Facchinaggio

L’attività di facchinaggio e tutte le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti sono soggette ad una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) che va presentata alla Camera di Commercio.
Rientrano in queste attività quelle di:
• portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari;
• facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
• insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Non rientrano nella definizione di facchinaggio quando sono esercitate autonomamente le attività di: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili.
Non si applica la normativa sul Facchinaggio se l’attività principale dell’impresa è:
• Spedizione, trasloco, logistica, trasporto espresso (Circolare M.A.P.  prot. n. 548552 del 09.03.2004);
• Pesatori pubblici (attività disciplinata dall’art. 32 del Regio Decreto 2011/1934).

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA'
Dal 14 settembre 2012, con l’entrata in vigore dell’articolo 10 del D. Lgs. 147/2012, per svolgere l’attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ma solo i requisiti di onorabilità.
Requisiti di onorabilità
I requisiti devono essere posseduti dal titolare o institore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandatari di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative e sono:
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni (Codice delle Leggi Antimafia), o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

FASCE DI CLASSIFICAZIONE
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione per volume di affari al netto dell’IVA sono le seguenti:
- inferiore a 2,5 milioni di €;
- da 2,5  a  10 milioni di €;
- superiore a 10 milioni di €.
L’inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento utilizzando l’apposito modello. L’iscrizione nelle suddette fasce ha valore al fine della stipulazione dei contratti. Infatti all’impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52) del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”, sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche l’attività di facchinaggio.

Con Accordo in Conferenza Unificata Governo, Regioni e Enti Locali del 22 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi moduli SCIA unificati e standardizzati per l'attività di facchinaggio.

La SCIA deve essere presentata al SUAP competente per territorio in tutti i casi in cui per lo svolgimento dell’attività sono necessarie altre Scia, comunicazioni ecc.. di competenza del SUAP o di altre amministrazioni.

Quando la Scia Facchinaggio è l’unico modello che deve essere presentato può essere inviato al SUAP, oppurein alternativa, direttamente alla Camera, come allegato alla pratica di Comunicazione Unica con la quale si comunica l’inizio dell’attività al Registro Imprese.

Per l’avvio dell’attività di facchinaggio, l’impresa deve trasmettere la pratica di Comunicazione Unica contestualmente (qualora si utilizzi Comunica, applicativo informatico che genera sia la pratica Registro Imprese che la trasmissione al SUAP della Scia) anche al Suap territorialmente competente oppure contemporaneamente, cioè nello stesso giorno, qualora la presentazione della Scia al Suap avvenga a mezzo di altro specifico canale, ma nel corso della stessa giornata si presenti anche la pratica Registro Imprese. In questo caso occorre allegare alla pratica telematica di iscrizione nel Registro Imprese, la Scia con la relativa ricevuta di avvenuta consegna al SUAP competente.

Di conseguenza non sarà più ammissibile l’invio e il conseguente recepimento dal parte del Suap della sola Scia senza l’avvio contestuale comunicato al Registro Imprese e il Registro Imprese riterrà non produttivi di effetti giuridici i soli modelli di avvio Registro Imprese/REA non integrati della relativa Scia, comportando il rifiuto di istanze che ne siano prive.

La pratica di Comunicazione Unica può essere predisposta e presentata tramite:

  • la piattaforma telematica impresainungiorno, selezionando il SUAP di riferimento, nel caso in cui il SUAP abbia aderito a questa piattaforma;
  • il portale dello specifico SUAP, nel caso in cui il SUAP non abbia aderito alla suddetta piattaforma;
  • il sistema Starweb (o equivalenti) per tutti i SUAP, in alternativa alle due soluzioni precedenti.

La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.

Si rendono disponibili in questa pagina i modelli ministeriali, con l'avvertenza di consultare comunque le piattaforme dei singoli Sportelli Unici.

COSTI
Diritti di segreteria

Alle imprese di facchinaggio che denunciano l’inizio dell’attività,  si applica, oltre al diritto relativo al corrispondente modello Registro Imprese di iscrizione o modificazione, una maggiorazione come contributo per il riconoscimento dei requisiti pari a:
€ 18,00 più € 9,00 per le imprese individuali
€ 30,00 più € 15,00 per le società, cooperative e consorzi. 
Imposta di bollo
€ 17,50 (solo in caso di iscrizione al Registro Imprese di impresa individuale).

GUIDA operativa per l'attività di facchinaggio

Uffici di riferimento

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti leggi l'Informativa completa e clicca sul pulsante "ACCETTO" per proseguire con la navigazione