramite il portale RENTRI e compilati con una delle seguenti modalità
- mediante sistemi gestionali;
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.
È ATTIVO IL PORTALE RENTRI
Il portale www.rentri.gov.it del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) permette agli utenti di:
- consultare la normativa nazionale e i decreti direttoriali di recente emanazione e di rimanere aggiornati sulle notizie legate al RENTRI;
- accedere ad una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi;
- acquisire informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico e formulari di identificazioni dei rifiuti in modalità digitale.
È possibile accedere alle aree riservate rivolte a:
- Operatori
- Produttori di rifiuti non iscritti
- Soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 59/2023
- Enti di controllo.
Per maggiori informazioni consultare il sito del MASE (Ministero dell'Ambiente) e il sito del RENTRI https://www.rentri.gov.it/it .