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Diritto Annuale

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2024

Con nota prot. 383421 del 20/12/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha comunicato gli importi per l'anno 2024, dovuti dalle imprese che nel corso dell’anno chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA. Gli importi sono determinati considerando la riduzione del 50% del diritto previsto per l’anno 2014, disposta dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'importo del Diritto annuale dovuto dalle imprese che si iscrivono al Registro imprese e al REA dal 1° gennaio 2024 è invariato rispetto a quello previsto per il 2023; nello specifico, si applica ancora la riduzione del 50% del diritto annuale a norma dall'articolo 28comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114; l'importo così ottenuto deve essere incrementato della quota del 20%, destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17.04.2023 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 ). La Camera di Commercio di Chieti Pescara con delibera di Consiglio n. 19 del 17/11/2022, ha deliberato la maggiorazione del 20%, valida per l’intero triennio 2023-2025.

Imprese individuali

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00 ed € 24,00 per ciascuna unità locale.

Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2023 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

 

Scaglioni di fatturato

Da Euro

A Euro

Aliquote %

0

100.000

€ 200 (misura fissa)

100.000

250.000

0,015%

250.000

500.000

0,013%

500.000

1.000.000

0,010%

1.000.000

10.000.000

0,009%

10.000.000

35.000.000

0,005%

35.000.000

50.000.000

0,003%

50.000.000

 

0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.

L’importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto, va ridotto del 50% a norma dall'articolo 28comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114; l'importo così ottenuto deve essere incrementato della quota del 20%, destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17.04.2023 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 ).

Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2024 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile alla voce “DIRITTO ANNUALE”.

Scopri di più nel sito dirittoannuale.camcom.it

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Quanto versare:

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori: 

Sezione speciale

Tipo di Impresa

Sede

Unità locale

Imprese individuali

€ 53,00

€ 11,00

Società semplici agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici non agricole

€ 120,00

€ 24,00

Società tra professionisti (art. 16, c. 1 d.lgs. n.96/2001)

€ 120,00

€ 24,00

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a

€ 18,00

 

 

Gli importi sono stati già ridotti del 50%, a norma dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, e incrementati della quota del 20%, destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17.04.2023 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69).

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. 

INTERESSI LEGALI

Dal 1° gennaio 2024 gli interessi legali passano dal 5,00% al 2,50%.

Con decreto del 29 novembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, passa dal 5,00% al 2,5% in ragione d'anno.

REGISTRO IMPRESE E DIRITTO ANNUALE: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO  

Per la cancellazione dal Registro Imprese, ai fini del pagamento del diritto annuale, è necessario tener presente quanto segue.

Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2024

  • società di persone: se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2024 e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2023
  • società di capitali e società cooperative: se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2024 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2023

Per quanto riguarda le imprese che sono in fase di cancellazione, si ricorda, inoltre, che non dovranno pagare il diritto annuale 2024: 

  • le imprese individuali che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2023 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2024
  • le società in liquidazione che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2023 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2024
  • le società cooperative che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell’Autorità governativa (art. 2544-septiesdecies C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2022
  • le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2023 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2024.             

RAVVEDIMENTO E BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE

Si ricorda che a partire dal 1º gennaio 2024, alle imprese non in regola con il diritto annuale 2023 non può essere rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).

Se non è trascorso più di un anno dalla violazione (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo), l'impresa può - oltre a versare il tributo mancante per sbloccare il certificato - provvedere anche a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento, in modo da non ricevere più alcuna sanzione per quell'anno di competenza.

MODULISTICA 

Servizio diritto annuale e procedure sanzionatorie

Per informazioni:

L'ufficio risponde al telefono e riceve l'utenza  dal lunedì al venerdì 

nella fascia oraria: 11:00 alle 13:00

tel. 085/4536215 - 085/4536287 - 085/4536263


Indirizzo: via Conte di Ruvo 2 Pescara

E-mail: diritto.annuale@chpe.camcom.it

 

FAQ

L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, prevede l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili. Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini: Entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando: • Il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente); • Una sanzione del 6% sul diritto non versato nei termini. • Gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.

Codici tributo per il ravvedimento:

  • codice tributo: 3850
  • codice interessi: 3851
  • codice sanzione: 3852

E’ possibile utilizzare il sito web dedicato che consente di calcolare in pochi minuti l’importo da versare (importo del diritto dovuto + sanzioni e interessi ridotti al minimo).

