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Bilanci societari

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Descrizione

All’ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 e 2615 bis del C.C., devono essere depositati i Bilanci d’esercizio delle Società di capitali, delle Società cooperative e degli altri soggetti (aziende di natura pubblicistica, Consorzi confidi, Consorzi per l’internazionalizzazione, GEIE, ETS anche non aventi forma di Impresa Sociale) tenuti dalla legge all’adempimento. Ai Bilanci sono assimilate, in quanto regolate dalle medesime norme, le Situazioni patrimoniali dei Consorzi con attività esterna e dei Contratti di Rete (reti soggetto) che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un’attività con i terzi. Le Società di Mutuo Soccorso depositano il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale.

I bilanci soggetti a deposito sono esclusivamente quelli annuali, che vanno redatti alla data di chiusura dell'esercizio indicata dall'atto costitutivo. Non si accetta il deposito di bilanci infrannuali  in quanto deposito atipico.

Termini per l'adempimento

Il deposito del Bilancio va effettuato entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 C.C.). Termini diversi sono stati stabiliti per i casi riepilogati di seguito:

  • entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per la Situazione patrimoniale dei Consorzi (cod. atto - 720) e dei Contratti di Rete (cod. atto - 722);
  • entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per la Situazione patrimoniale di G.E.I.E. (cod. atto - 722);
  • entro il 31 maggio per la Situazione patrimoniale dei Consorzi tra Enti Locali  (cod. atto - 722) e per il Bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti locali iscritte al REA (cod. atto - 711 o 712, sulla base dei requisiti dimensionali);
  • entro 60 giorni dall'approvazione per il Bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS) diversi dalle Imprese Sociali (cod. atto - 711 o 712 o 718, sulla base dei requisiti dimensionali) e per la Situazione economica e patrimoniale delle Società di Mutuo Soccorso (cod. atto - 717);
  • nessun termine per il Bilancio consolidato della società controllante (cod. atto - 714), per il Bilancio della Società estera avente sede secondaria in Italia , ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie (cod. atto - 715) e per il Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da società di capitali (cod. atto - 721). 

Si precisa che, al fine del computo del termine, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Si ricorda che l’art. 2364 C.C., richiamato per le S.R.L. dall’art. 2478-bis C.C., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. Si ritiene infine opportuno precisare che la CCIAA Chieti Pescara non accetta  il deposito del bilancio non approvato  in quanto deposito atipico.

 

Bilancio Sociale

Tutte le Imprese Sociali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono obbligate a redigere anche il Bilancio sociale (cod. atto - 716). Il Bilancio sociale va approvato con deliberazione distinta rispetto al bilancio d’esercizio e va depositato entro 60 giorni dall'approvazione. Il deposito comporta i medesimi costi previsti per il deposito del Bilancio d'esercizio. 

 

Bilancio Consolidato e Bilancio Consolidato Sociale

Le società obbligate per legge alla redazione del Bilancio consolidato (cod. atto - 713) sono tenute depositarlo contestualmente al Bilancio d’esercizio. Il deposito del Bilancio d’esercizio e di quello consolidato infatti si configura legalmente come un unico adempimento, anche se per ragioni tecniche il deposito va effettuato mediante due pratiche distinte. In caso di invio contestuale, la pratica per il deposito del bilancio consolidato è esente da diritti di segreteria ed imposta di bollo. Nel caso in cui la pratica sia invece inviata in modo non contestuale, gli importi a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo sono dovuti. 

Le società che si configurano al tempo stesso come controllanti e controllate possono esimersi dal deposito del bilancio consolidato a condizione di depositare il bilancio consolidato della controllante (cod. atto - 714 se il depositante è una società di capitali; 721 se tratta invece di una SNC o SAS controllata da una società di capitali).

I gruppi di Imprese Sociali sono tenuti alla redazione del Bilancio consolidato sociale. La pratica per il deposito va inviata contestualmente al quella per il Bilancio sociale ed ha lo stesso codice atto (716). 

 

Elenco soci

Le Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società consortili per azioni devono integrare, l'istanza di deposito del Bilancio con l'elenco soci di cui al comma 2 dell'art. 2435 C.C. L'elenco soci è riferito alla data di approvazione del bilancio e deve essere altresì corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente. Se non sono intercorse variazioni, si dichiarerà la conferma dell'elenco soci.

Per le Società a responsabilità limitata e le Società consortili, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009 non deve più essere depositato l'elenco soci al Registro Imprese unitamente al bilancio di esercizio. Non devono pertanto presentare l'elenco soci: Consorzi, Cooperative, GEIE, Società estere con sede secondaria in Italia, Società quotate in borsa.

Sezioni correlate

Come fare

Il deposito al Registro Imprese del Bilancio d'esercizio e delle pratiche ad esso correlate (Bilancio Consolidato, Bilancio sociale, Elenco soci) può essere effettuato mediante l'applicativo DIRE oppure altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Il deposito non deve essere trasmesso con la ComUnica ad eccezione del deposito del bilancio finale di liquidazione (cod. atto - 730) che rientra tra gli adempimenti per i quali è prevista quella modalità. Per la corretta predisposizione della pratica di deposito del bilancio e dell'elenco soci:

Manuale nazionale per il deposito dei bilanci al Registro Imprese - Campagna Bilanci 2026

Tassonomia

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la versione "2018-11-04", scaricabile dal sito XBRL Italia. Per le annualità precedenti le versioni della tassonomia da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle Imprese sono le seguenti:

  • per i bilanci relativi a esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016 (cioè i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015) deve essere adottata la tassonomia “Principi Contabili Italiani 2018-11-04”;
  • per i bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016 (cioè i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015) deve essere adottata la tassonomia “Principi Contabili Italiani 2015-12-14”.

