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Procedure concorsuali

Procedure concorsuali: pubblicità tramite il Registro Imprese

Il R.D. 16/03/1942 n. 267 dispone che i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare siano resi noti ai terzi tramite iscrizione nel registro imprese, dietro comunicazione d’ufficio della cancelleria del tribunale al registro imprese competente. A seguito del D. Lgs. 5/2006, la pubblicità ha natura dichiarativa.
La Camera di Commercio di Chieti Pescara è competente a ricevere gli atti dai Tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto.
L’iscrizione d’ufficio riguarda principalmente i seguenti atti:

in ambito di procedura di fallimento:

  • apertura di fallimento (art. 17 L.F.) e/o riapertura (art. 121 L. F.);
  • revoca del fallimento (art. 18 L.F.);
  • nomina nuovo curatore a seguito di sostituzione o revoca del precedente (artt. 37 e 37bis L.F.);
  • esercizio provvisorio dell’impresa: autorizzazione – cancellazione – cessazione (art. 104 L.F.);
  • chiusura del fallimento (art. 119 L.F.);

in ambito di concordato fallimentare:

  • omologa di concordato (art. 129 L.F.);
  • esecuzione del concordato (art. 136 L.F.);
  • risoluzione del concordato (art. 137 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento;
  • annullamento del concordato (art. 138 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento;
  • chiusura del fallimento per definitività del decreto di omologazione del concordato (art. 130 L.F.);

in ambito di concordato preventivo:

  • ammissione alla procedura di concordato preventivo (artt. 163 e 166 L.F.);
  • omologa del concordato preventivo (art. 180 L.F.);
  • sentenza di accoglimento o di rigetto ad appello contro la sentenza di omologazione (art. 183 L.F.)
  • risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento (art. 186 L.F.)
  • annullamento del concordato preventivo e dichiarazione del fallimento (art. 186 L.F.)
  • esecuzione del concordato preventivo (art. 185 L.F.)

in ambito di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999:

  • sentenza che dichiara lo stato di insolvenza (art. 8);
  • revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza (art. 10);
  • affidamento della gestione dell’impresa al commissario giudiziale (art. 19)
  • apertura dell’amministrazione straordinaria o del fallimento (art. 30);
  • nomina dei commissari straordinari (art. 38);
  • conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento (art. 71);
  • decreto di accoglimento/rigetto della conversione della procedura (art. 71);
  • cessazione dell’esercizio dell’impresa (art. 73);
  • chiusura della procedura (art. 76);
  • riapertura dell’amministrazione straordinaria (art. 77);
  • approvazione del concordato proposto dal debitore (artt. 78 e 79)

Vi sono  alcune fattispecie la cui pubblicità deve essere richiesta dal soggetto interessato/legittimato, quali:

  • Rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore, da presentarsi dal curatore medesimo (art. 33 L.F.);
  • Cancellazione dal registro delle imprese delle società a seguito di chiusura del fallimento, da presentarsi dal curatore (art. 118 L.F.);
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (aert. 182Bis L.F.), a cura del/i debitore/soci/legali rappresentanti;
  • Contratto di affitto di azienda (art. 104bis L.F.), a cura del notaio;
  • Vendita del complesso aziendale o di suoi rami (art. 105 L.F.), a cura del notaio;
  • Vendita di quote di srl (art. 106 L.F.), a cura del notaio;
  • In caso di società di capitali, proposta di concordato (art. 152), a cura del notaio rogante.

Per approfondimenti è possibile consultare la Guida alle procedure concorsuali .
 

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