Calcolare il dovuto è semplice; basta utilizzare il rapido sistema di calcolo guidato disponibile sul portale web nazionale del diritto annuale, che permette anche di effettuare il pagamento e dove si possono trovare anche tutte le informazioni sul diritto annuale e sulla normativa vigente. Non servono password di accesso ma è sufficiente il codice fiscale.

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Nel modello F24 sezione IMU ed altri Tributi locali va indicato CH nella riga del codice ente.

Il diritto annuale corrispondente all'anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario. Nel caso di decesso del titolare di impresa individuale, l’ultimo anno, in cui si è obbligati al versamento del diritto annuale, corrisponde all’anno del decesso. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi (Circ. Min. Att. Prod. Del 24/07/2001 n. 3520/C)”; gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” (art. 65 DPR 600/1973); tuttavia, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”; 

Il diritto annuale corrispondente all'anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario. Nel caso di decesso del titolare di impresa individuale, l’ultimo anno, in cui si è obbligati al versamento del diritto annuale, corrisponde all’anno del decesso. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi (Circ. Min. Att. Prod. Del 24/07/2001 n. 3520/C)”; gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” (art. 65 DPR 600/1973); tuttavia, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”; 

 

I codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non possono essere messi nella sezione "importi a credito compensati" del modello F24. Pertanto se si sono versati importi non dovuti di diritto, sanzioni e interessi, si potrà portare in compensazione con altri tributi e/o contributi solo la quota relativa al diritto annuale (codice 3850), inserendola nella sezione "importi a credito compensati" del mod. F24. Viceversa  se si deve effettuare un ravvedimento, e quindi versare contestualmente diritto annuale, sanzione e interessi, si può utilizzare un credito di un altro tributo e/o contributo (o eventualmente di diritto annuale versato in eccedenza su un'altra annualità, purchè non siano trascorsi più di 2 anni dal versamento effettuato in esubero) per perfezionare il ravvedimento, quindi per versare gli importi di diritto (cod. 3850), interessi (cod. 3851) e sanzioni (cod. 3852), compilando la sezione "importi a debito versati".

 

Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale o che lo hanno pagato in modo incompleto, possono:

-  regolarizzare il versamento entro 30 giorni dalla scadenza applicando al diritto annuale la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

- versare oltre i 30 giorni, purché entro un anno dalla scadenza, avvalendosi del ravvedimento. 

Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale al momento dell'iscrizione, ovvero entro 30 giorni dalla stessa, possono avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO , purché entro un anno dalla scadenza. 

Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale al momento dell'iscrizione, ovvero entro 30 giorni

dalla stessa, possono avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO , purché entro un anno dalla scadenza. 

La società incorporante, nella compilazione del modello F24 utilizzato in occasione del pagamento del diritto annuale eventualmente ancora dovuto da parte di una società che alla data di scadenza del pagamento risulta già cessata al Registro Imprese a seguito di incorporazione in altra società è necessario indicare il codice fiscale della società incorporata. In questo modo l'importo versato potrà essere correttamente abbinato alla relativa posizione presso il Registro delle Imprese. 

La società incorporante, nella compilazione del modello F24 utilizzato in occasione del pagamento del diritto annuale eventualmente ancora dovuto da parte di una società che alla data di scadenza del pagamento risulta già cessata al Registro Imprese a seguito di incorporazione in altra società è necessario indicare il codice fiscale della società incorporata. In questo modo l'importo versato potrà essere correttamente abbinato alla relativa posizione presso il Registro delle Imprese. 

No, la maggiorazione dello 0,40%, va calcolata sul diritto arrotondato all'unità di euro, arrotondata a sua volta al centesimo di euro e sommata al diritto da versare.  

A partire dall'anno 2001 le società in stato di liquidazione/scioglimento o che hanno denunciato la cessazione dell'attività, ma non la cancellazione dal Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto annuale. Queste due categorie di impresa, con la vecchia normativa e quindi, fino all'anno 2000,  erano invece esonerate dal pagamento.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

in merito ai soggetti obbligati l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 359 del 11/05/2001 prevede: "Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93 è tenuta al pagamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio";

in merito alla cessazione dall'obbligo l'art. 4, comma 3, del citato decreto prevede: "Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggetti al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale". 

Le società che decidono, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato versano (entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione) il diritto annuale relativo all'anno di costituzione. L'anno successivo alla costituzione, alla scadenza del termine di pagamento del diritto annuale, la società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha, quindi, alcuna base imponibile su cui determinare l'importo del diritto da versare. Pertanto, entro il termine di pagamento del diritto, coincidente con il termine di pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, la società è tenuta a versare un importo pari a quello versato al momento dell'iscrizione. L'anno successivo provvederà a versare l'eventuale conguaglio relativo al diritto annuale dell'anno precedente insieme al diritto annuale dell'anno in corso.