Le precedenti versioni delle tassonomie sono state definitivamente dismesse e quindi non sono utilizzabili per il deposito dei bilanci.

 

Società Quotate in mercati regolamentati

Le società quotate sono tenute all'uso del formato elettronico unico di comunicazione noto come Europe

an Single Electronic Format (ESEF). Le informazioni sulla tassonomia da utilizzare sono disponibili, oltre che sul già citato sito XBRL Italia, anche sul sito ESMA
Il Bilancio Consolidato, redatto secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) ed allegato alla pratica in formato ZIP, è detto Inline XBRL (combinazione del formato XHTML con le marcature iXBRL). 
Il Bilancio Ordinario, redatto nel formato elettronico ESEF e con linguaggio XHTML integrato, che garantisce la consultazione della relazione finanziaria mediante una normale pagina web, in sostituzione del formato PDF/A è allegato nel formato XHTML che non prevede una tassonomia di riferimento.

 

Bilanci non soggetti al formato xbrl

Non sono disponibili le tassonomie per le seguenti fattispecie, che non possono
depositare il bilancio in formato XBRL, considerato che il file XBRL sicuramente non rispetta le norme specifiche di legge:

  • Bilancio consolidato della società controllante da parte della società controllata (sub-holding) che si avvale dell'esonero (cod. atto - 714);
  • Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia (cod. atto – 715);
  • Bilancio sociale (cod. atto - 716);
  • Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale di Società di Mutuo Soccorso (cod. atto - 717);
  • Bilancio consolidato inviato da società di persone (cod. atto - 721);
  • Bilancio finale di liquidazione (cod. atto - 730 mediante ComUnica e modello S3);
  • Bilancio dei Consorzi Confidi maggiori (i Consorzi Confidi minori sono infatti tenuti, con obbligo a partire dall'esercizio concluso al 31/12/2024, a depositare il bilancio in formato XBRL)

Nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 C.C., i prospetti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa in formato PDF/A dovranno essere allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL.

Si ricorda che non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2434-bis C.C., in analogia a quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino.

 

Modalità di firma

L'istanza di deposito bilancio deve essere firmata digitalmente:

  • da un amministratore (dal liquidatore per le società in liquidazione);
  • da un professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 340/2000, così come modificati dall'art. 8-ter della L. 191/2023;
  • da un notaio.

Resta fermo l'obbligo di apporre la dichiarazione di conformità ai documenti depositati presso la sede della società nel caso in cui chi firma digitalmente il documento depositato non sia il medesimo soggetto firmatario del documento originale.

 

Come pagare

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Il costo della pratica telematica per il deposito del Bilancio d'esercizio, così come del Bilancio sociale e della Situazione patrimoniale è di € 62,50 a titolo di diritti di segreteria (comprensivo del contributo di € 2,50 per il finanziamento dell'OIC) e di € 65,00 a titolo di imposta di bollo.

Gli importi di cui sopra sono applicati anche nel caso di pratiche a rettifica. Se l'unico elemento da rettificare è l'elenco soci (per le società per azioni che lo depositano in abbinamento al bilancio) la rettifica può essere effettuata inviando il solo modello S, con un costo di € 30,00 per diritti di segreteria, ferma restando l'imposta di bollo. 

Nella tabella che segue, sono riepilogati i particolari casi nei quali la normativa prevede una riduzione degli importi oppure una esenzione. 

 

Caso di esenzione

termini e condizioni di applicabilità

Diritti di segreteria Imposta di bollo

Start up innovativa iscritta nell’apposita sez. speciale del Registro delle Imprese

(fino a 60 mesi dalla costituzione) 

esente esente

Incubatore certificato iscritto nell’apposita sez. speciale del Registro delle Imprese

(fino a 60 mesi dall'iscrizione nella sez. speciale) 

esente esente

PMI innovativa iscritte nell’apposita sezione speciale PMI innovativa

(fino a 60 mesi dall'iscrizione nella sez. speciale)

€ 62,50 esente

Cooperativa sociale

(a decorrere dalla data di iscrizione alla sez. MU categoria CSO dell'Albo nazionale cooperative)

€ 32,50  esente

Bilancio consolidato (atto 713) e Bilancio consolidato della controllante (atto 714)

(se presentato contestualmente al bilancio d'esercizio al quale afferisce)

esente esente

Bilancio consolidato per SNC o SAS interamente possedute da soc. di capitali (atto 721)

€ 62,50 € 59,00

Società sportiva dilettantistica

(iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) 

€ 62,50 esente
Istituzioni (di cui al DL 267/2000, art. 114, comma 5 bis) iscritte nel REA  € 62,50 € 16,00

 

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, articoli 2188, 2435, 2435 bis, 2435 ter, 2508, e 2615 bis

D.P.C.M. 10/12/2008;

 

 

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Ufficio di riferimento

Ufficio Deposito atti e titolarità effettiva

Responsabile

Mammarella Alessio

Contatti

Telefono: 08715450464 - 423 - 409

Struttura di appartenenza

Imprese Collettive e R.I.
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