Ad esempio: una società si iscrive al Registro Imprese a settembre 2010 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2011.

  • All'atto dell'iscrizione è tenuta a versare il diritto annuale 2010 in misura fissa (pari a 200,00 euro).
  • Entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2011, coincidente con il 16 giugno, versa lo stesso importo pagato al momento dell'iscrizione, non avendo alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo del diritto da versare.
  • Entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2012 la società provvederà a versare l'eventuale conguaglio per il diritto annuale 2011 dovuto, determinato tenendo conto del fatturato del periodo settembre/dicembre 2010, e il diritto annuale per l'anno 2012 calcolato sul fatturato 2011.

Le società che decidono, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato versano (entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione) il diritto annuale relativo all'anno di costituzione. L'anno successivo alla costituzione, alla scadenza del termine di pagamento del diritto annuale, la società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha, quindi, alcuna base imponibile su cui determinare l'importo del diritto da versare. Pertanto, entro il termine di pagamento del diritto, coincidente con il termine di pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, la società è tenuta a versare un importo pari a quello versato al momento dell'iscrizione. L'anno successivo provvederà a versare l'eventuale conguaglio relativo al diritto annuale dell'anno precedente insieme al diritto annuale dell'anno in corso.

Ad esempio: una società si iscrive al Registro Imprese a settembre 2010 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2011.

  • All'atto dell'iscrizione è tenuta a versare il diritto annuale 2010 in misura fissa (pari a 200,00 euro).
  • Entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2011, coincidente con il 16 giugno, versa lo stesso importo pagato al momento dell'iscrizione, non avendo alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo del diritto da versare.
  • Entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2012 la società provvederà a versare l'eventuale conguaglio per il diritto annuale 2011 dovuto, determinato tenendo conto del fatturato del periodo settembre/dicembre 2010, e il diritto annuale per l'anno 2012 calcolato sul fatturato 2011.  

Le società che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Solo nel caso che il versamento venga effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l'importo deve essere maggiorato dello 0,40% (senza arrotondamento). 

LE SOCIETA' DI CAPITALI:

  • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. In ogni caso il versamento potrà sempre essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%. 

Le imprese che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare e quindi "a cavallo d'anno" dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimate, pertanto, ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare l'interesse del 4 per mille se non nei diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie" (Circolare M.A.P. del 4 giugno 2003 n. 553291) Ad esempio una società con esercizio dal 01/10/2009 al 30/09/2010 che approva il bilancio entro i 120 giorni:

  • il 16 marzo 2011 in occasione del versamento dell'acconto delle imposte per l'esercizio 2010/2011 dovrà versare il diritto annuale indicando come anno di riferimento il 2010, calcolato sulla base del fatturato IRAP (valori contabili) indicato sul modello "UNICO 2010 - redditi 2009".

E' possibile calcolare il diritto annuale dovuto utilizzando il portale http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new dove con pochi semplici clic viene calcolato l'importo da pagare e si può pagare direttamente online con carta di credito (o altro) utilizzando pagoPA.

 

Se non è ancora trascorso un anno dalla scadenza del pagamento, collegandosi al portale dedicato http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/ è possibile calcolare direttamente online quanto pagare (compresa la sanzione e gli interessi dovuti) semplicemente inserendo il CF. Si può poi pagare online tramite pagoPA.

Se è trascorso più di un anno invece contattare l’ufficio competente tramite e-mail diritto.annuale@chpe.camcom.it oppure telefonando al 085/4536362-085/ 45366215.

 

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto per la sede è dovuto alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta alla data del 1º gennaio dell'anno del trasferimento.

Il diritto annuale è dovuto per il suo intero ammontare secondo il seguente prospetto:

gli importi sono stati già ridotti del 50% a norma dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114; e incrementati della quota del 20%, destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017.  

Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve il debito relativo all'anno in corso e non deve essere ripagato alla scadenza di giugno.

Sull'argomento delle trasformazioni di natura giuridica, il Ministero delle Attività Produttive (con circolare n. 555358 del 25.7.2003) ha chiarito che il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese deve essere determinato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato (art. 8, comma 5, del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359).

Quindi, poiché tutte le società sono iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese, le trasformazioni sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale. 

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